RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 11 agosto 2026, n. 172717
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Provincia di Savona – Applicazione della BAT 2022/2427 in materia di emissioni in atmosfera per impianto IPPC 4.1 – Fabbricazione di prodotti chimici organici.
QUESITO:
– se in un impianto chimico soggetto ad AIA un impianto Claus esistente debba sottostare all’adeguamento alle BAT 18 tab. 1.6, con particolare riferimento al rispetto del limite di concentrazione di SOx.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06;
- parte seconda del D.lgs. 152/06 (normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale -AIA);
- Conclusioni sulle BAT relative ai gas di scarico chimici (WGC) emanate con decisione 2022/2427
CONCLUSIONI DEL MASE:
Le emissioni di SOx di un impianto Claus esercito nell’ambito di un impianto chimico soggetto ad autorizzazione integrata ambientale devono generalmente rispettare, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione un valore limite di emissione individuato nell’intervallo BAT-AEL di cui alla BAT 18, tab. 1.6 della decisione di esecuzione 2022/2427 (Conclusioni sulle BAT WGC) e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto.
Resta ferma la possibilità, per il gestore, di chiedere motivatamente la concessione di una deroga a tale obbligo con motivazioni coerenti con l’allegato XII.bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.
Resta inoltre ferma la possibilità per l’autorità competente di tenere conto della miscelazione di diversi flussi inquinanti prima del rilascio in atmosfera, per la fissazione del più adeguato valore limite di emissione, tenendo conto dei BAT-AEL applicabili ai singoli flussi.

