RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 14 APRILE 2025, N. 71143

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 14 APRILE 2025, N. 71143

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da parte di Provincia di Potenza. Tematica Bonifiche. Applicazione dei limiti concentrazione soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, dell’allegato 5, parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006.

QUESITI:

  1. Applicazione delle definizioni sulla destinazione d’uso dei suoli e l’uso effettivo degli stessi.

1.1 Nella Tabella 1, dell’allegato 5, parte IV, Titolo V del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 vengono specificati quei limiti di “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”. Con l’emanazione della L.R. n. 35 del 16/11/2018, la Regione Basilicata ha affidato la competenza sulla corretta attribuzione dei limiti della colonna A o B della Tabella ai Comuni. Gli stessi, nella stragrande maggioranza dei casi, trasmettono su richiesta il certificato urbanistico del terreno interessato dai superamenti.

1.1.1 Richiesta => Per una corretta applicazione delle due colonne (verde pubblico/residenziale o commerciale/industriale) occorre riferirsi alla destinazione urbanistica o all’uso effettivo di quel determinato suolo?

1.1.2 Richiesta => Se un suolo ricade in una zona a destinazione urbanistica “agricola”, sul quale è ubicato un impianto di produzione di energia rinnovabile, quale limite occorre tener presente prima della sua ubicazione e durante il suo esercizio?

1.1.3 Richiesta => Un Comune, su una data particella catastale, certifica urbanisticamente che la stessa è destinata a servizi di rete e infrastrutture, in cui viene successivamente rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato a uso commerciale. Sullo stesso fabbricato – in aggiunta – insiste un servizio di accoglienza residenziale. Nel caso di campionamento dei suoli interessanti la particella in questione, svolto a seguito di un evento accidentale che potrebbe aver provocato un potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (di seguito CSC), quale limite della tabella 1 occorre tener presente?

  1. Interpretazione di “verde pubblico”.

2.1 Il Legislatore ha probabilmente racchiuso nella descrizione di “verde pubblico” della colonna A della tabella 1 in oggetto quello che potrebbe essere pensato come a un’area destinata allo “svago” e attività ricreative, in cui si può accedere liberamente e trascorrere un determinato periodo di tempo a contatto con l’ambiente circostante. In tal caso, il limite di concentrazione deve essere rispettato proprio per salvaguardare gli utenti che sostano per un periodo piuttosto prolungato al contatto con la matrice ambientale.

2.1.1 Richiesta => Lungo i bordi delle strade che costeggiano i parchi urbani, sui quali viene effettuato un campionamento della matrice suoli superficiali, eseguito a seguito di un evento incidentale, con accesso libero a qualsiasi utente, quale limite della CSC occorre prendere in considerazione?

2.2 Nella fattispecie del punto 2.1.1, potrebbe capitare, indipendentemente da eventuali incidenti stradali, che i terreni delle intersezioni viarie potrebbero essere interessati da accertamenti analitici sia dell’ARPA che da laboratori privati.

2.2.1 Richiesta => Considerando come uniche attività antropiche quelle correlate al transito dei veicoli su gomma, per i terreni ricompresi nelle intersezioni stradali a quale CSC delle due colonne della Tabella 1 occorre far riferimento?

2.3 Diversi casi di indagine ex artt. 244/245 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, vengono attivati per via di campionamenti all’interno di canali di scolo, che costeggiano tratti stradali. Altri accertamenti sono eseguiti in letti di torrenti, fiumi e laghi.

2.3.1 Richiesta => Affinché si abbia la procedibilità su un’indagine per la ricerca del responsabile del superamento, quale CSC delle due colonne di Tabella 1 occorre tener presente nel caso in cui:

• si esegue un campionamento dei terreni/sedimenti di un torrente, fiume o lago, che nel periodo di magra risultano essere privi di acqua?

• si svolge un accertamento analitico nei terreni riposti all’interno di un canale artificiale, a pochi metri da una strada?

