Schede tecniche sottoprodotti e REACH – M.Sanna

Schede tecniche sottoprodotti e REACH

di Mauro Sanna

I residui di un processo di lavorazione, quando non siano da qualificare come rifiuti ma come sottoprodotti ai sensi dall’articolo 12 del D.Lgs. n.205/2010, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento REACH.

Infatti, la Direttiva sui Rifiuti 2008/98/CE, in relazione alla natura dei sottoprodotti, chiarisce che, mentre il prodotto, quale risultato finale di un processo di lavorazione, rappresenta il suo scopo, le altre “sostanze od oggetti derivanti da un processo che non ha come obiettivo primario la loro produzione possono essere qualificati sottoprodotti e non rifiuti”, quando sono soddisfatti gli specifici criteri che determinano che essi non siano da classificare come rifiuto.

La normativa italiana, con il Decreto Legislativo 152/06 ha poi precisato che “la materia definita come sottoprodotto non può rappresentare lo scopo del processo di lavorazione che l’ha generata” ed all’articolo 184-bis specifica che: un materiale può essere considerato sottoprodotto solo se esso rispetta contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • è originato dal processo ma non rappresenta lo scopo primario dello stesso: «la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;
  • è utilizzato all’interno dello stesso sistema produttivo che l’ha generato o in altri processi di produzione/utilizzazione: «è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;
  • è utilizzata senza subire ulteriori processi di lavorazione rispetto alla normale pratica industriale: «la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;
  • deve essere utilizzato in maniera legale e senza apportare danni alla salute dell’uomo e dell’ambiente: «l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».

Se una sostanza però perde anche solo uno di questi requisiti, non potrà più essere considerata sottoprodotto, ma sarà da qualificare come un rifiuto e come tale dovrà essere gestita. La distinzione tra sottoprodotto e rifiuto dovrà permanere lungo tutta la filiera di produzione, né nel tempo potrà determinarsi il decadimento di uno o più dei suddetti requisiti.

La qualifica di un residuo come sottoprodotto deve essere dimostrata dal produttore fin dal momento della sua generazione, spetta al detentore dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti, e se già classificato come rifiuto non può essere successivamente convertito in sottoprodotto.

Ciascun soggetto che entri in contatto con il sottoprodotto è tenuto a dimostrare che esso mantiene i requisiti richiesti dalla normativa, infatti, nel momento in cui ne perde anche uno, o quando non rispetta le condizioni d’uso, non rientra più in tale fattispecie, la qualifica di sottoprodotto decade e, conseguentemente, l’operatore che lo detiene diviene il proprietario di un rifiuto, che per legge deve essere trattato in un impianto autorizzato.

Nella gestione dei sottoprodotti possono perciò essere coinvolti tre tipologie di soggetti:

  • il produttore, che decide di gestire il proprio scarto di produzione come sottoprodotto e quindi di adempiere a tutti gli obblighi normativi previsti perché esso abbia questa qualifica;
  • l’utilizzatore, che può e/o vuole utilizzare i sottoprodotti nei propri processi di produzione, integrando o sostituendo altre materie prime vergini o semilavorati;
  • l’intermediario, che fa da tramite tra l’azienda produttrice e quella utilizzatrice, supporta i rapporti o gli impegni contrattuali tra di esse, attestando la responsabilità del produttore nelle fasi precedenti alla consegna, e può anche essere il commerciante che gestisce l’acquisto, lo stoccaggio e la rivendita del sottoprodotto.

Adempimenti previsti dal REACH

Un sottoprodotto, per essere impiegato come tale, oltre a possedere i requisiti stabiliti dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06, dovrà però anche risultare un materiale conforme a quanto stabilito dal REACH per le sostanze chimiche.

D’altra parte, già il comma 1 dell’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06, precisa che: “Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l’utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.

Perciò, nel momento in cui un materiale qualificato come un sottoprodotto, non è impiegato nel medesimo sito ma è “importato” o “immesso sul mercato” in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata annua, ai sensi dell’allegato V punto 5 del REACH, prima del suo utilizzo dovrà essere identificato per verificare gli adempimenti a cui può essere soggetto rispetto alla sostanza registrata.

Infatti, se già non esclusa «a monte», solo una sostanza già registrata nello Spazio Economico Europeo (SEE), è esentata dalla registrazione, quando anche le informazioni della scheda di sicurezza (SDS) sono disponibili e l’utilizzatore ne garantisce l’uso.

Poiché per l’impiego di una sostanza, l’applicazione stessa del REACH è una condizione di legalità, risulta particolarmente rilevante quanto stabilito dalla lett. d) dell’articolo 184-bis del D.Lgs 152/06, che prevede appunto che, un residuo possa qualificarsi come sottoprodotto, quando il suo utilizzo sia legale.

