RISPOSTA AD INTERPELLO MASE N. 214095 del 22 novembre 2024

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 22 NOVEMBRE 2024, N. 214095

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 della Regione Emilia Romagna. Chiarimenti relativamente all’attribuzione della operazione R1 di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali

QUESITO: Considerato che ai fini dell’attribuzione dell’operazione R1, in sede di autorizzazione, è sicuramente necessario un processo con recupero energetico, che permetta la produzione di energia elettrica e/o termica, si chiede, in mancanza di specifici criteri per gli impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi derivanti da raccolta differenziata, di chiarire se anche a tali impianti sia attribuibile l’operazione R1, in analogia con quanto accade per i termovalorizzatori per rifiuti urbani ed in caso affermativo secondo quali criteri/condizioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

– Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti;

– D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

– D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

– D.M. 7 agosto 2013 recante “Applicazione della formula per il calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche”;

– D.M. 19 maggio 2016, n. 134 recante “Regolamento concernente l’applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l’efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento”.

CONCLUSIONI DEL MASE: […] la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.

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