RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 17 APRILE 2025, N. 74316
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da parte di Provincia di Cuneo in ordine al riferimento da considerare per individuare le migliori tecniche disponibili, e conseguentemente definire i limiti emissivi, per una centrale turbogas esistente a seguito della sostituzione della sola turbina a gas
QUESITO: quali siano i valori limite da rispettare (BAT-AEL) per una CCGT (Turbina a Gas a Ciclo Combinato) esistente al 2003, per il quale è prevista la sostituzione della sola turbina a gas con una turbina nuova di ultima generazione, ad elevata efficienza (TG), mentre la parte di generatore di vapore a recupero (GVR), ad eccezion fatta per l’aggiunta del ricircolo sui fumi che viene realizzato al fine di mantenere le condizioni di funzionamento della caldaia analoghe a quelle attuali, rimane invariata nelle sue caratteristiche principali, in particolare, non vengono modificate le parti a pressione quali tubazioni, corpi cilindrici, banchi di scambio, nonché le parti strutturali in carpenteria e di contenimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Direttiva 2010/75/UE;
Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, adottate con decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione UE del 30 novembre 2021;
Articolo 29.sexties, comma 4.bis, del D.lgs. 152/06;
D.M. 274 del 16/12/2015.
CONCLUSIONI DEL MASE:
L’autorità competente, previo confronto con il gestore, deve valutare se l’intervento si configura come completo rifacimento dell’unità, in tal caso le BAT di riferimento diverranno quelle relative ad impianti nuovi (righe “Nuove CCGT” o “Nuove OCGT” della su riportata tabella).
In caso contrario, se le prestazioni rimangono significativamente condizionate dalle componenti tecnologiche non modificate (o addirittura non modificabili), le BAT di riferimento rimangono quelle relative ad impianti esistenti, ovvero quelle in precedenza utilizzate nel definire i contenuti dell’AIA vigente.
Ciò ferma restando la facoltà per l’autorità competente di definire i valori limite di emissione utilizzando a riferimento l’intero intervallo dei BAT-AEL e in prospettiva (alla luce di quanto introdotto dalla direttiva UE 2024/1785) giustificando la scelta di valori limite non allineati con quelli più ambiziosi posti a riferimento.