RISPOSTA AD INTERPELLO MASE N. 6651 del 15 gennaio 2025

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 15 GENNAIO 2025, N. 6651

OGGETTO: Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 della Provincia di Taranto, in ordine all’applicabilità dell’art. 7bis commi 4bis e 4ter ovvero degli “Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” del MATTM per gli impianti F.E.R.

QUESITO: […] “Se per gli impianti F.E.R. di competenza Regionale/Provinciale, che abbiano opere di connessione ricadenti negli allegati II o II bis della parte II dell’ex D.lgs. 152/2006, debba essere svolta la procedura così come normato dall’art. 7bis commi 4bis e 4ter dell’ex. D.lgs. 152/2006 o se per gli stessi valgano sempre e solo le indicazioni riportare negli indirizzi interpretativi del MATTM del 2013

RIFERIMENTI NORMATIVI: – Decreto legislativo 104/2017 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

– Circolare 21 ottobre 2013 “Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla VIA degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” [..] “Acclarato che l’elettrodotto di connessione di un impianto FER alla RTN rappresenta opera connessa all’opera principale (impianto FER), tale opera, ancorché ad oggi ricadente nelle competenze nazionali ai sensi e per gli effetti della legge 121/2012, ai fini della valutazione degli effetti complessivi dell’opera sull’ambiente, non può essere valutata separatamente dall’opera principale, né potrebbe ipotizzarsi una valutazione compiuta da un’Autorità diversa (Ministero dell’Ambiente) da quella cui è in capo il procedimento di VIA (Regione), né tantomeno può verificarsi che l’opera principale possa essere valutata separatamente dall’opera connessa. [..]La separazione delle competenze amministrative non può generare una valutazione degli impatti ambientali non coerente con le finalità della direttiva VIA 201/92/UE che prevedono, invece, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell’opera principale. Tale approccio è chiaramente esplicitato nella nota di indirizzo interpretativo della Commissione Europea rispetto all’applicazione della direttiva VIA con riguardo alle opere associate/connesse (“Interpretation line suggested by the Commission as regards the application of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary works” – 05/03/2012). In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che la ripartizione delle competenze amministrative, non può modificare l’unicità della valutazione degli effetti ambientali dell’opera nel suo complesso”.

– D.M. 10/09/2010, nella Parte I – Disposizioni Generali al punto 3.2, così dispone che: “In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e inclusi da Terna nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98, che viene sottoposto a VAS e all’approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta fermo che, nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4) dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli esiti di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico regionale”.

CONCLUSIONI DEL MASE: in coerenza con la posizione già espressa dalla scrivente in casi analoghi, con riferimento al quesito formulato, si rappresenta che laddove l’elettrodotto non sia presente all’interno del Piano di Sviluppo di Terna S.p.A. e sia opera connessa e propedeutica alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, necessaria per l’immissione nella RTN dell’energia elettrica dallo stesso prodotta, l’Autorità competente in materia di VIA per l’opera principale è competente a valutare unitariamente anche gli impatti ambientali delle opere connesse.

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