  1. Interpretazione di “area commerciale/industriale”.

3.1 Si consideri la lottizzazione di seguito raffigurata.

(omissis)

Sono presenti dei lotti industriali/artigianali, indicati con le lettere A, B, C, … H, con la particolarità che i due lotti C ed E non sono mai stati interessati in passato, né sono attualmente occupati da attività produttive, pur rientrando nel perimetro urbanistico dell’area industriale/artigianale comunale. Quindi, all’interno del loro perimetro, è presente il solo terreno naturale, limitrofe a lotti occupati da attività produttive.

3.1.1 Richiesta => Nel caso di accertamento analitico dei suoli presso i due lotti C ed E, quale colonna della Tabella 1 occorre considerare?

  1. Art. 244 c.4 bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152

4.1 Il comma 4 bis dell’art.244 del Decreto, recentemente integrato con l’art. 6, comma 3, lettera b) del Decreto-Legge del 17 ottobre 2024, n. 153, sancisce che “per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell’ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

4.1.1 Richiesta => Indipendentemente dalla stipula di accordi/convenzioni tra l’Ente e l’Agenzia, nel caso in cui occorresse eseguire accertamenti delle matrici ambientali, non sono di tipo analitico, ma comprensivi del necessario affinché siano prelevabili le relative aliquote, le attività di approntamento per il campionamento sono da riconoscere in capo all’Ente che richiede l’accertamento o all’Agenzia?

4.1.2 Richiesta => Sulla scorta della richiesta 4.1.1, si consideri un accertamento analitico svolto dall’ARPAB in un progetto per la determinazione dei valori di fondo, a seguito del quale è stato avviato un procedimento di indagine ex art. 244 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 per superamento delle CSC. Nel caso di richiesta per la ripetizione dei campionamenti o di nuovi accertamenti in punti limitrofi, a chi spetta la competenza sulle attività di approntamenti per l’esecuzione di sondaggi e analisi?

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” in particolare:

– art. 240 comma 1 lett. b) “concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

– art. 244 “1. Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3. L’ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250. 4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell’ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

– art. 252, comma 3, “Ai fini della perimetrazione del sito, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.”;

– Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006, recante “CSC del suolo, sottosuolo e acque sotterranee per destinazione d’uso.”;

– Decreto Legislativo 9 dicembre 2023, n. 18, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

– D.M. 28 giugno 2024, n. 127, recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

CONCLUSIONI DEL MASE:

Riscontro quesito 1.1.1

[…] in ordine al quesito posto, al fine di determinare i valori di attenzione e, quindi, individuare quale sia la colonna della Tabella 1 dell’allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152 del 2006 cui fare riferimento, occorre stabilire quale sia l’uso effettivo di quel determinato sito.

Riscontro quesito 1.1.2

Sul punto occorre segnalare che l’art. 4 ter, comma 7, del D.lgs. n. 181/2023, con la finalità di promuovere gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ha stabilito che “7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

Tale previsione è coerente con l’orientamento giurisprudenziale sopra citato (Consiglio di Stato, sentenza 24 gennaio 2022, n. 439), tenuto conto dell’uso industriale temporaneamente realizzatosi durante la produzione di energia rinnovabile.

Il riferimento normativo alla colonna B recepisce l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato già formatosi con la decisione 15 febbraio 2016, n. 757.

Riscontro quesito 1.1.3

[…] Sul punto, nel rinviare a quanto già evidenziato in ordine al primo quesito, circa la prevalenza dell’uso effettivo dell’area quale elemento dirimente per l’individuazione della colonna di cui Tabella 1 dell’allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152 del 2006 cui fare riferimento, nel caso di specie, tenuto conto della funzione sensibile insistente nel fabbricato, si ritiene che debbano essere osservati i limiti della colonna A atteso il pericolo potenziale per la salute umana che giustifica dunque l’applicazione dei limiti più stringenti.

