RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 16 GENNAIO 2025, N. 7310

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 16 GENNAIO 2025, N. 7310

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da parte di Confindustria. Chiarimenti relativamente agli obblighi incombenti in capo all’impresa che importa batterie per esclusivo utilizzo proprio.

QUESITO n. 1 relativo alla qualifica di utilizzatore finale o di produttore per l’impresa che importa batterie per utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi.

QUESITO n. 2 sull’obbligo dell’impresa che importa batterie per utilizzo proprio e sull’obbligo di accertamento dell’iscrizione del fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori.

QUESITO n. 3 sui nuovi obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie per l’impresa che importa tali prodotti da Stati extra-UE per utilizzo proprio.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– D.lgs. n. 188 del 2008. Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

– Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

– Parere del Comitato di vigilanza e controllo di cui all’articolo 35 del d.lgs. n.49 del 2014 su obblighi di registrazione sul Registro per utilizzatore finale Pile, relativamente al campo di applicazione del D.lgs. 188 del 2008, pubblicato in data 8 gennaio 2025 nella sezione delibere del Registro A.E.E. (https://www.registroaee.it/Delibere#2505-parere-sul-campo-di-applicazione-del-d-lgs-49-2014).

CONCLUSIONI DEL MASE: Con riferimento al quesito 1 relativo all’ambito della disciplina di cui al D.lgs. 188 del 2008, si rappresenta che l’utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi, di pile o accumulatori importato o messo a disposizione da un fornitore estero, configura l’impresa importatrice come “utilizzatore finale” di cui all’articolo 3, punto 21) del Regolamento (UE) 2019/1020 e il fornitore estero come produttore.

Con riferimento al quesito 2, alla luce di quanto sopra esposto, si evince che, ai sensi del D.lgs. n. 188 del 2008, per la suddetta fattispecie, l’impresa importatrice, in quanto “utilizzatore finale”, non è tenuta all’accertamento del rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 188 del 2008 da parte del proprio fornitore e, dunque, all’accertamento della sua iscrizione al registro nazionale pile e accumulatori, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 188 del 2008 a carico del produttore, anche estero attraverso il proprio rappresentante. […]

Infine, con riferimento al quesito 3, si evidenzia che la qualifica di utilizzatore finale per l’impresa importatrice, alle condizioni sopra riportate, permane anche a seguito del combinato disposto delle definizioni di produttore, di importatore e di immissione sul mercato, così come indicate nel Regolamento (UE) 2023/1542. Pertanto, l’impresa che importa batterie da Stati extra-UE per utilizzo proprio è esclusa, in quanto “utilizzatore finale”, dagli obblighi relativi alla messa in servizio e alla messa a disposizione sul mercato previsti al Capo VI del Regolamento (UE) 2023/1542 per gli operatori economici.

Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]