RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 30 LUGLIO 2024, N. 141619
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in ordine all’art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 36/2003 (criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica).
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n.152/2006 la Regione Veneto chiede alcuni chiarimenti in merito ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, con particolare riguardo alla realizzazione dello strato di copertura finale degli impianti per rifiuti non pericolosi ex art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.36/2003. In particolare, l’istante evidenzia come in taluni casi, per le discariche ante D.Lgs. n.36/2003, non sia possibile realizzare un pacchetto di copertura conforme a quanto prescritto dal predetto decreto, attesa la scarsa stabilità e/o la capacità portante del corpo rifiuti che non consentirebbe la realizzazione di uno strato minerale compattato di impermeabilizzazione, a causa dell’impossibilità di effettuare un’efficace compattazione dello stesso. Analogamente, tuttavia, non pare sostenibile – sia da un punto di vista gestionale, sia per motivi economici – mantenere detti siti in gestione operativa con la sola copertura provvisoria. la Regione chiede se sia possibile procedere all’approvazione di progetti che, pur garantendo i requisiti richiesti dalla normativa (impermeabilizzazione, capacità di drenaggio dei gas di discarica e delle acque meteoriche, protezione dall’erosione e inserimento paesaggistico), prevedono soluzioni tecniche alternative per la realizzazione della copertura superficiale finale rispetto a quelle indicate nell’Allegato 1 al D.Lgs. n.36/2003.