Riscontro quesiti 2.1.1 e 2.2.1

[…] non sussistendo i presupposti per l’applicazione delle soglie più cautelative di colonna A, si ritiene ragionevole applicare ai fini della caratterizzazione dei suoli, relativi alle strade e relative pertinenze i limiti di colonna B. […] D’altra parte, recentemente il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”) ha previsto che gli aggregati recuperati possano essere utilizzati per la realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali qualora rispettino valori limite (elencati alla Tabella 2 dell’allegato 1 allo stesso Decreto ministeriale n. 127/2024) che corrispondono a quelli della colonna B della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV, Titolo V, d.lgs. n. 152/2006.

Riscontro al quesito 2.3.1.

I corpi idrici superficiali e relativi sedimenti non sono considerati quali matrici ambientali ai fini della normativa sulle bonifiche (essi, infatti, non sono ricompresi nella definizione di “sito” ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006). Pertanto, i sedimenti sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione del D.lgs. n. 152/2006, parte III, mentre non sono oggetto della disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, Parte IV, Titolo V (in tal senso si è già espresso il Ministero con nota dell’Ufficio Legislativo prot. n. 37503 del 14.11.2014 che richiama la nota della Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche prot. n. 28822 del 5.11.2014).

Diversamente, i siti di bonifica di interesse nazionale sono soggetti ad una disciplina speciale che riconduce i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti al concetto di “sito” (art. 252, comma 3, d.lgs. n. 152/2006).

Con riferimento al quesito relativo ai terreni riposti all’interno di un canale artificiale, nella poca chiarezza della terminologia utilizzata (“terreni riposti in un canale artificiale”), si rinvia alla definizione normativa di corpo idrico artificiale (art. 54, comma 1, lett. m, D.Lgs. n. 152 del 2006) e alle considerazioni svolte sull’applicabilità della Parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006.

Riscontro quesito 3.1.1

In merito al quesito proposto, per quanto attiene gli aspetti generali, si segnala che, in un caso analogo a quello oggetto del quesito, il Consiglio di Stato abbia chiarito come in luogo del criterio formalistico, debba farsi più correttamente applicazione di quello sostanzialistico (sentenza Cons. Stato 24 gennaio 2022 n. 439, già richiamata nel riscontro al quesito 1.1.1 cui si rimanda).

Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene che trovino applicazione i limiti di cui alla Colonna B, atteso che, in mancanza di una destinazione effettiva specifica, non può che farsi riferimento alle vigenti norme urbanistiche, non rilevando che i due lotti C ed E non sono mai stati interessati da attività produttive.

Riscontro quesito 4.1.1

In relazione a tale quesito, si ritiene che le attività di approntamento per il campionamento rientrino a pieno titolo nel supporto tecnico dell’ARPA e, pertanto, sono assoggettate all’avvalimento previsto dal vigente comma 4-bis dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Si evidenzia che, l’art. 6, comma 3, lettera b), del Decreto-Legge n. 153 del 2024, ha introdotto il principio secondo cui gli oneri per le indagini volte ad identificare il responsabile della potenziale contaminazione sono posti a carico del responsabile della contaminazione in ossequio al principio “chi inquina paga”.

Riscontro quesito 4.1.2

In relazione a tale secondo quesito, si chiarisce che i costi per le attività volte alla determinazione dei valori di fondo, incluse le attività di approntamento per l’esecuzione di sondaggi e analisi, chieste dal privato, sono a carico di quest’ultimo, mentre, ove le stesse attività siano state assunte per iniziativa del pubblico, i relativi costi rimarranno a carico del medesimo soggetto pubblico.

In questa seconda ipotesi, le spese sostenute dall’Amministrazione potranno, comunque, essere poste a carico del responsabile della potenziale contaminazione o, in mancanza di questo, potranno essere richieste al proprietario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 253 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

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