Limiti alla applicazione del D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 ai rifiuti del trattamento di un gas idrocarburico
di Mauro Sanna
Avviene di frequente, quando i diversi aspetti di una medesima materia siano disciplinati da normative differenti succedutesi nel tempo, che i soggetti da esse interessate tentino di applicarle o disapplicarle a secondo delle loro esigenze e delle loro utilità.
Valga per tutti i casi quello che è avvenuto e continua ad avvenire per la normativa sui rifiuti e quella sugli scarichi sulle quali ancora alcuni discutono o tentano di applicare una piuttosto che l’altra a seconda delle proprie esigenze.
Un caso emblematico della distorta applicazione delle norme afferenti alla medesima materia riguarda la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive contenuta nel Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Nell’applicazione di questa norma riguardante, come dice chiaramente il titolo della stessa, specifiche operazioni minerarie, si cerca infatti di far rientrare anche processi di trattamento del tutto estranei alle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali.
Infatti, il campo di applicazione e le definizioni riportate nel decreto legislativo stesso stabiliscono che siano esclusi dalla sua applicazione i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali che restano assoggettati alla disciplina generale di settore.
Dove, per “trattamento” si intende il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, esclusi, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche e la “risorsa minerale” è rappresentata dalle sostanze organiche o inorganiche presenti sulla crosta terrestre, quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali.1
Dal tenore delle prescrizioni risulta chiaro che le risorse minerali a cui si riferisce la normativa sono fondamentalmente materiali solidi e non i liquidi e i gas, questo è anche evidente da quanto espresso dai considerando della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, di cui il D.Lgs n. 117/2008 costituisce il recepimento, in cui si fa riferimento agli sterili cioè i materiali solidi o i fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali costituiti dalla roccia sterile, lo strato di copertura ed il top soil.2
D’altra parte anche la Direttiva 94/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni, prevede che le attività che devono essere autorizzate sono quelle di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una determinata area geografica, non viene considerata alcuna operazione di trattamento a cui possono essere destinati gli idrocarburi liquidi o gassosi estratti da un determinato giacimento.
Anche nella normativa italiana di recepimento costituita dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l’unica operazione estranea alla estrazione che si considera, secondo quanto previsto dall’art. 2 del medesimo decreto, è l’attività di stoccaggio di idrocarburi nell’intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, prevedendo invece che per quanto non diversamente disposto, valgono le disposizioni vigenti in materia.
I possibili trattamenti a cui può essere sottoposto un minerale, non previsti dalla normativa mineraria, quando questo sia costituito da gas vengono comunque ad essere presi in considerazione dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) in differenti categorie di attività previste dall’articolo 10 della direttiva medesima, rappresentate da:
1. Le Attività energetiche
1.1. Impianti di combustione con un potere calorifico di combustione di oltre 50 MW
– A. Raffinerie di petrolio e di gas
– 4. Industria chimica
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
a), composti di zolfo, biossido di zolfo;
Conseguentemente, l’Elenco Europeo dei Rifiuti, nel qualificare i rifiuti prodotti dalle suddette attività, li inserisce in capitoli e sottocapitoli differenti dell’elenco, individuandole come segue:
Capitoli dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
01 01 00 Rifiuti di estrazione di minerali
01 02 00 Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
05 07 00 Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
06 06 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione.
A riscontro di quanto sopra nel BRef contenente le Linee guida circa le migliori tecniche disponibili nel settore della ricerca e produzione di idrocarburi (Best Available Techniques Guidance Document on upstream hydrocarbon exploration and production, 27 February 2019), dove sono riepilogati le attività e i potenziali impatti ambientali prodotti dalla Perforazione ed interventi di completamento, non si fa alcuna menzione di altre sostanze impiegate in eventuali trattamenti, ma ci si riferisce soltanto ai seguenti materiali:
(Acqua prodotta: acqua derivante dai pozzi nella produzione di petrolio e gas che comprende acqua di formazione del giacimento, acqua di condensa e acqua di iniezione riutilizzata.) I prodotti chimici vengono utilizzati in una varietà di applicazioni durante la produzione. Ad esempio, possono essere iniettati nel flusso di processo, utilizzati come prodotti chimici per tubazioni, trattamento del gas o prodotti chimici per utility, oltre ad essere aggiunti al flusso utilizzato per il trasporto o provenienti da impianti di monte.
