Risposta ad interpello MinAmbiente 15 maggio 2026, n. 104663

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 15 maggio 2026, n. 104663

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Regione Veneto– Chiarimenti in merito all’applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

QUESITI:

1.1. se la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa avvenire sulla base della sola conformità all’Allegato 1, in un momento antecedente le verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in Allegato 2;

1.2. se, in caso di risposta affermativa al quesito 1.1, sia possibile redigere la dichiarazione di conformità, la quale prevede la tabella con l’indicazione dell’uso specifico, anche nelle more delle verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in allegato 2;

1.3. in caso di risposta positiva al quesito 1.1 e nel contempo risposta negativa al quesito 1.2, se si conferma che la dichiarazione di conformità viene a configurarsi come un’attestazione unicamente funzionale all’uscita dall’impianto dell’EoW prodotto per il suo invio all’uso specifico, ma temporalmente differibile rispetto alla condizione di cessazione della qualifica di rifiuto in impianto;

1.4. in caso di risposta affermativa al quesito 1.3, in che modo, ai fini delle verifiche da condursi in impianto, la cessazione di qualifica di rifiuto in impianto possa essere comunque dimostrata e attestata agli organi di controllo nelle more della redazione della dichiarazione di conformità;

2.1. se il campione secondo la norma UNI 932-1 possa essere effettuato successivamente alla cessazione di qualifica di rifiuto in impianto (aspetto connesso ai quesiti precedenti);

2.2. se il campione prelevato ai sensi della UNI 932-1 sia anch’esso soggetto all’obbligo di conservazione in impianto e, in caso affermativo, quale sia la durata della sua conservazione, tenuto conto che la dimensione del campione per le verifiche prestazionali può essere rilevante (anche 100/200 kg);

3.1. se il DM n. 127/2024 vada a sostituire con i nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto le norme tecniche dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998 limitatamente al punto 7.1, attività di recupero 7.1.3 a), oppure anche altri punti del paragrafo 7 “Rifiuti ceramici e inerti”, del medesimo suballegato; in quest’ultimo caso, si chiede di indicare quali;

3.2. in riferimento alla sostituzione del punto 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/98 relativamente alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, se si intendono o meno inclusi in procedura semplificata tutti i CER del DM n. 127/2024, compresi quelli che non risultano elencati al punto 7.1 del DM 05/02/98, o se, viceversa, la procedura semplificata possa essere applicata unicamente ai CER elencati al punto 7.1 del D.M. 05/02/98 qualora previsti anche nel DM 127/2024;

3.3. se l’immediata applicabilità dell’art. 5 comma 4 debba intendersi riferita esclusivamente agli impianti già adeguati al previgente DM n. 152/2022 al fine di ridurre le tempistiche di conservazione del campione da 5 anni a 1, oppure anche agli impianti ad oggi non adeguati al DM n. 152/2022;

3.4. se le ditte che ad oggi sono autorizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto per i medesimi usi previsti dal DM n. 127/2024 ma a partire da una commistione di codici, alcuni elencati nel DM n. 127/2024 e altri estranei al DM n. 127/2024, possano intendersi esonerate dall’obbligo di adeguamento di cui all’art. 8, qualora intendano proseguire l’attività con le modalità di cui all’autorizzazione “caso per caso”;

3.5. in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se le medesime ditte devono garantire che ogni lotto di EoW prodotto nell’arco dell’intera durata dell’autorizzazione comprenda sempre la commistione con CER non contemplati dal DM n. 127/2024, oppure possano produrre anche lotti costituiti esclusivamente da CER di cui al DM n. 127/2024;

4.1. se il rifiuto identificato con codice EER 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti), sia da intendersi come proveniente esclusivamente dal trattamento dei rifiuti elencati nella medesima Tabella 1, o se possa derivare anche dal trattamento di altri rifiuti in essa non ricompresi;

5.1. se possano ritenersi inclusi nei processi di lavorazione ammessi ai sensi del DM n. 127/2024 anche trattamenti basati su un’azione di tipo fisico, come il lavaggio e il desorbimento termico;

