DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 197

Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. (21G00201)
(GU n.285 del 30-11-2021 – Suppl. Ordinario n. 41)
Vigente al: 15-12-2021
Titolo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, ed in particolare la Parte II recante il
recepimento direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo
per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di
trasparenza finanziaria dei porti;
Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell’inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal
relativo protocollo del 1978, in vigore nell’Unione europea alla data
del 27 novembre 2000, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662
e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n.
438; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante
attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del
carico;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, in
particolare, l’articolo 1 e l’allegato A, n. 18;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della
legislazione in materia portuale;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante
attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante
disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di
personalita’ giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 13 ottobre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro
della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita’ sostenibili, il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, il Ministro della salute, il Ministro della
difesa e il Ministro dell’interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi

  1. Il presente decreto ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente
    marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi
    che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche’ di
    garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la
    disponibilita’ e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei
    rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
    Art. 2
    Definizioni
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) «nave»: un’imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera
    nell’ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da
    diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili e
    le imbarcazioni galleggianti;
    b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la
    prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal
    relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980,
    n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982,
    n. 438;
    c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del
    carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le
    operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e
    pulizia, e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati
    I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonche’ i rifiuti
    accidentalmente pescati;
    d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti
    durante le operazioni di pesca;
    e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che
    costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte,
    nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico,
    comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano
    essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese
    le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi
    residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul
    ponte dopo che questo e’ stato spazzato o la polvere presente sulle
    superfici esterne della nave;
    f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di
    raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia
    in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
    g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a
    fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine
    viventi;
    h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza
    compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unita’ navali, con scafo di
    lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con
    scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo
    di propulsione, destinati all’utilizzo sportivo o ricreativo e non
    impegnati in attivita’ commerciali;
    i) «porto»: un luogo o un’area geografica cui siano state
    apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente
    per consentire l’attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio
    all’interno della giurisdizione del porto;
    l) «Autorita’ competente» o «Autorita’ competenti»: l’Autorita’
    di Sistema Portuale, ove istituita, o l’Autorita’ marittima di cui
    all’articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;
    m) «sufficiente capacita’ di stoccaggio»: lo spazio necessario a
    stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al
    successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno
    presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;
    n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista
    pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti
    specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un
    orario riconosciuto dalla Autorita’ competente di cui alla lettera
    l);
    o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo
    uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e
    verso lo stesso porto senza scali intermedi;
    p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso
    porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
    q) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul
    traffico marittimo istituito dall’Organizzazione marittima
    internazionale (IMO);
    r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa
    la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
    s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti
    dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall’effettivo
    conferimento dei rifiuti da parte delle navi;
    t) «zona di ancoraggio»: l’area individuata nello specchio acqueo
    interno o esterno alle aree del porto, ove una nave puo’ sostare, non
    necessariamente all’ancora, senza compiere operazioni commerciali
    intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico
    pagante o l’imbarco o lo sbarco di passeggeri.
  3. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi
    dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono
    considerati rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3,
    lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei
    rifiuti prodotti dai passeggeri e dall’equipaggio e dei rifiuti
    accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi
    dell’articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto
    legislativo.
    Art. 3
    Ambito di applicazione
  4. Il presente decreto si applica a:
    a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che
    fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione
    delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell’articolo 1,
    paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e
    del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui
    all’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l’eccezione delle
    navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi
    possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi
    statali a fini non commerciali;
    b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi
    di cui alla lettera a).
  5. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le
    Autorita’ competenti possono escludere la zona di ancoraggio
    dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
  6. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
    Ministri dell’economia e finanze, della transizione ecologica, delle
    infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e della salute, da
    adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare
    che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall’ambito di
    applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a),
    si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di
    conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni
    tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni
    classe di unita’. Nelle more dell’adozione del suddetto decreto si
    applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa
    del 19 marzo 2008.
  7. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i
    Ministri della transizione ecologica, della salute, delle
    infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, da adottare entro
    centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le
    navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse
    dall’ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma
    1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in
    materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche
    prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche
    di ogni classe di unita’.
    Titolo II
    Impianti portuali di raccolta
    Art. 4
    Impianti portuali di raccolta
  8. In attuazione del piano previsto all’articolo 5, il porto e’
    dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di
    servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a
    rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo,
    in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove
    adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari
    precedenti all’anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il
    rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi
    e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l’ambiente e per
    la salute dell’uomo raggiungibili con l’applicazione delle migliori
    tecnologie disponibili.
  9. Per le finalita’ di cui al comma 1, la capacita’ degli impianti
    portuali di raccolta realizzati, quali strutture fisse, mobili o
    galleggianti, e’ commisurata alla tipologia ed al quantitativo di
    rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto
    conto:
    a) delle esigenze operative degli utenti del porto;
    b) dell’ubicazione geografica e delle dimensioni del porto;
    c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;
    d) delle esenzioni di cui all’articolo 9.
  10. Nel Piano di raccolta di cui all’articolo 5, le Autorita’
    competenti definiscono gli adempimenti e le modalita’ operative
    relative all’utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano
    semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi.