Egualmente, nel Best Available Techniques Guidance Document on upstream hydrocarbon exploration and production. Final Guidance Document Contract No. 070201/2015/706065/SER/ENV.F.1, i processi di desolforazione e di produzione dello zolfo non sono presi in considerazione in nessuno dei 26 capitoli di questo BRef relativo alla ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
Diversamente si deve rilevare che i processi di desolforazione del gas e produzione dello zolfo, coerentemente non riportati nelle normative del settore minerario sopra elencate, sono invece riscontrabili nei BRef comunitari di altri settori industriali, quale quello delle raffinerie:
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, dove sono riportati il processo di desolforazione e di produzione dello zolfo. (Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento”).
D’altra parte, la produzione dello zolfo elementare, ottenuto previa ossidazione termica a 1400 °C dell’idrogeno solforato contenuto nel gas naturale e successiva estrazione mediante il processo Claus utilizzando ammine quali la MDEA, avviene mediante processi termici che comunque sarebbero esclusi in forza di quanto previsto dalla lett i) dell’’art. 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 che stabilisce che sono esclusi dai trattamenti svolti sulle risorse minerali, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche…
A proposito dei trattamenti e dell’obbligo che essi avvengano nell’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo del sito minerario (nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996), questo costituisce un vincolo per i trattamenti ammissibili ma non costituisce un requisito autonomo assoluto che li renda tali quando invece non sono ammessi per la loro stessa natura.
In conclusione, quindi, da quanto riportato nella normativa comunitaria ed italiana relativamente a quale sia la disciplina da applicare ai rifiuti dei processi di trattamento svolti sulle risorse minerali, quando esse siano costituite da idrocarburi gassosi, nel Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 non si evidenzia alcuna prescrizione specifica dedicata o destinata a disciplinare la gestione di questo tipo di rifiuti che restano quindi disciplinati dalla normativa generale di settore prevista dalla parte quarta del D.Lgs 152/06.
Da tale condizione ne consegue che i rifiuti derivanti dai diversi processi produttivi sopra evidenziati, quali ad esempio i rifiuti del trattamento già citato, denominato Claus, utilizzato nella produzione dello zolfo elementare mediante trasformazione dell’idrogeno solforato contenuto nel gas previa ossidazione termica, sono comunque da considerare del tutto estranei a quelli propri derivanti da operazioni di prospezione, ricerca, estrazione e trattamento di risorse minerali, in quanto derivanti per origine da processi chimici che, a seguito di vantaggi tecnici ed economici riscontrati, possono anche essere collocati in un’area individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo di un sito minerario ma ne restano comunque del tutto estranei.
I rifiuti ottenuti da un tale trattamento non possono essere miscelati con quelli aventi un’origine diversa in quanto provenienti da attività minerarie se non con una preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 quale operazione di smaltimento di rifiuti. Autorizzazione che dovrà essere rilasciata in conformità a quanto stabilito dal comma 11 di tale articolo, esplicitando e definendo gli elementi fondamentali da considerare in una operazione di miscelazione, quali quelli dettagliati nella sentenza del TAR Veneto Sez. II n. 235 del 17 febbraio 2021.3
- DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 117 Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d), all’interno del sito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r). 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore: a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati omissis Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: la definizione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006; omissis f) risorsa minerale o minerale: un deposito naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per l’edilizia, esclusa l’acqua; g) industrie estrattive: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell’estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l’estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto; omissis i) trattamento: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche; omissis hh) sito: l’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996;↩︎
- Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio omissis (4) In conformità degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia di ambiente, è necessario fissare requisiti minimi per prevenire o ridurre, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo sull’ambiente o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, come gli sterili (vale a dire il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (vale a dire il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario, anche durante la fase di sviluppo di preproduzione) e il topsoil (vale a dire lo strato più superficiale del terreno), a condizione che si tratti di rifiuti quali quelli definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti omissis (6) La presente direttiva dovrebbe pertanto disciplinare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive onshore, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione (compresa la fase di sviluppo di preproduzione) trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Tale gestione dovrebbe tuttavia rispecchiare i principi e le priorità contenuti nella direttiva 75/442/CEE che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della stessa, continua ad applicarsi a tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nella presente direttiva. omissis (8) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pertanto applicarsi ai flussi di rifiuti generati durante l’estrazione di minerali o le operazioni di trattamento che non sono tuttavia direttamente connessi ai processi di estrazione o di trattamento, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati. Le disposizioni della direttiva 75/442/CEE o della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (2) o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente dovrebbero applicarsi alla gestione dei rifiuti, come nel caso dei rifiuti generati in un sito di prospezione, di estrazione o di trattamento e successivamente trasportati in una sede che non sia una struttura di deposito dei rifiuti ai sensi della presente direttiva.↩︎
- M. Sanna. Definizione, criteri, finalità e limiti dell’operazione di miscelazione; su questo sito, Febbraio 2024↩︎