6.1. se e a quali condizioni sia possibile miscelare i lotti presso l’impianto di produzione dell’aggregato, una volta conclusa la fase di verifica di conformità, al fine di realizzare la specifica composizione richiesta dall’utilizzatore (ad es: solo a seguito di compilazione e trasmissione della dichiarazione di conformità di ciascun lotto oggetto di miscelazione, alla stregua di materie prime);

7.1. se il limite di 100 mg/kg debba essere soggetto a riduzione nei singoli provvedimenti di autorizzazione, anche in assenza di adeguamenti normativi, in relazione al variare della metodica analitica ufficialmente riconosciuta, o se viceversa sussista l’obbligo di utilizzare la metodica ufficialmente riconosciuta che consenta di raggiungere il più basso limite di rilevabilità possibile, anche se il limite per la cessazione rimane fissato a 100 mg/kg;

7.2. qual è il riferimento per individuare la metodica analitica ufficialmente riconosciuta;

8.1. se, qualora sia dimostrato che esistano progetti approvati per interventi definiti come “realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” – utilizzo di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 del DM 127/24-, sia possibile derogare dai valori soglia identificati in Tabella 2 Allegato 1 tramite una valutazione “caso per caso”;

9. infine, si riferisce che, a meno di diverso avviso di codesto spettabile Ministero, si ritiene che l’assenza dell’uso specifico “realizzazione di opere di protezione” nell’elenco in Allegato 2 costituisca un mero refuso, in ragione della previsione di aggregato conforme alla UNI EN 13383-1 in tab.4 dell’Allegato 1 e del corrispondente richiamo in tab.5 dell’Allegato 2.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Decreto ministeriale 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
  • Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
  • Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

CONCLUSIONI DEL MASE:

Con riferimento al quesito 1.1, occorre osservare che ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del D.M. 127/2024, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale ammissibili cessano di essere tali e sono qualificati aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1. Quest’ultimo identifica i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato sul tal quale (Tabella 2) e sull’eluato (Tabella 3), in funzione dei diversi utilizzi definiti nell’Allegato 2, nonché le norme di riferimento per l’attribuzione della relativa marcatura CE (Tabella 4). L’aggregato recuperato può essere utilizzato solo per gli scopi specifici indicati nel predetto Allegato 2, che riporta in Tabella 5 l’elenco delle norme tecniche di riferimento di cui è richiesta la conformità e l’elenco

delle norme per la definizione dell’idoneità tecnica. Il regolamento va, dunque, applicato nella sua interezza e non per fasi distinte affinché siano rispettate le condizioni declinate all’articolo 184-ter e i criteri dettagliati. In particolare, devono essere preventivamente individuati gli scopi specifici cui destinare l’aggregato recuperato esitato dalle operazioni di recupero, l’esistenza di un mercato o di domanda per lo stesso, la conformità ai requisiti tecnici per gli scopi specifici e il rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti senza impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. La cessazione della qualifica dei rifiuti in parola, pertanto, non può prescindere dalla conformità alle norme armonizzate europee e a quelle relative all’idoneità tecnica per gli usi specifici, escludendo la possibilità di posticiparne il rispetto.

Sulla base di tali considerazioni la cessazione della qualifica di rifiuto come descritta al quesito 1.1 non risulterebbe, pertanto, conforme ai principi generali dettati dalla normativa comunitaria.

Ne consegue che gli ulteriori quesiti di cui al punto 1 devono ritenersi assorbiti in ragione di quanto sopra rilevato.

Quanto al quesito di cui al punto 2.1., non si ritiene condivisibile la possibilità di posticipare il campionamento finalizzato alla verifica dell’idoneità tecnica secondo la norma UNI 932-1 per le motivazioni di cui al punto 1 supra, in quanto la medesima deve essere effettuata nell’ambito del procedimento complessivo che conduce alla cessazione della qualifica di rifiuto e non successivamente ad esso.

