Legge 25 giugno 2026, n. 113

Legge 25 giugno 2026, n. 113

Conversione del Dl 63/2026 recante misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell’ambito della procedura di cessione del compendio aziendale.

– 1. All’articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del made in Italy e’ autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell’organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final (SA.121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con l’Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

3-ter. Nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal comma 3-bis e’ esclusa la gravità della colpa di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di atti previsti e autorizzati dal predetto comma 3-bis o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico-giuridica”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 1-septies.

omissis

Articolo 1-decies (Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano).

  1. Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell’industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonché per l’utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell’industria agroalimentare possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e conformi alla norma tecnica Uni 11922:2026. L’utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26 e 31 e dei valori limite individuati nell’allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al presente articolo è considerato un sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal medesimo articolo 184-bis.
Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]