Esame e discussione dell’ elenco europeo dei rifiuti – M. Sanna

Esame e discussione dell’elenco europeo dei rifiuti

di Mauro Sanna

L’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) previsto dalla decisione 2000/532/CE, costituisce il documento fondamentale per la classificazione dei rifiuti e quindi per la loro gestione; è stato redatto prendendo in considerazione sia i processi o le attività specifiche che possono generare i rifiuti che le loro possibili tipologie.

L’elenco è composto da 842 voci (codici a sei cifre) di cui 408 relative a rifiuti pericolosi, 230 pericolosi assoluti e 178 pericolosi speculari, mentre 434 riguardano rifiuti non pericolosi, di cui 246 non pericolosi assoluti e 188 non pericolosi speculari. Le 842 voci sono suddivise in 20 capitoli (con codici a due cifre), a loro volta divisi in sottocapitoli (con codici a quattro cifre).

I diversi capitoli, sulla base degli elementi presi in considerazione in essi, possono essere suddivisi per:

  • fonte che genera il rifiuto, i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20;
  • tipo di rifiuto, i capitoli da 13 a 15;
  • rifiuti non specificati altrimenti, il capitolo 16.

I documenti fondamentali di riferimento per la classificazione dei rifiuti possono essere considerati i seguenti:

  • Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, questa è la direttiva quadro che costituisce il documento legislativo fondamentale in materia di rifiuti a livello UE;
  • Decisione 2000/532/CE della Commissione che stabilisce l’elenco europeo dei rifiuti e rappresenta il documento fondamentale per la classificazione dei rifiuti. Una versione consolidata dell’elenco dei rifiuti esisteva dal 2000 ed è stata rivista dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che ha modificato la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;1
  • Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti. Il documento fornisce chiarimenti in conformità alla normativa UE esistente, tenendo conto degli orientamenti sulla classificazione dei rifiuti messi a disposizione dai vari Stati membri dell’UE (2018/C 124/01);2
  • Linee Guida Commissione Ue giugno 2012 Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC: «orientamenti sulla direttiva quadro sui rifiuti».

La comunicazione esplicativa della Commissione, contenente gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti costituisce il primo strumento, suggerito dalla Commissione, per garantire che i gestori dei rifiuti e le autorità competenti abbiano un approccio comune alla caratterizzazione e alla classificazione dei rifiuti, riducendo così le discrepanze nell’applicazione dell’elenco e quindi nella classificazione dei rifiuti.

Condizione fondamentale e indispensabile per classificare un rifiuto è quella di considerare nel suo complesso l’intero elenco e procedere nell’esame delle voci dei diversi capitoli seguendo l’ordine di precedenza stabilito nell’elenco stesso.

Per adempiere compiutamente a tale operazione è necessario disporre delle informazioni relative al tipo di rifiuto che si vuole classificare, concernenti la sua origine e il processo che l’ha generato, nonché la sua composizione potenziale.

Un rifiuto sarà da considerare classificato quando, nel sottocapitolo e nel capitolo selezionati, sarà identificata la voce che è ad esso applicabile. Infatti, i titoli dei capitoli e dei sottocapitoli limitano rispettivamente il campo di applicazione dei sottocapitoli e delle voci in essi comprese, prevedendo anche esclusioni specifiche, pertanto prima di selezionare la voce da applicare, è fondamentale considerare il titolo che compete al capitolo o al sotto capitolo in cui è compresa la voce selezionata per accertare che essa sia compatibile con l’attività da cui origina il rifiuto o con il rifiuto stesso.

La comunicazione esplicativa della Commissione sopra citata, a tale fine, ha messo a disposizione anche un diagramma di flusso per guidare il soggetto che deve procedere alla classificazione di un rifiuto in questo processo decisionale, che è applicabile per fasi e può necessitare anche di diverse reiterazioni.

La decisione, e più in dettaglio la Comunicazione esplicativa della Commissione, fornisce perciò informazioni su come applicare l’elenco, seguendo l’ordine di precedenza predefinito nell’elenco stesso e riassume le informazioni in un diagramma di flusso.

