REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1116 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2026 recante l’elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche a norma del regolamento (UE) 2024/1252
Articolo 1
I prodotti, i componenti e i flussi di rifiuti che figurano nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/1252.
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ALLEGATO
Elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche:
1.Batterie, in particolare con i componenti seguenti:
— materiali catodici attivi*
— materiali anodici attivi*
— collettori di corrente catodici*
— collettori di corrente anodici*
— sistemi di gestione delle batterie
— cavi interni
2.Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare con i componenti seguenti:
— magneti permanenti
— dischi rigidi
— compressori
— display (tubo catodico, cristalli liquidi, pellicola sottile, plasma)
— circuiti stampati
— cavi
— celle fotovoltaiche
— telai fotovoltaici
— frazione rimanente dopo smantellamento specifico in pre-trattamento (1)
3.Turbine eoliche e relative infrastrutture, in particolare con i componenti seguenti:
— magneti permanenti
— generatori
— trasformatori
— convertitori e invertitori
— cavi
4.Veicoli a motore (2), in particolare con i componenti seguenti:
— motori di trazione a magneti permanenti
— motori di trazione a induzione
— motori elettrici non di trazione
— componenti elettrici ed elettronici soggetti a riutilizzo, riciclaggio o qualsiasi altra forma di recupero a norma di pertinenti atti dell’Unione nella versione vigente
— convertitori e invertitori
— cablaggi principali
— celle a combustibile
— convertitori catalitici
— componenti e/o parti di alluminio lavorato
— componenti e/o parti di alluminio fuso
— componenti e/o parti di magnesio
5.Mezzi di trasporto leggeri
6.Infrastrutture energetiche (3) e infrastrutture di telecomunicazione (4)
7.Pompe industriali
8.Catalizzatori industriali
9.Digestato e compost ottenuti da rifiuti organici raccolti separatamente
10.Fanghi e ceneri, in particolare:
— fango di depurazione ottenuto dal trattamento delle acque reflue urbane (5)
— ceneri pesanti e ceneri leggere derivanti dal mono-incenerimento dei fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue urbane
— ceneri pesanti ottenute dall’incenerimento dei rifiuti solidi urbani
— ceneri pesanti ottenute dall’incenerimento dei rifiuti commerciali o industriali
11.Rifiuti da costruzione e demolizione, con particolare attenzione all’alluminio e alle sue leghe, al rame e alle sue leghe e ai cavi negli edifici
———————-
(1) * Questi componenti possono anche essere costituenti principali di una frazione mista dopo un trattamento di fine vita specifico, ad esempio massa nera. Pur non essendo un componente, la frazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rimane dopo lo smantellamento specifico in pre-trattamento contiene generalmente quantità elevate di materie prime critiche e può pertanto essere opportuno includerla nei programmi nazionali di circolarità.
(2) Quali definiti nel regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).
(3) Quali definite all’articolo 2, punto 1, del regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj).
(4) Elementi cui si fa riferimento nella definizione di «infrastruttura fisica» di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/61/oj) e all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit) (GU L, 2024/1309, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg/2024/1309/oj). Sistemi cui si fa riferimento nella definizione di «reti di comunicazione elettronica» di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).
(5) Quali definite all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj).

