RISPOSTA AD INTERPELLO MASE N. 3144 del 10 gennaio 2025

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 10 GENNAIO 2025, N. 3144

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 della Provincia di Brescia in ordine all’interpretazione della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’inquinamento, del 4 febbraio 1977, Allegato 4, punto 1.2 – fascia di rispetto minima di 100 metri, con vincolo di inedificabilità assoluta, circostante l’area destinata a un impianto di depurazione

QUESITO: […] interpretazione del carattere assoluto o relativo del divieto di edificazione nella fascia di rispetto minima, previsto dall’Allegato 4, punto 1.2, della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, e in particolare sulla correttezza di un’interpretazione che postuli il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità ivi previsto, anche quando venga esclusa, attraverso specifiche analisi di microbiologia ambientale, ogni correlazione tra i microrganismi patogeni prodotti dal depuratore e possibili rischi per la salute delle persone.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977.

  • il punto 1.2 dell’Allegato 4 della delibera del 4 febbraio 1977 dispone che «[p]er gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell’uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall’autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri».
  • Il medesimo allegato introduce due ordini di deroghe, debitamente circostanziate:
    • Il primo riguarda «gli impianti di depurazione esistenti» per i quali, ove «la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi» (punto 1.2).
    • La seconda deroga è prevista per le ipotesi di «[c]ostruzione o ampliamento di impianti di depurazione per insediamenti esistenti» le quali sono ammesse anche «[n]el caso di impossibilità di rispettare integralmente le norme riguardanti la scelta del sito», purché siano adottati «tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario riportate nella presente normativa e delle finalità che le norme stesse si prefiggono» e a condizione che «[t]ale impossibilità [sia] documentata e la documentazione stessa […] messa a disposizione dell’autorità competente che deve accertarla» (punto 1.6).

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI: con specifico riguardo al carattere assoluto o relativo del vincolo di inedificabilità nella fattispecie considerata, la giurisprudenza amministrativa può apparire contraddittoria. A fronte di un formante favorevole – almeno formalmente – al riconoscimento dell’assolutezza del suddetto vincolo di inedificabilità (v., Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11326 e 17 settembre 2013, n. 4606; Id., sez. V, 30 aprile 2003, n. 244 e 8 maggio 2002, n. 2456), si registra un opposto orientamento che, con varietà di accenti, ammette delle deroghe al ricorrere di specifiche condizioni (Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2019, n. 3158; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 19 gennaio 2022, n. 364 e Id., sez. I, 7 maggio 2014, n. 479; Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2002, n. 5972 e Id., sez. IV, 23 maggio 1991, n. 445).

CONCLUSIONI DEL MASE: Il vincolo di inedificabilità nella fascia di cento metri previsto dal punto 1.2 dell’Allegato 4 alla delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 può essere derogato esclusivamente nei due casi specifici di seguito riportati:

1. Nel caso di impianti esistenti ai sensi del medesimo punto 1.2, ossia nel caso in cui l’impianto preesista all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella delibera 4 febbraio 1977;

2. Nel caso di costruzione o ampliamento di impianti di depurazione al servizio di insediamenti esistenti, ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1.6 dell’Allegato 4 cit. e specificate supra in motivazione.1


  1. In tale circostanza, è possibile disattendere il vincolo di inedificabilità in presenza di tre circostanze concorrenti, che si aggiungono a quella della funzionalizzazione dell’impianto o del suo ampliamento a dotare insediamenti esistenti di adeguate infrastrutture di depurazione: i) la impossibilità di rispettare integralmente le norme sulla localizzazione del sito; ii) il fatto che tale impossibilità sia documentalmente comprovata e accertata, sulla base di tale documentazione tecnica, dalle competenti autorità; iii) l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario riportate nelle disposizioni di cui alla delibera 4 febbraio 1977 e delle finalità che le stesse si prefiggono. A tal proposito, si osserva che il riferimento alle «finalità» evidenzia che gli accorgimenti tecnici previsti nella suddetta delibera, ivi compresi quelli cui si riferisce la deroga di cui al punto 1.2, non esauriscono il novero delle cautele che possono essere richieste dalle competenti autorità, alla luce del progresso tecnologico intercorso dall’epoca di adozione della suddetta delibera.↩︎
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