Le metodologie, che nel loro insieme, è possibile utilizzare per individuare tra quelli elencati il codice EER che compete ad un determinato rifiuto che si vuole classificare, possono essere considerate nel seguente ordine:

  • La prima metodologia di esame dell’elenco che è possibile utilizzare, applicata in modo sistematico ai capitoli dell’Elenco Europeo dei rifiuti numerati da 01 a 12 e da 17 a 20, che si riferiscono alla fonte che genera il rifiuto, consiste nell’individuare il rifiuto che si vuole classificare nell’ambito di questi capitoli escludendo comunque le voci in esso presenti che terminano con 99.

Con questo esame, facendo riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione di uno o più capitoli, si tenterà di definire il rifiuto sulla base del processo o dell’attività specifica che può averlo prodotto, individuando all’interno dei capitoli esaminati il sottocapitolo ad esso attinente; così da determinare anche la voce all’interno di tale sottocapitolo che si adatti con più certezza allo specifico rifiuto da classificare.

  • La seconda metodologia di esame dell’elenco, che è possibile utilizzare, da applicare sempre nell’ambito dei capitoli dell’Elenco numerati da 01 a 12 e da 17 a 20, che è però residuale rispetto alla prima, di carattere aspecifico e del tutto generica, è quella che prevede l’individuazione del rifiuto che si vuole classificare come originato da un processo considerato però in un capitolo diverso rispetto a quello che competerebbe al tipo generale di industria nel contesto della quale è stato generato il rifiuto da classificare. Questo esame è svolto in aderenza a quanto esemplificato nell’allegato 1 alla decisione 2000/532/CE come modificata dalla decisione 2014/955/UE, che appunto prevede:

Anziché considerare il tipo generale di industria nel contesto della quale viene generato il rifiuto, si dovrebbe piuttosto considerare il processo industriale specifico. Un esempio a tale proposito è dato dai rifiuti prodotti dal settore automobilistico: a seconda del processo essi possono essere classificati come appartenenti al capitolo 12 (rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica), al capitolo 11 (rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa) o al capitolo 08 [rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa].

Concetto ribadito anche dalla Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) che esplicita tale possibilità nella fase A1 del processo di individuazione del codice, prevedendo anche che:

Il processo o l’attività non corrispondono a quelli dell’industria in generale o di un’impresa.

Un’impresa potrebbe avere l’esigenza di classificare ciascuna delle sue attività o delle fasi dei suoi processi in capitoli diversi.

Ad esempio un processo di fabbricazione di automobili può reperire taluni rifiuti delle sue differenti fasi di processo sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), sia nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

  • La terza metodologia di esame dell’elenco che è possibile utilizzare, anche essa di carattere sistematico consiste nell’individuare il rifiuto che si vuole classificare nell’ambito dei capitoli numerati da 13 a 15 dell’Elenco Europeo dei rifiuti.

Anche con questo esame, facendo riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione di uno o più capitoli, si tenterà di definire il rifiuto sulla base del processo specifico che può averlo prodotto, individuando all’interno dei capitoli esaminati il sottocapitolo ad esso attinente; così da determinare anche la voce all’interno di tale sottocapitolo che si adatti con più certezza allo specifico rifiuto da classificare.

Anche nell’ambito dei capitoli numerati da 13 a 15, come per i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, è considerata come possibilità generale che un determinato rifiuto sia classificato anche indipendentemente dal capitolo a cui appartiene il processo produttivo da cui esso origina; l’individuazione del rifiuto che si vuole classificare potrà essere effettuata in un capitolo diverso rispetto a quello che competerebbe all’industria nel contesto della quale il rifiuto da classificare è stato generato, sempre con l’obiettivo di pervenire all’esatta individuazione del codice che compete al rifiuto da classificare.

  • La quarta metodologia di esame dell’elenco che è possibile utilizzare è di carattere aspecifico e del tutto generica e prevede l’individuazione del rifiuto che si vuole classificare nell’ambito del capitolo dell’Elenco Europeo dei rifiuti numerato con il numero 16, contenente i rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco. Consiste perciò nell’individuare il rifiuto che si vuole classificare esclusivamente nell’ambito di questo sottocapitolo, verificando anche in questo caso se il tipo di rifiuto rientra nel campo di applicazione di uno dei sottocapitoli, ed esaminando le voci all’interno di tale sottocapitolo al fine di rilevare quella che si adatta con certezza al tipo specifico di rifiuto.

