Legge 17 novembre 2022 n. 175

Legge 17 novembre 2022 n. 175. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Capo II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Capo III MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Sezione I MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 22. Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198 – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198 – bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all’autorità medesima un termine non superiore a venti giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l’autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All’articolo 206 -bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 -bis. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L’Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti le modalità di funzionamento dell’Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell’Organismo di vigilanza sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell’Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l’anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall’anno 2023. Ai componenti dell’Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l’anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Art. 23. Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici

1. All’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l’infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l’autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l’avvenuto ricevimento dell’istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l’autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell’autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l’ottenimento della medesima autorizzazione avviene all’esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.»; b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema,».

Art. 24. Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

1. All’articolo 1, comma 1 -quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all’utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate nell’ambito della Missione 2, Componente 2, e all’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell’impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron, con derivazione dell’idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell’impianto per la produzione, con derivazione dell’idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto – direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L’impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l’assunzione di ogni iniziativa utile all’apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti disposizioni di settore.».

Sezione II MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Sezione III MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Sezione IV ULTERIORI MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Capo IV ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Capo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Testo completo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175

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