Per quanto concerne la conservazione del campione di cui al quesito 2.2., l’articolo 5, comma 4, del DM 127/2024 prevede espressamente la durata di un anno per il campione prelevato in conformità alla norma UNI 10802. Pur in assenza di una specifica analoga previsione per i campioni prelevati in conformità alla norma UNI 932-1, si ritiene coerente, in un’ottica sistematica e di uniformità applicativa, fare riferimento al medesimo termine annuale, ferma restando la possibilità per l’autorità competente, in sede autorizzativa, di definire una diversa durata di conservazione, in ragione delle specifiche del caso concreto, comunque in grado di garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato, al fine di consentire la ripetizione delle analisi.

In ordine al quesito 3.1, … in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 184-ter, è stato emanato il decreto ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024, recante la disciplina dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. L’adozione del citato decreto ha conseguentemente determinato, la cessazione dell’applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998, limitatamente alle operazioni di recupero aventi ad oggetto i rifiuti ricompresi nell’ambito di applicazione del medesimo D.M. n. 127/2024 e destinati agli scopi specifici ivi previsti. Per le procedure semplificate, così come espressamente previsto dall’articolo 8 del citato D.M. n. 127/2024, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 relativamente ai limiti quantitativi di cui all’allegato 4, alle norme tecniche contenute nell’allegato 5 e ai valori limite per le emissioni previsti dall’allegato 1, suballegato 2.

In tale contesto, sarà l’autorità competente, all’atto della presentazione dell’istanza volta al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione, a dover verificare l’applicabilità del D.M. n. 127/2024 ovvero del

D.M. 5 febbraio 1998, in ragione dei rifiuti oggetto dell’operazione di recupero e degli scopi specifici previsti.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3.2, si evidenzia che, il D.M. n. 127/2024, pur individuando un elenco di rifiuti per i quali è possibile conseguire la cessazione della qualifica di rifiuto, non estende il perimetro delle procedure semplificate né incide sulle condizioni per l’accesso alle stesse; pertanto, resta esclusa la possibilità di applicare il regime semplificato a rifiuti contemplati dal nuovo decreto ma non inclusi nel punto 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, rimanendo la procedura semplificata applicabile unicamente ai rifiuti già ivi previsti.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3.3., si osserva che la disposizione di cui all’articolo 8, comma 4, del D.M. 127/2024 prevede espressamente “l’immediata applicabilità dell’articolo 5, comma 4” del medesimo decreto, e pertanto deve ritenersi che la riduzione del periodo di conservazione del campione risulta immediatamente applicabile a tutti i produttori di aggregato recuperato, indipendentemente dall’eventuale avvenuto adeguamento al D.M. 152/2022 o dal procedimento di adeguamento al D.M. n. 127/2024.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3.4., si osserva che l’articolo 8 del D.M. n. 127/2024 prevede un obbligo di adeguamento ai criteri del regolamento per tutti i produttori di aggregato recuperato che effettuano le operazioni di recupero su rifiuti in tutto o in parte ricompresi nell’allegato 1 del DM. 127/2024 destinati agli scopi specifici ivi previsti.

In tale contesto, la procedura autorizzativa “caso per caso” di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 mantiene carattere residuale e trova applicazione nei soli casi in cui i rifiuti non siano ricompresi nell’allegato 1 del D.M. n. 127/2024 ovvero, pur essendo ivi elencati, siano destinati a scopi differenti da quelli previsti dal medesimo decreto. Ne consegue che gli operatori autorizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto sulla base di un insieme di codici EER, alcuni ricompresi nel D.M. n. 127/2024 e altri estranei allo stesso, non possono ritenersi esonerati dall’obbligo di adeguamento di cui all’articolo 8, qualora l’aggregato sia destinato agli scopi specifici di cui all’allegato 2.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3.5., si rileva che lo stesso presuppone una risposta affermativa al quesito 3.4., che, per le ragioni sopra esposte, deve invece ritenersi negativa.

