Sentenza Consiglio di Stato 17 ottobre 2023, n. 9044

La Regione non può dettare norme legislative dirette esclusivamente alla tutela dell’ambiente né può attribuirne la competenza amministrativa ai Comuni

Sentenza del Consiglio di Stato 17 ottobre 2023, n. 9044

L’articolo 6 del Dlgs n. 99 del 1992 (di attuazione alla direttiva 86/278/Cee concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) demanda alla Regione la potestà di stabilire “limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento”, nonché di stabilire “le distanze di rispetto per l’applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi d’acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi” (articolo 6); l’articolo 196 del Dlgs n. 152 del 2006 stabilisce, inoltre, che spetta alla Regione la regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti.

Da tale ultima disposizione si ricava che la materia in questione attiene all’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che è di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione (ex multis, Corte Costituzionale, sentenza 23 luglio 2015, n. 180) e che la stessa disciplina primaria, all’articolo 6, ha in materia previsto un diretto potere esercitato dalla Regione (sul punto cfr. Consiglio di Stato, n. 2722 del 6 giugno 2017).

Pertanto, muovendo da tali presupposti normativi, si perviene, sotto un primo profilo, ad affermare che i Comuni non sono titolari di potestà regolamentare in materia di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7528 del 2010).

… la Regione non può dettare norme legislative dirette esclusivamente alla tutela dell’ambiente (materia che rientra nell’ambito della competenza esclusiva statale), e ciò ovviamente neppure per attribuirne la competenza amministrativa ai Comuni affinché la esercitino in sede di pianificazione urbanistica, per cui la legge regionale n. 12 del 2005 non può avere attribuito agli strumenti di pianificazione comunale il compito di dettare autonome norme finalizzate alla tutela ambientale, ma ha attribuito loro il diverso compito di recepire e specificare (laddove vi siano margini) le disposizioni contenute nelle fonti statali e regionali.

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