RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 3 FEBBRAIO 2025, N. 39761

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 3 FEBBRAIO 2025, N. 39761

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da parte di Confindustria. Chiarimenti in materia di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

QUESITO: Con riferimento a impianti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che effettuano il pretrattamento di rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20 03 01) finalizzato a:

  • produzione di combustibile da rifiuti (codice EER 19 12 10) oppure;
  • produzione di una frazione secca di sopravaglio (codice EER 19 12 12) con ridotto contenuto in materiale organico putrescibile da conferire a impianti che producono combustibile da rifiuti (codice EER 19 12 10) e/o CSS Combustibile in qualità di End of Waste;
  • produzione di una frazione di sottovaglio in cui si concentra il materiale organico putrescibile
  • (codice EER 19 12 12),

l’istante chiede che vengano forniti chiarimenti ai seguenti quesiti:

– a) se tali impianti, pur dotati di tutti i presidi ambientali previsti dalla BAT- Conclusioni di cui alla Decisione Commissione UE 2018/1147, possono non procedere in sito alla biostabilizzazione della frazione di sottovaglio, poiché in grado di conferirla a impianti terzi di recupero energetico (R1) o, in via subordinata, di biostabilizzazione aerobica;

– b) in quali casi alla frazione secca di sopravaglio, con un contenuto massimo di materiale organico putrescibile non superiore al 15% e derivante dal trattamento di un rifiuto urbano indifferenziato e conferita ad altro impianto di recupero, è possibile attribuire un diverso Codice EER. Inoltre, se sia in ogni caso necessario ripetere presso l’impianto di destino la separazione del materiale organico putrescibile, già condotta presso l’impianto di trattamento per la produzione del sopravaglio;

– c) se è corretto affermare che un impianto di bacino che opera con le modalità “extra sito” di cui sub a), soddisfa il principio di prossimità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

CONCLUSIONI DEL MASE: […] In merito al quesito a) appare opportuno evidenziare quanto segue.

In generale l’elemento che distingue il trattamento meccanico dal trattamento meccanico biologico è l’effettuazione, nel secondo caso, di un processo di stabilizzazione dei rifiuti da destinare ai successivi trattamenti di recupero o smaltimento.

Gli impianti di gestione dei rifiuti operano in forza di una specifica autorizzazione. Tale atto autorizzativo individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del D.Lgs. n.152/2006 e contiene, tra gli altri, almeno gli elementi necessari a definire i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati e, per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici da attuare.

In linea generale, un impianto autorizzato a svolgere attività di trattamento meccanico e biologico deve prevedere necessariamente la stabilizzazione mediante trattamento biologico della frazione umida dei rifiuti separati con il trattamento meccanico.

spetta all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti valutare la coerenza della proposta impiantistica oggetto dell’istanza con le previsioni e con le linee strategiche delineate dagli atti di pianificazione, nonché la coerenza della proposta impiantistica con l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti regionale.

Con riferimento al quesito b) si rammenta che la classificazione è un onere che ricade in capo al produttore dei rifiuti il quale è tenuto ad assegnare il pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE nonché ad applicare le disposizioni contenute in tale decisione, nella direttiva 2008/98/CE e nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Per l’attribuzione del pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti è opportuno fare riferimento alle Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti approvate con D.D. n.47/2021 integrate dal paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

In merito all’ultima parte del quesito relativo alla necessità di ripetere presso l’impianto di destino la separazione del materiale organico putrescibile, già condotta presso l’impianto di trattamento per la produzione del sopravaglio, si ricorda che gli impianti di gestione dei rifiuti devono effettuare le operazioni di trattamento previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

Relativamente al terzo quesito, non risulta possibile fornire elementi tecnici di riscontro non essendo chiaro cosa si intenda per “impianto di bacino” e per “impianto che opera in modalità extra sito”.

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