La normativa dei rifiuti esclude che alla fine del processo di depurazione i fanghi possano assumere una natura diversa da quella del rifiuto, perciò essi sono sempre destinati alla disfazione, salva la possibilità di essere recuperati, in conformità all’art. 184-ter cod. amb.
Sentenza Consiglio di Stato 17 giugno 2026, n. 4880
L’art. 127, co. 1, cod. amb. stabilisce che «i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato». La disposizione è dirimente ai fini della risoluzione della controversia, in quanto, nel sottoporre alla normativa dei rifiuti i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, esclude che, alla fine del processo di depurazione, i fanghi possano assumere una natura diversa da quella del rifiuto, quand’anche essi siano destinati a integrare un successivo ciclo produttivo: il reimpiego dei fanghi di depurazione – che lo stesso art. 127 cod. amb. incentiva, ove appropriato – è pur sempre un’operazione di recupero di rifiuti, per la quale occorre osservare la disciplina sulla “cessazione della qualifica di rifiuto” (end of waste), di cui all’art. 184-ter cod. amb. In quest’ottica, la qualificazione dei fanghi di depurazione in termini di rifiuto è già disposta ex lege, a prescindere dal – o, meglio, come si chiarirà tra poco, a integrazione del – criterio funzionale di cui all’art. 183 cod. amb., a mente del quale è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi». La specificità della disciplina trova la sua ratio nella circostanza che i fanghi di depurazione non fuoriescono da un processo di produzione, idoneo a generare tanto prodotti, quanto sottoprodotti o meri scarti (indi rifiuti): i fanghi sono i residui solidi del trattamento depurativo, funzionale non a produrre qualcosa, ma a pulire le acque reflue, perciò essi sono sempre destinati alla disfazione, salva la possibilità di essere recuperati, una volta seguita la procedura dell’art. 184-ter cod. amb.