Per questo è previsto che un sottoprodotto non determini impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. obiettivi che sono anche quelli prefissati dal REACH, né poteva essere altrimenti.

Per un sottoprodotto possono perciò sussistere due situazioni: è prevista una disciplina specifica che definisce le modalità di impiego ovvero, per esso non vi è alcun regolamento a cui ottemperare.

Nel primo caso, un impiego difforme rispetto a quanto puntualmente previsto, ne determinerà la sua qualifica come rifiuto; ad esempio, la combustione in un impianto di produzione di energia di una biomassa non elencata nell’allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 in quanto ammessa soltanto in un impianto autorizzato a tal fine.

Nel secondo caso, non essendovi invece specifici vincoli normativi, l’impiego del sottoprodotto, in generale, non dovrà determinare impatti complessivi negativi sull’ambiente e la salute umana.

Per dimostrare la sussistenza di tali requisiti il contenuto della scheda tecnica che descrive il sottoprodotto, prevista dal D. M. 13 ottobre 2016, n. 264, dovrà palesare che esso rispetta gli standard merceologici e le norme tecniche che garantiscono il suo inserimento nel ciclo produttivo specifico e che esso soddisfa i requisiti merceologici, tecnici e ambientali, in ossequio alle restrizioni previste del regolamento REACH per le sostanze pericolose.

In sintesi, in assenza di una disciplina specifica, un sottoprodotto sarà da considerare legale se è conforme ai criteri previsti dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, ossia: è parte integrante di un processo originario di produzione, vi è certezza del suo pieno utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e è compatibile con l’ambiente e la salute umana.

Nel caso poi sia stato già individuato un destinatario, anche la documentazione contrattuale, in considerazione del contenuto del provvedimento autorizzatorio del destinatario, potrà fornire la prova della legalità dell’utilizzo.

Nell’applicazione del REACH assume perciò particolare importanza quanto previsto dal D.M 13 ottobre 2016, n. 264 che, per agevolare la dimostrazione che un residuo di produzione possa qualificarsi come sottoprodotto anziché come rifiuto, ha esplicitato i criteri da applicare, fornendo a tal fine anche degli strumenti operativi, quali le schede tecniche e l’iscrizione volontaria negli elenchi pubblici tenuti dalle Camere di Commercio.

Mentre l’iscrizione dimostra l’incontro tra domanda e offerta, rispettivamente di utilizzatori e produttori di sottoprodotti, le schede tecniche accompagnate dalla documentazione contrattuale, rappresentano i documenti fondamentali dove sono attestate le caratteristiche tecniche del materiale ceduto che supportano la qualifica del sottoprodotto e la sua conformità al REACH.

D’altra parte. le aziende generalmente interessate ai sottoprodotti, per le ridotte competenze chimiche possedute, rispetto a quelle che producono materie prime, hanno grosse difficoltà ad applicare ad essi quanto previsto dal REACH. Esse infatti, spesso non hanno accesso diretto alle informazioni presenti nella catena di approvvigionamento, ed a volte l’unico dato disponibile sul materiale gestito è il codice CER che poteva competere ai corrispondenti rifiuti.

Perciò le informazioni sotto elencate, se riportate nelle schede tecniche, sono utili a documentare le caratteristiche dei sottoprodotti trattati e a dimostrarne la loro conformità, non solo alle condizioni previste dall’art-184 bis del D. Lgs 152/06 ma anche ai requisiti del REACH, Esse infatti documentano:

  • i soggetti che hanno gestito i residui dei processi originari;
  • i soggetti che operano nella successiva gestione del sottoprodotto;
  • il processo di produzione da cui è originato il residuo;
  • la tipologia dei materiali in uscita dal processo di produzione;
  • le caratteristiche dei materiali in uscita dal processo di produzione originario;
  • le tecniche impiegate nell’utilizzo dei materiali;
  • le modalità di gestione adottate;
  • le tipologie di attività svolte;
  • gli impianti destinati ad utilizzare i residui;
  • gli eventuali intermediari;
  • il luogo e le caratteristiche del deposito dei residui;
  • le modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto;
  • il luogo e le caratteristiche del deposito del sottoprodotto;
  • la presenza di eventuali depositi intermedi;
  • il tempo previsto per il deposito, dalla produzione all’impiego;
  • le tempistiche di gestione del sottoprodotto;
  • l’identificazione del sottoprodotto;
  • l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto;
  • la conformità del sottoprodotto all’impiego previsto.

Il contenuto della scheda tecnica prevista dall’art.5 del DM 264/2016, rientrante peraltro nella documentazione contrattuale necessaria all’utilizzo dei sottoprodotti, se completo e corretto, può perciò favorire notevolmente la difficile interazione tra quanto previsto dalla normativa sui rifiuti e quanto prescritto dal regolamento REACH, così da rendere effettivamente legale l’impiego di un sottoprodotto.

Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]