RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 5 giugno 2026, n. 119032
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Regione Liguria– Valutazione di incidenza di attività che si svolgono nei siti della rete Natura 2000.
QUESITI:
1) che cosa si intende per attività e in quali termini giuridici viene circoscritta la sua definizione in rapporto alla procedura di VINCA;
2) se la procedura di VINCA si rende necessaria per le attività che non rientrano nei regimi amministrativi finalizzati al rilascio di un titolo di approvazione/autorizzazione;
3) se per le attività corrispondenti alla mera fruizione del territorio (senza quindi comportare installazioni di manufatti/opere o alterazioni del suolo/vegetazione) è sufficiente il rispetto delle misure di conservazione sito-specifiche approvate dall’Amministrazione competente;
4) se coerentemente al principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, non si rende necessario attivare la procedura di VINCA per le attività che andranno svolte in corrispondenza di aree che sono state già oggetto di una valutazione ambientale nell’ambito della procedura di VAS, in quanto integrata con la VINCA;
5) se una valutazione tecnica preliminare fondata sull’esame degli obiettivi e delle misure di conservazione definiti rispetto alle informazioni dello Standard Data Form e dei report di monitoraggio di cui all’articolo 12 della “Direttiva Uccelli” e all’articolo 17 della “Direttiva Habitat”, possa individuare, all’interno dei siti della rete natura 2000, ambiti per i quali non si rende necessaria la procedura di VINCA, non presentando caratteristiche intrinseche proprie per la conservazione soddisfacente di habitat e specie.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”);
- articolo 5 del D.P.R. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- comunicazione della Commissione europea “Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” C(2018) 7621 final del 21/11/2018 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25/01/2019 – 2019/C 33/01);
- comunicazione della Commissione europea “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE” C(2021) 6913 final del 29/09/2021 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28/10/2021 – 2021/C 437/01);
- Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza ambientale, adottate con l’Intesa sancita il 28/11/2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28/11/2019) ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28/12/20191
CONCLUSIONI DEL MASE:
Quesito 1: … sulla base di quanto richiamato e nella condivisa considerazione che dalle fonti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea non emerge una definizione positiva del termine attività, non può che sostenersi che in rapporto alla procedura di VIncA le singole attività siano da verificare, caso per caso, nel rispetto delle finalità proprie della Direttiva Habitat.
Quesito 2: … si ritiene che la procedura di VIncA possa rendersi necessaria anche per le attività che non rientrano nei regimi amministrativi finalizzati al rilascio di un titolo di approvazione/autorizzazione.
L’esclusione aprioristica dalla procedura di VIncA di dette attività rappresenterebbe, pertanto, una violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6.2 e 6.3 della Direttiva Habitat.
A riguardo si evidenzia l’indicazione contenuta nelle Linee guida nazionali a proposito del carattere “prevalentemente” endoprocedimentale della VIncA (sezione 2.1: […] La procedura di screening nei casi previsti ex lege (nazionale, regionale, provinciale, etc.) è infatti prevalentemente un endoprocedimento […]), fattispecie che, quindi, non esclude a priori un’autonoma attivazione della procedura in parola qualora circostanze specifiche richiedano la necessità di una verifica preventiva.
Quesito 3: Per le attività non specificatamente ed esaurientemente individuate e regolamentate dalle misure di conservazione resta ferma la necessità di procedere, anche in applicazione del principio di precauzione, a una verifica preliminare mediante il livello I della Valutazione di Incidenza – “screening di incidenza”. Tale verifica può trovare anche applicazione nelle pre-valutazioni previste dalle Linee guida nazionali per la VIncA.
Quesito 4: … in relazione al livello di approfondimento della VAS non si può escludere che per le attività che sono state già oggetto di una VIncA nell’ambito della suddetta procedura potrebbe essere necessaria, in fase di attuazione del piano o del programma, una ulteriore preventiva verifica ai sensi dell’articolo 6.3 della Direttiva Habitat.
In altre parole, la necessità o meno di intraprendere una VIncA per le attività da svolgersi nel piano o nel programma dipenderà da diversi elementi quali, ad esempio, la scala di pianificazione adottata, il livello generale di approfondimento del piano/programma, l’aver già individuato la localizzazione degli interventi/azioni da attuare, l’aver già determinato la tipologia e l’entità dei medesimi nonché l’aver già valutato il possibile effetto cumulo generato dall’insieme degli interventi/azioni previsti nella pianificazione.
Quesito 5: … la metodologia ipotizzata nel quesito n. 5 può essere considerata compatibile con l’articolo 6.3 della Direttiva Habitat se ricondotta nel solco delle prevalutazioni previste dalle Linee guida nazionali, inclusa la verifica di corrispondenza. Tali pre‑valutazioni, infatti, non possono in alcun modo essere finalizzate all’esclusione preventiva e generalizzata di porzioni di territorio dall’ambito di applicazione dell’articolo 6.3 della Direttiva Habitat, ma devono riferirsi a singole categorie di intervento o attività, con la finalità di accertare che le stesse non siano suscettibili di determinare incidenze negative significative sui siti della Rete Natura 2000, in relazione ai relativi obiettivi e alle misure di conservazione.
In conclusione del presente riscontro ai quesiti posti da codesta Regione, si ritiene che le determinazioni da assumere in merito alle fattispecie in esame non possano che emergere da un’adeguata valutazione tecnica da parte delle Autorità competenti avendo a mente i principi di prevenzione e di precauzione che informano l’ordinamento vigente.
- Come noto, le Linee guida in parola sono state adottate per ottemperare agli impegni assunti con la Commissione Europea per l’archiviazione del precontenzioso comunitario EU Pilot 6730/14/ENVI, con il quale è stata contesta all’Italia una sistematica non corretta applicazione dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE.↩︎

