RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 8 maggio 2025, n. 86139
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da parte della Regione Puglia relativamente alle discariche di rifiuti non pericolosi – sottocategorie previste dall’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003 – deroghe ai limiti di ammissibilità.
QUESITI:
1) se la deroga al valore limite previsto per il parametro DOC introdotta dall’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003 per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi –a seguito della valutazione dell’analisi del rischio in conformità all’Allegato 7 – possa o meno consentire di derogare anche al valore limite – pari a 1.000 mgO2/kgSVh – stabilito per l’IRDP, come indicato alla lettera g) della nota alla tabella 5 dell’Allegato 4 al D.lgs. n. 36 del 2003;
2) nel caso sia possibile quanto riportato al punto 1, ossia la possibilità di derogare contestualmente sia al valore del parametro DOC [prevista ai sensi dell’art. 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003] sia al valore limite di 1.000 mgO2/kgSVh dell’IRDP se il rifiuto con codice EER 190501, costituito dal sottovaglio proveniente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presso un impianto di biostabilizzazione, avente IRDP superiore a 1.000 mgO2/kgSVh, possa ritenersi trattato conformemente all’articolo7 comma 1 del D.lgs. n. 36 del 2003 – che prevede un trattamento preliminare sui rifiuti da conferire in discarica – anche alla luce della Circolare Ministero dell’Ambiente del 26 luglio 2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot.GAB-2009- 001496 del 30/06/2009”;
3) nel caso sia possibile quanto riportato al punto 1, al fine di effettuare una valutazione del rischio che consenta – a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti – di verificare l’ammissibilità a smaltimento dei rifiuti e di stabilire l’idoneità del sito, i possibili effetti in termini di emissioni della discarica (in particolare relativamente al biogas), nonché l’idoneità dei presidi ambientali e le più idonee modalità gestionali da attuare, se sia possibile utilizzare a riferimento – oltre alla procedura di analisi del rischio di cui all’Allegato 7 – anche le procedure valutative previste dalle linee guida APAT 2005 “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” relativamente alla componente biogas.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Testo unico ambientale” che all’articolo 182, comma 5 prevede: “Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE”;
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” come modificato dal D.lgs. n. 3 settembre 2020, n. 121 in recepimento della direttiva (UE) 2018/850 e, in particolare:
- articolo 1, comma 1: “Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 […]”;
- articolo 2, lettera h): “«trattamento»; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”
- articolo 5, comma 4-bis: “A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale […]”;
- articolo 5, comma 4-ter: “Entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.”;
- articolo 7, comma 1: “I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento […];
- articolo 7-sexies, comma 1: “Nel rispetto delle norme previste dal presente decreto le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas”;
- articolo 7-sexies, comma 2: “I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell’idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all’Allegato 7. Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell’Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all’Allegato 7”;
- Circolare Ministero dell’Ambiente del 26 luglio 2013 recante “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot.GAB-2009- 001496 del 30/06/2009”.
CONCLUSIONI DEL MASE:
… con riferimento al primo quesito, si rappresenta che l’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003, al comma 1 prevede che le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e il successivo comma 2 prescrive che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione e che gli stessi sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all’allegato 7 del medesimo decreto. Le autorità competenti, in fase di rilascio dell’autorizzazione e previa adeguata motivazione, possono consentire l’ammissione nelle sottocategorie anche di quei rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell’allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio.
Con riferimento a quest’ultima tabella recante “Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi” la nota ‘ * ’ prevede un regime speciale per le discariche per rifiuti non pericolosi in base al quale “Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: […] g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all’articolo 5 del presente decreto e presentino un indice di respirazione dinamico potenziale (determinato secondo la norma UNI/TS11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh.”
Tale previsione, pertanto, non si applica alle sottocategorie di discariche nelle quali sono ammessi anche rifiuti caratterizzati da valori di DOC diversi da quelli della tabella 5 dell’allegato 4, purché individuati dalle amministrazioni competenti in fase di rilascio delle autorizzazioni, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio.
Con riferimento al secondo quesito, considerato che l’articolo 7, comma 1, prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento per come definito all’articolo 2, lettera h, è necessario specificare che dal trattamento deve conseguire la modifica delle caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza. Fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente, per come specificato in risposta al quesito precedente.
Per quanto attiene l’ultimo quesito posto è opportuno precisare che il manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” (revisione 0, giugno 2005) è stato ritirato ed è in corso l’aggiornamento da parte di SNPA come indicato al seguente link https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/siti-contaminati/analisi-di-rischio.