Editoriale

In questo ultimo periodo, la pronuncia giurisprudenziale in materia ambientale più rilevante per gli effetti che essa può avere sulle modalità di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti che derivano dal loro trattamento in Italia, è certamente la sentenza della Corte di giustizia europea del 11 novembre 2021.

La sentenza infatti esplicita cosa si debba intendere per trattamento dei rifiuti urbani, stabilendo che esso non possa essere qualificato come tale quando le caratteristiche dei rifiuti rimangano sostanzialmente inalterate rispetto a quelle iniziali, come appunto avviene nel caso di quelli derivanti da un trattamento meccanico (TMB) ai fini del loro recupero energetico. Essi pertanto devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, indipendentemente dal fatto che i rifiuti così trattati siano classificati con il CER 19 12 12.

Ne consegue che il trattamento meccanico svolto nei TMB non può essere considerato idoneo a rendere ammissibile il loro smaltimento in discarica.
In questo primo numero come anche in quelli che seguiranno gli argomenti trattati saranno suddivisi in quattro sezioni: la prima sezione conterrà approfondimenti tecnico giuridici della normativa ambientale, italiana e comunitaria e della relativa giurisprudenza, curati di volta in volta da esperti che vorranno proporre la loro collaborazione; la seconda sezione conterrà la giurisprudenza più recente, la terza sezione riporterà le più importanti normative comunitarie, nazionali e regionali e la quarta sezione illustrerà le iniziative intraprese dalle aziende, sia sul piano ambientale che su quello prettamente industriale.

Gli approfondimenti presenti in questo primo numero riguardano due argomenti di attualità ed oggetto di una continua evoluzione normativa e giurisprudenziale:
• la classificazione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti che derivano dal loro trattamento;
• i criteri per individuare i rifiuti che cessano di essere qualificati come tali (end of waste) e denominati in passato materie prime secondarie;
Anche la giurisprudenza riportata riguarda argomenti di particolare rilevanza alcuni nuovi altri che illustrano ed integrano concetti e nozioni già affrontati in passato:
• quando le caratteristiche possedute da un rifiuto permettono di definirlo come un rifiuto trattato;
• la rilevanza delle BAT nella gestione corretta dei rifiuti;
• le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 d.lgs. 152/06;
• i requisiti necessari in materia ambientale, per l’attribuzione della rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni;
• le sanzioni applicabili per la violazione delle misure imposte per le emissioni odorigene;
• le condizioni che debbono sussistere perché gli scarti vegetali non siano classificabili come rifiuti;
• l’attività di gestione abusiva o irregolare della fase post-operativa di una discarica;
• la qualifica di polizia giudiziaria del personale ARPA svolgente funzioni di vigilanza e controllo oggetto di tutela penale;

Tra le nuove norme nazionali vengono riportate:
• il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 che integra e modifica numerose norme del D.L.gs 152/06;
• il Regolamento recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (Ue) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai prodotti fertilizzanti;
• il Decreto direttoriale Mite 9 agosto 2021, n. 47, Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente del 18 maggio 2021, n. 105 – Articolo 184, comma 5, Dlgs 152/2006;
• le Linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico – Regime sottoprodotti ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 -Regime “End of waste” ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 Dgr Lombardia 13 settembre 2021, n. XI/5224

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