Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 7 febbraio 2022, n. 3 Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo -Categorie 1, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10
Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 7 febbraio 2022, n. prot. 03/Albo/Cn
(Comunicato pubblicato sulla Gu 7 marzo 2022 n. 55)

Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo

Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l’articolo 14;
Vista la propria deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 e, in particolare, l’articolo 9-bis, il quale prevede che i provvedimenti d’iscrizione, di variazione e di rinnovo dell’iscrizione siano acquisiti elettronicamente dall’impresa mediante l’area riservata del portale
dell’Albo;
Vista la propria deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, di modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione;
Viste le rilevanti disposizioni normative di tutela dell’ambiente nel frattempo introdotte;
Tenuto conto che le suddette norme debbano essere considerate nella realtà operativa dei soggetti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali;
Ritenuto necessario, alla luce delle premesse fin qui richiamate, aggiornare le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore; Delibera
Articolo 1
Modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione

  1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “A”.
  2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’Eer pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “B”.
  3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’Eer pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “C”.
  4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato D”.
  5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “E”.
  6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “F”.
  7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “G”.
  8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “H”.
  9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “I”.
  10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “L”.
  11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “M”.
  12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “N”.
    Articolo 2
    Periodo transitorio
    Ai fini del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, emessi e notificati prima dell’entrata in vigore di cui all’articolo 3, la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le imprese iscritte.
    Articolo 3
    Entrata in vigore
    La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022.

Allegati a-N in formato .pdf

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