La evoluzione continua dei materiali End of Waste – M.Sanna

La evoluzione continua dei materiali End of Waste

di Mauro Sanna

Nell’ambito della normativa ambientale italiana, dopo la nozione di rifiuto, certamente l’argomento più discusso è la definizione dei materiali End of Waste (EoW), già ampiamente dibattuto in precedenza con la denominazione di materie prime seconde.

Allo stato attuale la principale norma che disciplina i materiali End of Waste, è l’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 14 bis della Legge 128/2019, pubblicata sulla GU n. 257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali) e dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 di attuazione della Direttiva 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

L’articolo 184 ter del D.Lgs. 152/2006 è composto di 12 commi, introdotti, abrogati, aggiornati e mutati nel tempo sulla base delle diverse norme avvicendatesi.

Il comma 1 dell’art. 184-ter, nella sua ultima stesura prevede quanto segue:

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

In precedenza, la prima frase del comma 1 includeva espressamente tra le operazioni di recupero, sia il riciclaggio che la preparazione per il riutilizzo.

Successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 11/ 2020, nella prima frase del comma, sono state soppresse le parole «e la preparazione per il riutilizzo» in accordo con l’art. 6 della Direttiva 2018/851 che stabilisce che i rifiuti cessano di essere tali quando “..sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo…”.

Infatti, già l’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE comprende nella definizione di “recupero” sia il “riciclaggio” sia la “preparazione per il riutilizzo,1 pertanto anche la preparazione intesa come semplice controllo del rifiuto rientra nella nozione di “recupero” di un rifiuto e sarà quindi sufficiente a trasformarlo in prodotto che poi verrà riutilizzato/reimpiegato.

Inoltre, la lettera a) non prevede più che la sostanza o l’oggetto siano comunemente utilizzati per scopi specifici, come era nel precedente testo, ma viene evidenziata la necessità che la sostanza sia destinata a essere impiegata e, quindi, che non sia oggetto di smaltimento o abbandono.

La lettera b) prevede che esista un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto e quindi tale condizione comporta che essa possa essere utilizzata non solo dal suo produttore ma anche che essa possa essere ceduta a terzi.

Le lettere c) e d), riprendono le condizioni richiamate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che prevede che le materie prime seconde possiedano requisiti merceologici tali da garantire una adeguata tutela della salute e dell’ambiente. a questo fine perciò dovranno essere definiti gli standard tecnici e merceologici che devono avere le sostanze ed i materiali recuperati.

Il comma 2 dell’art 184-ter, nella sua ultima stesura prevede:

2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

Sulla base del comma 2, l’operazione di recupero potrà anche consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se sono soddisfatti i criteri elaborati conformemente alle suddette condizioni.

I criteri adottati dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, potranno essere definiti caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tali criteri comunque, se necessario, dovranno includere i valori limite per le sostanze inquinanti e tenere conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

Il punto centrale della riforma dell’art. 184-ter, però, è il nuovo comma 3 che, modificando quanto stabilito dalla pur recente legge n. 55/2019 (Legge 14/06/2019, n. 55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, c.d. Decreto “Sblocca cantieri”) pubblicata sulla GU n. 140 del 17 giugno 2019, ha introdotto rilevanti innovazioni nella disciplina dei materiali EoW.

In particolare, il comma 3 dell’art 184-ter, con le modifiche apportate dall’art. 14-bis, comma 2, legge n. 128 del 2019, prevedeva, in mancanza di criteri specifici, il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni al recupero finalizzato all’ottenimento dei materiali End of Waste nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, autorizzazioni che, al momento, rientrano nella competenza delle regioni.

Successivamente, tale comma è poi stato modificato dall’art. 34 della LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) che ha previsto per il rilascio delle autorizzazioni al recupero di cui agli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/06 il parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Allo stato, quindi, il comma 3 dell’art 184 ter nella sua ultima stesura, prevede:

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché’ i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.269.

I commi dell’art.184 ter successivi al terzo sono di fatto dedicati alla regolamentazione ed alla definizione delle modalità di gestione delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006 per lo svolgimento delle operazioni di recupero, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

Per quanto riguarda la necessità di uno strumento che assicuri interventi di controllo omogenei in tutto il territorio nazionale, la competenza è stata affidata al Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), istituito dalla legge 28 giugno 2016 n. 132 del quale fanno parte l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente.

Il Consiglio del SNPA, istituito dall’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, ha emesso le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs.152/2006”. Revisione Gennaio 2022 – Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22- documento che attua di fatto, quanto previsto dall’art. 34 della direttiva 2008/98/CE.

Prima dell’applicazione di queste Linee Guida SNPA per il rilascio delle nuove autorizzazioni da parte delle regioni ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/06 per il recupero dei materiali End of Waste, sarà comunque necessario attendere l’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 117/2019 che chiariscano in modo definitivo la disciplina dei rifiuti e specificatamente quella dei materiali End of Waste.

A questo proposito è infatti opportuno ricordare anche la integrazione alla disciplina dei materiali End of Waste apportata dall’art 16, lett. e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018”, legge entrata in vigore il giorno prima della legge 128/2019, contenente: Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Infatti, la lett. e) dell’art 16 della legge n. 117 del 2019 ha previsto, tra le altre, modifiche alla disciplina dei rifiuti:

e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall’articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell’adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l’istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell’adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

In definitiva, allo stato attuale le procedure disponibili o comunque previste per procedere al recupero dei rifiuti così da ottenere materiali End of Waste per i quali risulti cessata la qualifica di rifiuto, sono le seguenti:

– Applicazione dei criteri stabiliti dai regolamenti europei che allo stato sono solo tre:

  • Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011, recante “I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE” in vigore dal 9 ottobre 2011;
  • Regolamento UE n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012, recante “I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE” in vigore dal 31 dicembre 2012 e applicato dall’11 giugno 2013;
  • Regolamento UE n. 715/2013 recante “I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE”, in vigore dal 15 agosto 2013 e applicato dal 1° gennaio 2014.

– Applicazione dei criteri definiti dai decreti ministeriali e dalle norme nazionali emanati per alcuni tipi di rifiuti ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

  • DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni»;
  • DECRETO 28 marzo 2018, n. 69 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
  • DECRETO 15 maggio 2019, n. 62 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) – attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006»;
  • DECRETO 31 marzo 2020, n 78 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (PFU)»;
  • DECRETO 22 settembre 2020 n. 188 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone».
  • Art. 184 quater Dlgs 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali di dragaggio: “I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all’esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni …”

– Applicazione dei criteri previsti per le autorizzazioni da rilasciare in regime di procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 così come previsto dal comma 3 dell’art 184-ter del D.Lgs.152/06.

L’applicazione di tali criteri è ammissibile nelle more della emanazione di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2: I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

– Applicazione dei criteri definiti dalle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del Dlgs 152/06, per lo svolgimento di operazioni di recupero, rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che dovranno includere:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Anche l’applicazione di tali criteri sarà ammissibile nelle more della emanazione di quelli specifici adottati ai sensi del comma 2: I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Articolo 6 Cessazione della qualifica di rifiuto 1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. 2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l’adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili. 3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell’altra normativa comunitaria pertinente quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione. 4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1), ove quest’ultima lo imponga.DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Articolo 6 Cessazione della qualifica di rifiuto 1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. 2. La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2. In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale. 3. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e). Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest’ultima lo imponga. 4. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535. Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti. 5. La persona fisica o giuridica che: a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

  1. Direttiva 2008/98/CE. Art. 3. Definizioni: 15) «recupero» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 16) «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 17) «riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;↩︎
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