    Nel Piano sono altresi’ definiti i criteri per la determinazione
    delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali
    di raccolta che non devono creare un disincentivo all’uso degli
    impianti stessi da parte delle navi.
  11. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al regolamento
    (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
    ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione
    derivanti da trasporti internazionali, i gestori degli impianti
    portuali di raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle
    navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina
    in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto
    legislativo n. 152 del 2006. Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti
    delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo
    e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali
    di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti eventualmente
    differenziate dalla nave conformemente alle categorie di rifiuti
    stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee
    guida. Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e quantificati
    separatamente i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente
    pescati.
  12. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono essere conformi
    alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione
    incendi.
  13. Ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni
    demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di
    concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati
    per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto
    legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni,
    l’applicazione dell’articolo 185-bis del citato decreto legislativo.
  14. L’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti
    portuali di raccolta, nonche’ del relativo servizio di raccolta dei
    rifiuti, avviene in conformita’ alla legislazione nazionale e
    comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni,
    con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.
  15. Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di
    raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla
    comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del
    registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e
    190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove
    previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilita’ di cui
    all’articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa
    di attuazione.
  16. Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il
    Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, con
    decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente disposizione, stabilisce, in conformita’ alle
    procedure definite dall’Organizzazione marittima internazionale, le
    modalita’ di segnalazione all’IMO ed allo Stato di approdo delle
    eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche’
    le modalita’ di indagine su tutti i casi segnalati di presunta
    inadeguatezza e di notifica dell’esito dell’indagine all’IMO e allo
    Stato segnalante.
  17. Nel Piano di raccolta di cui all’articolo 5 e’ previsto un
    meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del
    gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel
    conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L’indennizzo e’
    riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo
    restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni
    del codice civile. Nel Piano sono altresi’ definite modalita’ e
    tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte
    delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi,
    idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorita’
    preposte ai controlli.
    Art. 5
    Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti
  18. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, le Autorita’ competenti predispongono, approvano e rendono
    operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto
    delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati
    nell’Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua
    modifica e del suo aggiornamento, e’ assicurata la consultazione di
    tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro
    rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le
    autorita’ locali, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta,
    le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilita’ estesa
    del produttore e i rappresentanti della societa’ civile.
  19. Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e
    dell’integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il
    Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del
    decreto legislativo n.152 del 2006, il Piano e’ tempestivamente
    comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il
    Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta
    giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
  20. In caso di mancata predisposizione del Piano di raccolta dei
    rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la regione competente,
    previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni,
    nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta per
    la predisposizione e l’approvazione dello stesso.
  21. Nei porti in cui l’Autorita’ competente e’ l’Autorita’
    marittima, la stessa d’intesa con la regione competente, emana una
    propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei
    rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi
    alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
    all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il
    comune, o l’autorita’ d’ambito territoriale ottimale ove costituita,
    cura le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione
    dei rifiuti, d’intesa con l’Autorita’ marittima per i fini di
    interesse di quest’ultima. Nei porti di cui al presente comma, la
    regione predispone lo studio di cui all’articolo 19 della Parte
    seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e acquisisce ogni
    altra valutazione di compatibilita’ ambientale inerente al piano di
    raccolta. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. A seguito dell’approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue
    modifiche sostanziali, l’Autorita’ competente ne assicura l’adeguata
    comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la
    disponibilita’ di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate
    e le informazioni di cui all’Allegato A «Informazioni sul sistema di
    raccolta e gestione delle navi».
  23. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale,
    l’Autorita’ competente puo’ approvare un unico piano di raccolta dei
    rifiuti, purche’ il piano stesso indichi per ciascun porto il
    fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilita’ degli impianti
    portuali di raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al
    comma 2, e al primo periodo del presente comma, se i porti inclusi
    nella medesima Autorita’ di sistema portuale sono ubicati in regioni
    diverse, l’Autorita’ puo’ approvare un solo piano di raccolta.
  24. In coerenza con la pianificazione regionale in materia di
    rifiuti, almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di
    significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto, il
    piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e’ soggetto a nuova
    approvazione. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche
    strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove
    infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti
    portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se
    durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono
    verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione puo’
    consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione
    degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.
  25. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati
    soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da
    diporto, sono esentati dall’applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i
    loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di
    gestione dei rifiuti comunale e se e’ garantito che le informazioni
    relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione
    degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi
    portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all’articolo 4,
    comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le
    caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more
    dell’emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche
    di cui al primo periodo, l’esenzione e’ comunque applicabile
    dall’Autorita’ competente con provvedimento motivato. Il Ministero
    delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili comunica
    annualmente il nome e l’ubicazione di tali porti per via elettronica
    nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di
    applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui
    al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
    Titolo III
    Conferimento dei rifi uti delle navi
    Art. 6
    Notifica anticipata dei rifiuti
  26. L’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave,
    l’agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra
    nell’ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
    196, diretto verso un porto dell’Unione, compila in modo veritiero e
    preciso il modulo di cui all’allegato 2 del presente decreto
    («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni
    in esso contenute all’Autorita’ competente o al soggetto da questa
    indicato: a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto
    di scalo e’ noto;
    b) non appena e’ noto il porto di scalo, qualora questa
    informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall’arrivo; o al piu’
    tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del
    viaggio e’ inferiore a 24 ore.
