Sentenza Consiglio di Stato 24 febbraio 2025, n. 1568

Il principio di precauzione consiste in un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica distinto dalla nozione di “prevenzione” che riguarda solo “rischi certi” scientificamente accertati e dimostrabili

Sentenza del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2025, n. 1568

… è stato precisato che la “fase della “valutazione del rischio” è caratterizzata prevalentemente (anche se non esclusivamente) dalla “scientificità” della valutazione, demandata pertanto ad un organo tecnico, mentre, le successive fas[i] della gestione del rischio e della decisione si connotano prevalentemente (anche se non esclusivamente) per la loro “politicità” e sono, pertanto, affidate ad un soggetto ” politico” in quanto implicanti decisioni ampiamente discrezionali” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 31 agosto 2023, n. 8094). Ne consegue, quindi, che “anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’Aia legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 31 agosto 2023, n. 8094). Il richiamato principio di precauzione consiste, come è noto, in un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica.

Esso risponde, dunque, alla necessità di fronteggiare e/o gestire i cd. “rischi incerti” e si distingue dalla nozione di “prevenzione” in quanto mentre quest’ultima può entrare in gioco solo a fronte di “rischi certi”, ossia in presenza “di rischi scientificamente accertati e dimostrabili, ovverosia in presenza di rischi noti, misurabili e controllabili”, la precauzione, al contrario, trova il proprio campo di applicazione allorché un determinato rischio risulti ancora caratterizzato da margini più o meno ampi di incertezza scientifica circa le sue cause o i suoi effetti. Ne consegue, quindi, che in nome del principio di precauzione, l’intervento preventivo non può attendere l’inconfutabile prova scientifica degli effetti dannosi, ma deve essere predisposto sulla base di attendibili valutazioni di semplice possibilità/probabilità del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche “attualmente” e “progressivamente” disponibili.

Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]