Tuttavia, occorre ribadire che la mera presenza, nell’ambito dell’autorizzazione, di rifiuti non ricompresi nel D.M. n. 127/2024 non è idonea ad escludere l’applicazione del regolamento. Pervenendo a conclusioni opposte, ossia ritenendo possibile l’applicazione di una autorizzazione “caso per caso”, potrebbe configurarsi una elusione del corretto regime autorizzativo, con conseguente sottrazione del produttore di aggregato dall’obbligo di adeguamento previsto dall’articolo 8 del D.M. 127/2024.

Con riguardo al quesito 4.1. e, in particolare, al codice EER 191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce, inerti), non essendo riportata alcuna specifica limitazione sulla loro provenienza nella Tabella 1 di cui all’Allegato 1, del D.M. 127/2024 possono ritenersi ammissibili anche se derivanti dal trattamento di rifiuti diversi da quelli elencati nella citata Tabella 1.

In merito al quesito 5.1., si precisa che il processo di trattamento e recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale avviene mediante fasi meccaniche di cui è riportato un elenco esemplificativo al punto c) dell’Allegato 1 del D.M. 127/2024. È altresì previsto che il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle fasi elencate, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal decreto in parola.

Quanto al punto 6., si osserva che il punto c) dell’Allegato 1 del DM 127/2024 prescrive che: “Durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano

miscelati.” vietando la miscelazione durante la fase di verifica. Il decreto non reca, invece, specifiche indicazioni in merito ad eventuali operazioni di miscelazione successive al perfezionamento dei lotti. In tale contesto, una eventuale miscelazione successiva può essere valutata come ammissibile solo con riferimento a materiali che abbiano già acquisito la qualifica di prodotto, ciascuno corredato dalla relativa dichiarazione di conformità e destinato al medesimo scopo specifico. Il materiale risultante dalla miscelazione di singoli lotti dovrà in ogni caso rispettare integralmente i requisiti tecnici e le condizioni previste per lo scopo specifico dichiarato nelle rispettive dichiarazioni di conformità, ferma la possibilità per l’autorità competente di disciplinare, nell’ambito del titolo autorizzativo, le modalità operative relative a tali operazioni.

In relazione al quesito 7.1., rispetto al valore limite fissato per l’amianto pari a 100 mg/kg, la nota (1) della Tabella 2, Allegato 1 del D.M. 127/2024 chiarisce che il valore dell’amianto debba intendersi: “Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori”. Ciò significa che è opportuno utilizzare la metodica ufficialmente riconosciuta che consente di individuare il più basso valore possibile di concentrazione, anche se il limite per la cessazione rimane fissato a 100 mg/kg.

Per quanto riguarda l’individuazione delle metodiche analitiche, l’Allegato 5 del Decreto ministeriale 14 maggio 1996 definisce i requisiti minimi per le attività di campionamento (par. 1) e per ciascuna metodica analitica (par. 2: MOCF, SEM, FTIR, DRX).

Infine, si rappresenta che sul sito del Ministero della Salute alla pagina “Laboratori che effettuano analisi sull’amianto”1 viene riportata la lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull’amianto, aggiornata orientativamente ogni 15 giorni.

Con riferimento al punto 8., si osserva che il D.M. 127/2024 individua espressamente e in modo tassativo le ipotesi in cui trova applicazione l’articolo 184-ter, comma 3, del D. lgs. 152/2006, ossia quando le operazioni riguardino rifiuti non elencati nell’Allegato 1 ovvero rifiuti ivi elencati ma destinati a scopi specifici diversi da quelli contemplati nell’Allegato 2.

Non risultano previste ulteriori fattispecie applicative. Ne consegue che, anche in presenza di progetti approvati per interventi di recupero ambientale rientranti tra gli scopi specifici individuati dal DM 127/2024, i limiti applicabili restano quelli stabiliti nell’Allegato 1 in funzione dello scopo specifico dichiarato, senza possibilità di modulazione mediante valutazione “caso per caso”.

Resta ferma la possibilità, nei casi di utilizzo di rifiuti in attività di recupero ambientale, esclusivamente nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del DM 5 febbraio 1998, di definire nell’ambito di un progetto approvato dall’autorità competente limiti dei contaminanti in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito

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