L’allegato alla Decisione 2014/955/UE definisce i criteri per l’assegnazione del codice CER prescrivendo che l’identificazione del codice CER inizia con la individuazione dell’origine del rifiuto stesso (D.Lgs. 152/06 Parte IV All. D e ss.mm.ii.) e prevede che si può ricorrere alla sezione CER 16 00 00 nelle situazioni in cui nessun codice del catalogo è correlabile con l’attività da cui si origina il rifiuto, ovvero, non è identificabile l’origine del rifiuto che permetta di individuare il codice che gli compete; in ambedue i casi quindi non è perciò possibile risalire al codice CER pertinente tra quelli elencati nel catalogo nelle classi 1÷ 15 e 17 ÷20.

Proprio per questo, la sottoclasse 16 10 00: rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito, facente parte della classe residuale 16 00 00: rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo Europeo, non fa riferimento alla origine, come tutte le altre classi, che per questi rifiuti non è individuabile, ma fa invece riferimento al destino finale dei rifiuti.

  • La quinta metodologia da applicare nell’ambito dei capitoli dell’Elenco Europeo di carattere aspecifico e del tutto generica, è quella che prevede l’individuazione del rifiuto che si vuole classificare nell’ambito delle voci XX XX 99; presenti in tutti i capitoli dell’Elenco Europeo dei rifiuti.

Infatti la decisione 2000/532/CE prevede la possibilità di utilizzare le voci XX XX 99 per un determinato rifiuto solo se non è stato possibile classificarlo con nessuno degli altri codici previsti dai diversi capitoli nel corso delle diverse fasi di identificazione precedenti.

In proposito la Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) specifica:

  • nella fase 1 non è opportuno utilizzare la voce generale XX XX 99
  • nella fase 2 si può utilizzare la voce generale XX XX 99 se necessario
  • nella fase 4, solo dopo aver considerato le fasi precedenti, ritornare alla fase A1 e assegnare la voce generale XX XX 99 appartenente a un capitolo e a un sottocapitolo adatto al processo o all’attività che ha prodotto il rifiuto.

In conclusione si ritiene che una particolare attenzione meriti la seconda metodologia di classificazione sopra citata, che anche se residuale rispetto alle altre indicate, permette di individuare il codice EER da assegnare ad un rifiuto generato da una specifica attività industriale anche al di fuori del settore in cui sarebbe compresa tale attività, individuandolo soltanto e semplicemente sulla base del processo da cui esso si origina, indipendentemente perciò dalla lavorazione industriale nell’ambito della quale viene svolto e non considerando lo specifico capitolo dell’EER che competerebbe ad essa.


