Il Decreto interministeriale del 12.9.2023.
Come le modalità di campionamento possono realizzare il bilanciamento tra le esigenze industriali e occupazionali e la tutela dell’ambiente
di Mauro Sanna
Il decreto interministeriale del 12.9.2023 dà seguito al Dpcm 3 febbraio 2023 che dichiarava di interesse strategico nazionale gi stabilimenti di proprietà della società ISAB s.r.l. (impianto di gassificazione a ciclo combinato – IGCC e complesso raffinerie) ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231; per il rilievo che la sua produzione assume per l’autonomia energetica nazionale.
Il decreto interministeriale emanato al fine di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente ha previsto nuovi limiti da rispettare per la immissione nel Depuratore Consortile gestito da “Industria Acqua Siracusana S.p.A.” (I.A.S. S.p.A.) dello scarico S2 IGCC degli impianti sud di ISAB S.r.l. e degli scarichi P2 e P2bis della Società Priolo Servizi, e diverse modalità di campionamento da adottare per verificare il rispetto degli stessi.
Secondo quanto riportato nel decreto, i limiti stabiliti, riportati nella tabella 1, prevedono livelli di concentrazione degli inquinanti inferiori a quelli attualmente consentiti dai contratti d’utenza in essere, e allineati per quanto ragionevole ai livelli di concentrazione ammessi per lo scarico di reflui in fognatura, e tendono ad un adeguato rafforzamento delle misure di controllo.
Tabella 1 (Decreto interministeriale del 12.9.2023). Valori Limite di Emissione (VLE)
Impianti Sud (IGCC scarico S2) | Impianti Nord (P.S. scarico P2, P2bis) | |
Parametro | Valore limite AIA (mg/l) | Valore limite AIA (mg/l) |
Alluminio | 2 | 2 |
Arsenico | 0,5 | 0,5 |
Bario | * | * |
Boro | 4 | 4 |
Cadmio | 0,02 | 0,02 |
Cromo totale | 4 | 4 |
Cromo VI | 0,2 | 0,2 |
Ferro | 4 | 4 |
Manganese | 4 | 4 |
Mercurio | 0,005 | 0,005 |
Nichel | 4 | 4 |
Piombo | 0,3 | 0,3 |
Rame | 0,4 | 0,4 |
Selenio | 0,03 | 0,03 |
Stagno | * | * |
Zinco | 1 | 1 |
Fenoli | 1 | 15 |
Idrocarburi totali | 10 | 15 |
Solventi organici aromatici | 0,4 | 10 |
Solventi organici azotati | 0,2 | 0,2 |
Solventi clorurati | 2 | 2 |
Pesticidi fosforati | 0,1 | 0,1 |
* Per i parametri Bario e Stagno è da intendersi prescritto solo un monitoraggio conoscitivo per 6 mesi, alla conclusione dovrà essere trasmessa un’istanza contenente un Report con gli esiti dei monitoraggi all’Autorità competente per le successive valutazioni |
L’elemento chiave ed emblematico del provvedimento adottato però, non è tanto la previsione di nuovi limiti, peraltro inferiori a quelli che erano prima consentiti dai contratti d’utenza in essere per scaricare nel depuratore consortile gestito da IAS, quanto piuttosto la modalità di campionamento stabilita dallo stesso decreto per controllarli.
Infatti, nel passato, per il controllo dei limiti di emissione degli scarichi nel depuratore consortile IAS, era prevista la raccolta di un campione medio su 24 ore costituito da minimo 4 campioni.
Tale modalità di campionamento era quindi già diverso da quella stabilita in generale dal D.Lgs.152/06 al sottoparagrafo 1.2.2 dell’allegato 5 alla parte III che prevede:
Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. L’autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).
Adesso invece, il decreto interministeriale ha previsto che le concentrazioni di inquinanti presenti nello scarico degli impianti sud di ISAB S.r.l. (scarico S2 IGCC) e negli scarichi P2 e P2bis della Società Priolo Servizi, che convogliano le acque al Depuratore Consortile I.A.S. S.p.A., da comparare con i nuovi limiti stabiliti, siano quelle risultanti dalla media mensile dei valori ottenuti con campioni compositi giornalieri.
A questo proposito è opportuno ricordare che il campione composito è definito nei Metodi analitici per le acque, Parte generale, metodi di campionamento, edito da APAT IRSA CNR nel Febbraio 2004, come quello ottenuto con un campionamento “medio-composito” realizzato mescolando un numero di campioni istantanei prelevati ad opportuni intervalli di tempo, in modo proporzionale o non alla portata.
