RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 5 febbraio 2026, n. 25149
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Regione Toscana– Chiarimenti in materia di gestione dei depositi di rifiuti aventi origine antecedente al D.P.R. n. 915 del 1982
QUESITI:
1) se, sussistendone i presupposti di cui alle citate disposizioni, le sole procedure attivabili riguardo i suddetti accumuli possano essere quelle regolate da apposite ordinanze sindacali nei riguardi dei soggetti responsabili e, qualora questi non siano individuabili o siano inadempienti e in assenza di soggetti terzi interessati ad intervenire, con intervento in sostituzione da parte del Comune;
2) se nel caso di accumulo di proprietà pubblica o nel caso in cui l’amministrazione comunale intervenga in sostituzione, l’intervento di ripristino sia da approvare da parte del Comune, quale opera pubblica. In tal caso, la progettazione dell’intervento, raccolte tutte le informazioni utili per quanto possibili, anche tramite indagini dirette e indirette (inquadramento territoriale ed urbanistico, inquadramento geologico, idrogeologico e idrologico dell’area, ricostruzione storia dell’accumulo, rifiuti affioranti, utilizzo e condizioni attuali dell’area, eventuali segni di instabilità, presidi ed altre strutture eventualmente esistenti e loro stato, qualità delle matrici ambientali), e a seguito di un’adeguata valutazione costi benefici di ordine ambientale e di salute pubblica, sarebbe da sviluppare secondo Norme tecniche di Costruzione (NTC) vigenti e, ove tecnicamente possibile, privilegiando l’ingegneria naturalistica;
3) se, in ogni caso, in assenza della verifica delle casistiche verificatesi, è opportuno procedere comunque, per tali accumuli, in caso di rischi presenti e potenziali con un monitoraggio laddove ci sia il rischio che in futuro si possa presentare una delle condizioni di cui sopra;
4) se è condivisibile che la valutazione dell’eventuale necessità di monitoraggi sia effettuata dal Comune, sentita l’ARPA competente e per gli aspetti ambientali o l’azienda USL per gli aspetti sanitari e sulla base degli esiti delle indagini preliminari a cura del soggetto interessato;
5) se le eventuali valutazioni di cui sopra, possano essere comunque estese anche ad altri possibili casistiche di necessità di ripristino che si possano verificare su tali tipi di accumuli in assenza dei presupposti di cui al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, seppur abrogato, richiamato principalmente per determinare la liceità o illiceità di depositi di rifiuti realizzati prima della sua entrata in vigore o durante il suo periodo di vigenza.
CONCLUSIONI DEL MASE:
… anche in presenza di rifiuti depositati ante-norma [n.d.r. DPR n. 915 del 1982], gli interventi di confinamento, messa in sicurezza o ripristino devono comunque essere ricondotti nell’alveo della disciplina sulla gestione dei rifiuti, non potendosi configurare un regime giuridico speciale o derogatorio fondato esclusivamente sull’epoca di formazione del deposito.
… tali interventi, in quanto riconducibili alla gestione dei rifiuti, devono essere autorizzati nel rispetto della normativa vigente, avuto riguardo, caso per caso, al procedimento previsto dal legislatore per l’approvazione dei progetti e per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla loro realizzazione. Pertanto, nel solco tracciato dal suddetto inquadramento, deve ritenersi che il ricorso a ordinanze sindacali, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. 152 del 2006 o in forma contingibile e urgente, costituisca uno strumento utilizzabile nei soli limiti previsti dall’ordinamento, e non possa in ogni caso tradursi in una modalità ordinaria di gestione dei depositi di rifiuti né in una deroga generalizzata al regime autorizzatorio previsto dalla normativa ambientale. Inoltre, si rappresenta che la progettazione degli interventi deve risultare coerente con le norme applicabili riferibili al caso specifico (comprese le Norme Tecniche per le Costruzioni), indipendentemente dal soggetto responsabile dell’intervento, e la sua approvazione è attribuita all’autorità competente individuata in relazione alla tipologia di interventi.
Le medesime considerazioni possono essere estese anche ad ulteriori casistiche analoghe che dovessero emergere in relazione a depositi di rifiuti di origine antecedente al DPR n. 915/1982, fermo restando che ogni valutazione deve essere condotta caso per caso, in funzione delle concrete condizioni ambientali e dei rischi riscontrati.
In relazione alla valutazione dell’eventuale necessità di monitoraggi, si ritiene che il Comune possa attivarsi autonomamente nel perimetro delle proprie attribuzioni, restando ferme le competenze in materia ambientale, anche per quanto attiene ai programmi di monitoraggio, che afferiscono all’autorità regionale o da questa delegata, sentita l’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e l’azienda sanitaria locale per gli eventuali profili sanitari.