  1. DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/955/UE) ALLEGATO ELENCO DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE ELENCO DEI RIFIUTI I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue: — Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. — Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. — Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. — Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.↩︎
  2. Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01), INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA che relativamente all’elenco dei rifiuti esplicita: ALLEGATO 1 Elenco dei rifiuti commentato (omissis) L’ordine di precedenza per i capitoli dell’elenco dei rifiuti è quello stabilito nell’elenco stesso. I capitoli (codici a due cifre) possono essere classificati in tre diversi insiemi da tenere in considerazione, secondo una sequenza predeterminata di cui all’allegato dell’elenco dei rifiuti, quando si intende identificare la voce di pericolo o di non pericolo assoluto o la voce specchio che meglio corrisponde al rifiuto oggetto di indagine: A. da 01 a 12 e da 17 a 20 capitoli relativi alla fonte che genera il rifiuto B. da 13 a 15 capitoli relativi al tipo di rifiuto; C. 16 capitolo per i rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco. Innanzitutto è importante considerare i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 (escludendo le loro voci generali che terminano con 99), che identificano un rifiuto facendo riferimento alla fonte che lo ha generato o al settore industriale di origine. Anziché considerare il tipo generale di industria nel contesto della quale viene generato il rifiuto, si dovrebbe piuttosto considerare il processo industriale specifico. Un esempio a tale proposito è dato dai rifiuti prodotti dal settore automobilistico: a seconda del processo essi possono essere classificati come appartenenti al capitolo 12 (rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica), al capitolo 11 (rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa) o al capitolo 08 [rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa]. Il codice 99 di questi capitoli non deve essere utilizzato in questa fase. Se nessuno dei codici dei rifiuti dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli successivi, secondo l’ordine di precedenza definito, ossia da 13 a 15 (escludendo le voci generali che terminano con 99). Questi capitoli si incentrano sulla natura dei rifiuti stessi, ad esempio rifiuti di imballaggio. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16 (escludendo le voci generali che terminano con 99) che rappresenta un insieme vario di flussi di rifiuti non altrimenti correlati in maniera specifica a determinati processi o settori, quali RAEE o veicoli fuori uso. 9.4.2018 C 124/21 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT (omissis) Al: la prima fase prevede quanto segue: confrontare il processo o l’attività specifici (*) che hanno prodotto il rifiuto con i titoli dei capitoli da01al2edal7 a 20. Se il processo o l’attività rientrano nel campo di applicazione di uno o più titoli, esaminare a questo punto i titoli dei sottocapitoli all’interno dei capitoli; se il processo o l’attività rientrano nel campo di applicazione del titolo di un capitolo e di un sottocapitolo, esaminare le voci all’interno di tale sottocapitolo al fine di rilevare la voce che si adatta con certezza al tipo specifico di rifiuto; in questa fase non è opportuno utilizzare la voce generale XX XX 99; se non è possibile trovare una voce adatta (o più voci adatte) procedere con la fase A2. (*) Processo o attività specifici Il processo o l’attività non corrispondono a quelli dell’industria in generale o di un’impresa. Un’impresa potrebbe avere l’esigenza di classificare ciascuna delle sue attività o delle fasi dei suoi processi in capitoli diversi. Ad esempio un processo di fabbricazione di automobili può reperire taluni rifiuti delle sue differenti fasi di processo sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), sia nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti). Fase A2: la seconda fase prevede quanto segue: confrontare il tipo di rifiuto specifico con i titoli dei capitoli da 13 a 15. Se il tipo di rifiuto rientra nel campo di applicazione di uno o più di questi titoli, vanno esaminati i titoli dei sottocapitoli contenuti nei capitoli in questione; se il tipo di rifiuto rientra nel campo di applicazione del titolo di un capitolo e di un sottocapitolo, esaminare le voci all’interno di tale sottocapitolo al fine di individuare quella che si adatta con certezza al tipo specifico di rifiuto; si può utilizzare la voce generale XX XX 99, se necessario; se non è possibile trovare una voce adatta (o più voci adatte) procedere con la fase A3. assegnare un codice generale XX XX 99 soltanto come ultima istanza, evitando per quanto possibile tale scelta. Fase A3: la terza fase prevede quanto segue: verificare se il rifiuto rientra nel campo di applicazione del titolo di un sottocapitolo del capitolo 16; se il tipo di rifiuto rientra nel campo di applicazione del titolo di un sottocapitolo, si esaminano le voci all’interno di tale sottocapitolo al fine di rilevare la voce che si adatta con certezza al tipo specifico di rifiuto; — se non è possibile trovare una voce adatta (o più voci adatte), passare alla fase A4. Fase A4: la quarta fase prevede quanto segue: ritornare alla fase A1 e assegnare la voce generale XX XX 99 appartenente a un capitolo e a un sottocapitolo adatto al processo o all’attività che ha prodotto il rifiuto; prima di assegnare un codice XX XX 99 assicurarsi di aver considerato le fasi da Al a A3. Al termine delle fasi da A1 a A4, il rifiuto in questione deve essere classificato secondo una voce AH o ANH oppure secondo le voci specchio più appropriate. In quest’ultimo caso è necessario procedere con la fase 3 (cfr. capitolo 3.2) della procedura di classificazione in modo da decidere in maniera definitiva se utilizzare la voce MH o MNH. Il diagramma di flusso riportato nell’allegato 1 (Figura 1) è inteso soltanto a fornire un aiuto per l’assegnazione di un dato flusso di rifiuti alla voce più adatta o alla coppia di voci specchio più adatta; è opportuno osservare che il processo di classificazione va considerato come un processo a fasi che può richiedere diverse iterazioni.↩︎
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