REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/772 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2025 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività
«L’autorità competente può sospendere il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito a un impianto fino a quando non ha stabilito che l’impianto non risponde ai requisiti per l’adeguamento dell’assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l’adeguamento dell’assegnazione all’impianto.
L’autorità competente sospende il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito in una delle seguenti situazioni:
- il gestore non ha presentato alcuna relazione verificata sul livello di attività;
- la dichiarazione di verifica della relazione sul livello di attività contiene uno dei pareri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c) o d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
L’eventuale sospensione dell’assegnazione di quote in conformità del terzo comma resta in vigore fino a quando l’autorità competente non ha stabilito che l’impianto non è soggetto ad alcun obbligo di adeguamento dell’assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l’adeguamento dell’assegnazione all’impianto.»;
***
Recupero delle quote oggetto di riduzione in conformità dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331
- Se il quantitativo annuo finale delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito è stato ridotto a norma dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore può recuperare le quote oggetto di riduzione, purché dimostri in modo soddisfacente per l’autorità competente che è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- sono state attuate tutte le raccomandazioni in sospeso scaturite dagli audit di efficienza energetica o dai sistemi di gestione dell’energia certificati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e il verificatore ha confermato, in sede di verifica della relazione annuale sul livello di attività, che l’attuazione di tali raccomandazioni è stata completata;
- durante o dopo il pertinente periodo di riferimento sono state attuate altre misure che hanno consentito di ottenere riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nell’impianto equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit energetico o nel sistema di gestione dell’energia certificato di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e il verificatore, in sede di verifica della relazione annuale sul livello di attività, ha confermato che l’attuazione di tali misure è stata completata e che sono state conseguite riduzioni equivalenti delle emissioni di gas a effetto serra.
- Se desidera recuperare le quote oggetto di riduzione a norma del paragrafo 1, il gestore presenta all’autorità competente una richiesta in tal senso come parte integrante della relazione verificata sul livello di attività di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma. L’autorità competente valuta la richiesta e decide se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.
Se l’autorità competente decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 relativa agli adeguamenti dell’assegnazione a tale impianto, il gestore riceve ogni anno l’intero quantitativo di quote per gli anni rimanenti nel periodo di assegnazione con decorrenza dall’anno di presentazione della domanda di recupero delle quote oggetto di riduzione.
***
Relazione sulla neutralità climatica
- I gestori di impianti che hanno presentato un piano di neutralità climatica a norma dell’articolo 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331 redigono una relazione sulla neutralità climatica contenente le informazioni elencate nell’allegato II del presente regolamento.
- I gestori di cui al paragrafo 1 presentano all’autorità competente la relazione sulla neutralità climatica e la corrispondente dichiarazione di verifica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 entro il 31 marzo 2026per il periodo fino al 31 dicembre 2025ed entro il 31 marzo di ogni quinquennio successivo per il quinquennio precedente.
In deroga al primo comma, l’autorità competente può fissare un termine anteriore per la presentazione della relazione sulla neutralità climatica e della corrispondente dichiarazione di verifica.
- La Commissione mette a disposizione un modello elettronico o un formato di file specifico per fornire le informazioni indicate nell’allegato II.
- Per redigere la relazione sulla neutralità climatica, i gestori utilizzano il modello elettronico o il formato di file specifico di cui al paragrafo 3.
- In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono imporre ai gestori di usare modelli elettronici o formati di file specifici elaborati dagli Stati membri stessi per la redazione e la presentazione delle relazioni sulla neutralità climatica conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87/CE.
***