Nel medesimo manuale tale campionamento è distinto dal campione medio continuo realizzato mediante: campionamento “medio-continuo” che viene effettuato prelevando in maniera continua e per un dato intervallo di tempo, una porzione dell’effluente, proporzionale o non alla portata del medesimo.
Per il campione da utilizzare per il controllo dei limiti di cui alla tabella 1, il decreto definisce però solo la durata del campionamento, che dovrà essere di 24 ore (campioni compositi giornalieri), e non stabilisce il numero di campioni che devono essere prelevati, cioè la frequenza di campionamento, né stabilisce se il volume di campione prelevato ogni volta debba essere o meno proporzionale alla portata.
Il fatto che la norma non precisi queste due condizioni stabilisce quindi di fatto che per controllare il rispetto dei suddetti limiti non è necessario eseguire un campionamento medio continuo proporzionale alla portata ma è sufficiente quello composito purché interessi le 24 ore.
È di tutta evidenza quale sia la differenza nei risultati che si possono ottenere effettuando campionamenti proporzionali o meno alla portata ed effettuando campionamenti con frequenze differenti, in particolare quando uno scarico non risulti costante né prevedibile.
Poiché nel realizzare il bilanciamento tra esigenze industriali e occupazionali degli stabilimenti ISAB di Priolo e la relativa tutela ambientale, la prudenza non è mai troppa, il decreto ministeriale, anche al fine di assicurare un adeguato rafforzamento delle misure di controllo, ha stabilito che il valore limite che non deve essere superato sia comparato non semplicemente con la concentrazione di un campione medio composito giornaliero ma con la media delle concentrazioni rilevate in trenta giorni mediante altrettanti campioni medio compositi.
Con tale modalità di campionamento, poiché la concentrazione ottenuta dalla media dei trenta campioni giornalieri, da comparare con i valori limite, è data dalla somma delle concentrazioni rilevate in ciascuno dei trenta giorni diviso trenta, sarà anche possibile che i valori limite stabiliti, per un giorno intero siano superati anche di trenta volte, purché nei rimanenti ventinove giorni questi siano rispettati, sempre che la portata giornaliera sia costante, altrimenti il rapporto potrebbe anche essere superiore.
D’altra parte a questo proposito si potrebbe osservare che anche la stessa Decisione di esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014, che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, nelle Considerazioni Generali, relativamente alle modalità di campionamento per valutare i livelli di emissione, prevede un campione composito e la media di tutti i valori medi giornalieri stabilendo quanto segue:
Periodi di calcolo dei valori medi delle emissioni in acqua e condizioni di riferimento
Salvo diversa indicazione, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) relativi alle emissioni in acqua riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono a valori di concentrazione (massa delle sostanze emesse per volume d’acqua) espressi in mg/l.
Salvo indicazione diversa, i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL sono definiti come segue:
MEDIA giornaliera: MEDIA su un periodo di campionamento di 24 ore, con prelevamento di un campione composito proporzionale al flusso o, se è dimostrata una sufficiente stabilità del flusso, di un campione proporzionale al tempo.
MEDIA annua/mensile: MEDIA di tutti i valori medi giornalieri ottenuta nell’arco di un anno/mese, ponderata in ragione dei flussi giornalieri.
Come è evidente, le BAT non prevedono in maniera semplicistica solo un campione composito ma prescrivono un campione composito proporzionale alla portata o, nel caso questa risulti costante nel tempo, una frequenza di campionamento adeguata.
Sempre riguardo alle BAT, oltre a queste differenze non irrilevanti nel campionamento rispetto a quelle previste nel decreto, considerate le diverse concentrazioni di inquinanti che possono risultare nei campioni realizzati con le due modalità, la condizione da evidenziare è che il campionamento previsto dalle BAT è finalizzato a monitorare livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), situazione ben differente da quella in cui si trovano gli scarichi a cui si riferisce il decreto interministeriale del 12.9.2023, date la criticità dei volumi e delle concentrazioni degli inquinanti industriali recapitati all’impianto I.A.S., richiamati nelle premesse al decreto.
Per evidenziare la diversa situazione a cui tali modalità di campionamento si riferiscono, è sufficiente rilevare che i limiti da monitorare con esse sono quelli stabiliti dalla tabella 3 delle conclusioni sulle BAT, ben diversi da quelli prescritti dal decreto interministeriale del 12.9.2023.
