Ordinanza della Corte di Cassazione del 29 gennaio 2026, n. 3699

Gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose possono essere riutilizzati solo dopo una completa bonifica che garantisca l’assenza di residui tossici e condizioni di sicurezza per la salute e l’ambiente. Diversamente, essi devono essere gestiti come rifiuti pericolosi

Ordinanza della Corte di Cassazione del 29 gennaio 2026, n. 3699

… gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose non possono essere riutilizzati se non dopo una completa bonifica e decontaminazione effettuata secondo procedure riconosciute, in modo da garantire l’assenza di residui tossici e il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la salute e l’ambiente. Solo in tali circostanze, e previa chiara identificazione per evitare confusione con contenitori non contaminati, il riutilizzo è consentito. Diversamente, essi devono essere gestiti come rifiuti pericolosi e smaltiti secondo la normativa vigente.

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