Sentenza Consiglio di Stato 17 febbraio 2023, n. 1685

La combustione dei fanghi da trattamento di acque reflue è sottoposta alla disciplina sui rifiuti

Sentenza del Consiglio di Stato 17 febbraio 2023, n. 1685

… l’ottenimento di una specifica autorizzazione ai sensi della disciplina sui rifiuti, concerne il riutilizzo del biogas derivante dal coincenerimento di rifiuti combustibili ovvero dal trattamento dei fanghi da depurazione delle acque. …

… il biogas in questione si origina nel corso e nell’ambito del processo di depurazione delle acque derivanti dalle reti fognarie e l’articolo 127 del Dlgs n. 152 del 2006 stabilisce che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, elemento questo che risulta confermato dall’articolo 184 Dlgs cit., ove si afferma che “sono rifiuti speciali (…) lett. g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.” …

… l’inciso di cui all’articolo 127 (“ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto”), sul quale poggia la tesi della ricorrente, non esclude che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti prima della fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione; invero, l’inciso non introduce un limite cronologico per la sottoposizione alla disciplina sui rifiuti dei citati fanghi, ma sta a significare che i fanghi da trattamento di acque reflue sono sottoposti alla disciplina sui rifiuti anche quando il trattamento non viene effettuato prima o viene effettuato in un altro impianto diverso dall’impianto di depurazione.

che tale sia la corretta interpretazione è confermato dall’allegato X alla Parte V, parte II, Sezione 6, del Dlgs n. 152 del 2006 (applicabile anche all’impianto in esame ai sensi del richiamo contenuto nella sezione 2 della parte I dell’allegato X), ove, nel dettare le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas, si afferma che “Il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di stillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della Parte quarta del presente decreto. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica., Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti”.

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… Per essere annoverato tra i sottoprodotti e non tra i rifiuti, il biogas dovrebbe soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non dovrebbe determinare impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana: come sopra precisato, rientrano nella nozione dei sottoprodotti quei prodotti che possono essere utilizzati per sé o per terzi, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e il cui ulteriore utilizzo sia legale. e tuttavia, come si è visto supra, il biogas della cui combustione intende essere autorizzato ********* è sicuramente rientrante nella Sezione 6, che è esplicita nel prevedere che il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti, non potendo essere annoverato nei “sottoprodotti”.

Testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato 17 febbraio 2023, n. 1685

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