RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 17 DICEMBRE 2024, N. 232480
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da parte di Confindustria. Chiarimenti relativi agli articoli 3 del Dlgs 102/2020 e 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006.
QUESITO: voler chiarire la portata della disposizione in commento, confermando, in particolare, che:
• i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “pericolose”, sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, entro il 1° gennaio 2025 – o entro una data precedente eventualmente indicata dall’Autorità competente – solo nel caso in cui quest’ultima lo abbia espressamente richiesto alla luce della relazione già ricevuta;
• la domanda da inviare entro il 1° gennaio 2025, in ogni caso, non è relativa ad un nuovo titolo autorizzatorio da richiedere (AIA o AUA).
RIFERIMENTI NORMATIVI:
– Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
– Decreto Legislativo 102/2020. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
CONCLUSIONI DEL MASE: L’articolo 3, commi 3 e 7, del Dlgs 102/2020 prevede che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore di tale decreto, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, devono: 1) inviare all’autorità competente, entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso decreto 102/2020, la relazione prevista dall’articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006, 2) presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 oppure entro la data precedente indicata dall’autorità competente alla luce della relazione inviata.
Tale norma deve essere letta, come è logico, alla luce dell’articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006, dal quale risulta che:
– l’autorizzazione a cui si fa rinvio, attesa la collocazione della norma, è l’autorizzazione alle emissioni (o quelle che la assorbono o la sostituiscono, come l’AUA, l’AIA, ecc.),
– la relazione da inviare all’autorità competente valuta la disponibilità di alternative, considera i rischi e verifica la fattibilità tecnico/economica della sostituzione delle sostanze,
– la relazione è diretta a permettere all’autorità competente di valutare se richiedere o meno la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.
In tale quadro normativo, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta.
Resta fermo che, ove richieda la presentazione della domanda di autorizzazione, l’autorità non può indicare una data successiva al 1° gennaio 2025, essendo esclusivamente legittimata a confermare tale termine o indicarne uno precedente.