Risposta Interpello MASE del 18_06_2025, n. 115870

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 18 giugno 2025, n. 115870

OGGETTO: Interpello ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Provincia di Padova- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA – Chiarimenti in merito alla corretta applicazione del punto 6 Industria della gomma e delle materie plastiche, lett. a) dell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06: “Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate“.

QUESITI:

Se sia corretto applicare la norma di cui al punto 6 lett. a) All. IV parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 nel senso di ritenere

– la dicitura “prodotti a base di elastomeri” intesa come “prodotti costituiti principalmente da”, quindi con un quantitativo di elastomeri superiore al 50%;

– la dicitura “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” intesa come “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate (tra le quali ci sono gli elastomeri) esclusivamente per produrre prodotti a base di elastomeri” con la conseguenza che la soglia delle 25.000 tonnellate/anno dovrebbe essere considerata con riferimento alle sole materie prime lavorate per produrre “prodotti a base di elastomeri”, anche se la produzione totale dello stabilimento, comprensiva della produzione di prodotti non a base di elastomeri, sia complessivamente superiore alle 25.000 tonnellate/anno.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Testo unico ambientale”:
    • articolo 3 ter del D.Lgs. 152/2006, statuisce che “la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”;
    • punto 6 lett. a) All. IV parte Seconda del D.Lgs. 152/2006

CONCLUSIONI DEL MASE:

Quanto alla dicitura “prodotto a base di elastomeri”

La Valutazione Ambientale è governata dal fondamentale principio di precauzione. Tale principio, come noto, consiste in un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica. Esso risponde, dunque, alla necessità di fronteggiare e/o gestire i c.d. rischi incerti connaturato una intrinseca funzione di anticipazione della soglia di intervento dell’azione preventiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16/11/2023, n. 9852).

… laddove sussista il dubbio su potenziali impatti negativi, si deve preferire l’interpretazione più cautelativa volta a prevenire possibili danni all’ambiente o alla salute umana.

Facendo applicazione del detto principio consegue che la dizione “prodotti a base di elastomeri” ai fini della sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA deve essere intesa in senso estensivo e pertanto qualsiasi contenuto di elastomeri, sarà idoneo a ricondurre il prodotto alla categoria in esame.

Quanto alla soglia delle 25.000 tonnellate/anno.

Atteso che la norma fa riferimento a prodotti a base di elastomeri, nell’accezione sopra indicata, la dicitura “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” va intesa con riferimento alle sole materie prime lavorate per produrre e trattare “prodotti a base di elastomeri”.

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