Tabella 3 (Decisione di esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014): Livelli di emissione associati alla BAT per gli scarichi diretti di acque reflue provenienti dalla raffinazione di petrolio e di gas e frequenze di monitoraggio associate alla BAT (1)
Parametro | Unità | BAT-AEL (media annua) | Frequenza del monitoraggio (2) e metodo analitico (standard) |
---|---|---|---|
Indice degli idrocarburi (HOI) | mg/l | 0,1 – 2,5 | Giornaliera EN 9377- 2 (3) |
Solidi sospesi totali (TSS) | mg/l | 5 – 25 | Giornaliera |
Domanda chimica di ossigeno (COD) (4) | mg/l | 30 – 125 | Giornaliera |
BOD5 | mg/l | Nessuna BAT-AEL | Settimanale |
Azoto totale (5), espresso come N | mg/l | 1 – 25 (6) | Giornaliera |
Piombo, espresso come Pb | mg/l | 0,005 – 0,030 | Trimestrale |
Cadmio, espresso come Cd | mg/l | 0,002 – 0,008 | Trimestrale |
Nichel, espresso come Ni | mg/l | 0,005 – 0,100 | Trimestrale |
Mercurio, espresso come Hg | mg/l | 0,0001 – 0,001 | Trimestrale |
Vanadio | mg/l | Nessuna BAT-AEL | Trimestrale |
Indice fenoli | mg/l | Nessuna BAT-AEL | Mensile EN 14402 |
Benzene, toluene, etilbenzene e xilene (BTEX) | mg/l | Benzene: 0,001 – 0,050 Nessuna BAT-AEL per T, E, X | Mensile |
(1) Non tutti i parametri e le frequenze di campionamento sono applicabili agli effluenti delle raffinerie di gas. (2) Si riferisce a un campione composito proporzionale al flusso prelevato su un periodo di 24 ore o, a condizione che sia dimostrata una sufficiente stabilità, a un campione proporzionale al tempo. (3) Il passaggio dall’attuale metodo alla norma EN 9377-2 potrebbe richiedere un periodo di adattamento. (4) Se è disponibile la correlazione in loco, la COD può essere sostituito dal TOC (carbonio organico totale). La correlazione tra COD e TOC deve essere stabilita caso per caso. Il monitoraggio del TOC dovrebbe essere l’opzione preferita, poiché non ricorre all’uso di composti molto tossici. (5) L’ azoto totale è la somma dell’azoto totale calcolato col metodo Kjeldahl (TKN), dei nitrati e dei nitriti. (6) Quando si utilizza una nitrificazione/denitrificazione, possono essere raggiunti livelli inferiori a 15 mg/l. |
Come è evidente dalla tabella 3 delle conclusioni sulle BAT, i valori limite da monitorare, relativi ad un impianto che rispetti le BAT e che scarichi in acque superficiali, sono notevolmente inferiori a quelli stabiliti dal decreto interministeriale del 12.9.2023 riportati nella tabella 1.
Il medesimo decreto, oltre ai valori limite di emissione riportati in tabella 1, ha però previsto anche che nei provvedimenti di riesame delle AIA, che dovranno essere conclusi a termine di legge, relativamente ai parametri: Idrocarburi Totali, Fenoli e Solventi Organici Aromatici siano anche prescritti valori limite massici annuali, almeno per gli scarichi P2 e P2bis di Priolo Servizi che si immettono nel depuratore consortile gestito da I.A.S. S.p.A..
Tali limiti saranno espressi come prodotto della concentrazione di inquinanti ammessa nello scarico e della portata relativa dello scarico stesso, che dovrà avere come riferimento adeguate portate rappresentative dei vari assetti di marcia, tenendo conto anche degli apporti medio-statistici delle acque meteoriche, mentre le concentrazioni a cui riferirsi dovranno essere dei valori inferiori rispetto a quelli riportati in tabella ma comunque tali da consentire la continuità produttiva.
Nessun limite massico è stato previsto per gli scarichi del depuratore consortile gestito da I.A.S. S.p.A. che si immette in mare, ma questi, d’altra parte, non potranno che essere quelli stabiliti dalle BAT e riportati nella precedente tabella 3.
Pertanto, considerati i diversi limiti stabiliti dal decreto interministeriale per gli scarichi S2, P2 e P2bis convogliati al depuratore consortile gestito da I.A.S. S.p.A., il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali del depuratore, in attesa dell’adeguamento degli impianti, non potrà che essere supportato dalla immissione di altri scarichi non contenenti gli inquinanti normati dal decreto. Resta fermo che altri scarichi del polo chimico di Siracusa, che non recapitano nel depuratore IAS ma che si riversano direttamente nei corpi idrici superficiali, dovranno essere conformi a termine di legge a quelli stabiliti dalla tabella 3 delle BAT.