LEGGE 15 dicembre 2023, n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. – Stralcio in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti
All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il comma 9-bis.
Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
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9. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato