RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 5 agosto 2026, n. 168265

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 5 agosto 2026, n. 168265

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dell’Unione dei Comuni Misa-Nevola– Utilizzo degli aggregati recuperati per la copertura “giornaliera” di discariche per rifiuti urbani.

QUESITI:

… l’Unione dei Comuni Misa-Nevola chiede chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 e, in particolare, alla possibilità di utilizzare aggregati recuperati per la copertura “giornaliera” di discariche per rifiuti urbani.

L’istanza prende le mosse dal precedente riscontro reso da questa Amministrazione all’interpello proposto dalla Provincia di Asti, nel quale è stato chiarito che, in assenza di un espresso riferimento normativo nel DM n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura delle discariche per rifiuti urbani non può essere effettuato ai sensi del medesimo decreto e deve essere ricondotto al pertinente procedimento autorizzatorio ordinario. L’Unione dei Comuni rappresenta tuttavia che tale precedente riscontro non avrebbe considerato l’ipotesi di impiego degli aggregati recuperati quale elemento costruttivo e accessorio avente funzione drenante in discarica, riconducibile, secondo la prospettazione formulata, alla lettera e) dell’Allegato 2 del DM n. 127 del 2024, riferita alla realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo o drenante. Su tali presupposti viene richiesto se lo strato di copertura giornaliera drenante possa essere ricompreso tra gli utilizzi ammessi dal citato decreto ministeriale.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
  • Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
  • Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
  • Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e in particolare l’Allegato 1, paragrafo 2.10, relativo ai criteri di coltivazione delle discariche e alla copertura giornaliera dei rifiuti.

CONCLUSIONI DEL MASE:

… la copertura giornaliera non è riconducibile agli impieghi di cui alla lettera e) dell’Allegato 2 del DM n. 127 del 2024 ancorché svolga una funzione drenante.

Il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura giornaliera delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi potrebbe essere, invece, ricondotto al procedimento autorizzatorio ordinario, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

Qualora, infatti, l’attività di recupero sia finalizzata all’ottenimento di un aggregato riciclato conforme ai requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto per impieghi specifici diversi da quelli elencati nell’Allegato 2 del DM n. 127 del 2024, il comma 2 dell’articolo 1 del medesimo decreto prevede il ricorso alle autorizzazioni cosiddette “caso per caso”, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto. Tali autorizzazioni sono rilasciate per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato articolo 184-ter, sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei procedimenti autorizzatori e previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Infine, si rappresenta che ISPRA, nel proprio parere, ha evidenziato che alcune agenzie del SNPA hanno previsto, per specifiche tipologie di rifiuti, criteri di cessazione EoW caso per caso per utilizzi quali “Copertura giornaliera, strade e piste di accesso ai diversi lotti della discarica” (si veda, ad esempio, https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/end-of-waste-1/criteri-di-cessazione-eow-caso-per-caso_schede/inerti_materiali-geotecnici-discarica-coperturepiste.pdf/@@display-file/file).

Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]