Sentenza Consiglio di Stato 24 febbraio 2025, n. 1565

Non è possibile per un’amministrazione che ha partecipato fattivamente nella conferenza di servizi esprimendo il proprio parere favorevole, contestare i provvedimenti emanati in conseguenza di essa

Sentenza del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2025, n. 1565

… il Comune, …, ha mosso contestazioni relative a profili che andavano trattati e discussi in seno alla conferenza di servizi appositamente indetta e che, evidentemente, anche in considerazione della ratio semplificatoria sottesa alla stessa, non possono essere reintrodotti successivamente da un’amministrazione che ha fattivamente partecipato alla conferenza di servizi, peraltro, senza seguire le regole di contestazione della determinazione finale, previste dall’articolo 14-quater legge n. 241 del 1990.

… i ricorsi di primo grado sono inammissibili, in quanto il Comune ha sostanzialmente tenuto una condotta contraddittoria, contrastante con i principi di buona fede e correttezza, e non in linea con il regime di contestazione della determinazione finale della conferenza di servizi come delineato dall’articolo 14 quinques legge n. 241 del 1990, che rappresenta il presupposto dei provvedimenti poi impugnati dal Comune appellante. …

Nel caso di specie, il Comune fa valere circostanze che non sono certamente sopravvenute, contestando nella sostanza la conferenza di servizi che non avrebbe adeguatamente valutato determinati aspetti del progetto.

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