Deliberazione 7 febbraio 2022, n. prot. 03/Albo/Cn
(Comunicato pubblicato sulla Gu 7 marzo 2022 n. 55)
Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo
Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l’articolo 14;
Vista la propria deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 e, in particolare, l’articolo 9-bis, il quale prevede che i provvedimenti d’iscrizione, di variazione e di rinnovo dell’iscrizione siano acquisiti elettronicamente dall’impresa mediante l’area riservata del portale
dell’Albo;
Vista la propria deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, di modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione;
Viste le rilevanti disposizioni normative di tutela dell’ambiente nel frattempo introdotte;
Tenuto conto che le suddette norme debbano essere considerate nella realtà operativa dei soggetti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali;
Ritenuto necessario, alla luce delle premesse fin qui richiamate, aggiornare le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore; Delibera
Articolo 1
Modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “A”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’Eer pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “B”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’Eer pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “C”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato D”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “E”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “F”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “G”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “H”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “I”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “L”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “M”.
- Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “N”.
Articolo 2
Periodo transitorio
Ai fini del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, emessi e notificati prima dell’entrata in vigore di cui all’articolo 3, la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le imprese iscritte.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022.
Allegati a-N in formato .pdf