RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 3 marzo 2026, n. 46989
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Provincia di Como– Chiarimenti in ordine al recupero ambientale R10 in assenza di conformità al DM 127/2024 ed applicabilità del D.lgs. 117/2008.
QUESITI:
In particolare, vengono rappresentate due distinte fattispecie di recupero e viene richiesto di chiarire in merito:
1) all’ammissibilità delle procedure semplificate ex artt. 214 e 216 alle operazioni di recupero ambientale (R10) per la tipologia 7.1. In particolare se “il recupero ambientale (R10) di cui alla lettera b), punto 7.1.3, tipologia 7.1 del Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 possa essere ammesso, in procedura semplificata, anche nei casi in cui l’operatore non si sia conformato ai dettami di cui al D.M. 127/2024, requisito obbligatorio per le operazioni di cui alla lettera a); in altre parole se il riferimento al trattamento di cui al punto a) si riferisca in senso lato alle operazioni meccaniche atte a ottenere frazioni inerti di natura lapidea da essere poi impiegate per il recupero ambientale (R10) o se sia obbligatorio per l’operatore rispettare tutti i requisiti previsti dal succitato Decreto Ministeriale n. 127/2024 per il recupero (R5)”.
2) all’applicabilità del D.lgs. 117/2008 e s.m.i. a rifiuti derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 giugno 2024, n. 127. “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.
- Decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme di materia ambientale” ed in particolare l’articolo 184-ter che stabilisce le condizioni ed i criteri da soddisfare affinché un rifiuto, sottoposto ad operazioni di recupero, cessa di essere tale.
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”.
CONCLUSIONI DEL MASE:
I quesito: Dalla lettura del quadro normativo sopraesposto si deduce, dunque, che l’utilizzo ai fini del recupero ambientale di cui al punto 7.1.3, lettera b) dell’Allegato 1, Suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 è subordinato alla produzione di materia prima secondaria attraverso appositi trattamenti, da cui ne consegue la necessità di adeguamento ai criteri del DM 127 del 2024 sulla base delle condizioni stabilite dall’articolo 8 dello stesso.
…
II quesito: In merito ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, l’articolo 185, comma 2, lettera d), del d.lgs. 152 del 2006, ne dispone l’esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV dello stesso decreto in quanto regolati da specifica disposizione normativa, nel caso di specie dal d.lgs. 117 del 2008.
Il citato decreto legislativo 117 del 2008 si applica, in particolare, alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), all’interno del sito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r). In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera d), identifica i rifiuti di estrazione come quei “rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave” mentre la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh), specifica che il sito è “l’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996”.
Per la definizione di sito occorre invece richiamare quanto riportato da questo Ministero in riscontro ad altri interpelli attinenti al medesimo tema1, nei quali è stato precisato che “per pertinenza si intende non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell’attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi. Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall’autorità competente. Pertanto, nel caso in cui l’Autorità competente valuti che il processo di lavorazione avvenga in conformità a quanto sopra, i residui di tale processo, che costituisce un’attività di trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, sono qualificati come rifiuti di estrazione e devono essere gestiti, dunque, in conformità al piano di cui all’articolo 5 del medesimo decreto”.