  27. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono
    riportate per via elettronica nel sistema informativo, di
    monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13, in conformita’
    al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all’articolo 8, comma 10,
    del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  28. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono
    disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno
    fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a
    disposizione delle autorita’ competenti degli Stati membri.
  29. L’Autorita’ competente trasmette, in modo tempestivo, le
    informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell’impianto di raccolta,
    agli uffici di sanita’ marittima ed agli uffici veterinari di porto,
    di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.
  30. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
    pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.
  31. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che
    ai sensi del presente decreto non hanno l’obbligo di conferire i
    rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono
    le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all’Autorita’
    competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti
    prodotti dalle stesse ed i residui del carico.
  32. I mezzi che svolgono attivita’ di raccolta e di trasporto di
    rifiuti nell’ambito e per conto del proprio impianto portuale di
    raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi
    dell’articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli
    adempimenti di cui al comma 1.
  33. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di
    assicurarne la tracciabilita’ ed il rispetto delle disposizioni di
    cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono integrate
    con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di
    provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi a
    bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da
    alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell’U.E., che
    richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle
    disposizioni sanitarie.
    Art. 7
    Conferimento dei rifiuti delle navi
  34. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato,
    prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a
    bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le
    pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione
    MARPOL.
  35. Al momento del conferimento il gestore dell’impianto portuale di
    raccolta o l’Autorita’ competente cui i rifiuti sono stati conferiti
    o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e
    preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui
    all’allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta
    di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni
    di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza
    personale o che sono ubicati in localita’ remote, a condizione che il
    nome e l’ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero
    delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili per via
    elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di
    applicazione di cui all’articolo 13.
  36. L’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave,
    l’agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra
    nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005
    comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena
    riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in
    essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio
    e di applicazione di cui all’articolo 13, in conformita’ al decreto
    legislativo n. 196 del 2005, e all’articolo 8, comma 10, del
    decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
    dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della ricevuta
    di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due
    anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al
    registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di
    gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a
    disposizione delle autorita’ degli Stati membri.
  37. Fatto salvo il comma 1, una nave puo’ procedere verso il
    successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa
    autorizzazione dell’Autorita’ marittima che, avvalendosi
    dell’Autorita’ sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo
    ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti
    condizioni:
    a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e
    3 risulta la presenza di una sufficiente capacita’ di stoccaggio
    dedicata a tutti i rifiuti che sono gia’ stati accumulati e che
    saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al
    successivo porto di scalo;
    b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non
    rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196
    del 2005 risulta la presenza di una sufficiente capacita’ di
    stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia’ stati accumulati
    e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave
    fino al successivo porto di scalo;
    c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di
    24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona
    sia stata esclusa ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
  38. L’Autorita’ competente chiede alla nave di conferire, prima
    della partenza, tutti i propri rifiuti se:
    a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le
    informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema
    informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13
    o nel GISIS, non puo’ essere accertato che nel successivo porto di
    scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o
    b) il successivo porto di scalo non e’ noto.
  39. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni piu’ rigorose a
    carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.
  40. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di
    mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si
    applicano le disposizioni vigenti in materia. Con riferimento ai
    rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto, con decreto del Ministro della salute di
    concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla
    revisione del decreto del Ministro della sanita’ 22 maggio 2001,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202
    del 31 agosto 2001, recante misure relative alla gestione e alla
    distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di
    trasporto che effettuano tragitti internazionali. La revisione e’
    effettuata secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria,
    semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di
    adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152 e agli obiettivi di economia circolare. Nelle more
    dell’approvazione del decreto di revisione di cui al presente comma,
    le regioni possono definire speciali forme di gestione di tali
    rifiuti.
  41. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e’ considerato
    immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1,
    lettera j) del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della
    Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo
    1, lettera q) del medesimo regolamento (UE) n. 2015/2446, le
    autorita’ doganali non esigono la presentazione della dichiarazione
    sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE)
    n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre
    2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.
  42. Le Autorita’ competenti o i soggetti pubblici o privati deputati
    alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all’interno dei
    singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle
    imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi
    dell’articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
    la definizione delle modalita’ di raccolta, trasporto e conferimento
    dei rifiuti accidentalmente pescati, nonche’ di quelli raccolti
    nell’ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le
    Autorita’ competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela
    ambientale e sanitaria.
    Art. 8
    Sistemi di recupero dei costi
  43. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento
    dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono
    recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che
    approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui
    all’allegato 4.
  44. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall’Autorita’
    competente e sono calcolate in conformita’ alle disposizioni
    dell’allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo
    che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un
    incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di
    cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi
    nell’elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei
    costi:
    a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal
    conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
    b) la tariffa indiretta copre:
    1) i costi amministrativi indiretti;
    2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come
    stabilito nell’allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del
    totale dei costi diretti dell’effettivo conferimento dei rifiuti
    nell’anno precedente, con la possibilita’ di tenere conto anche dei
    costi relativi al volume di traffico previsto per l’anno successivo;
    c) al fine di prevedere l’incentivo massimo per il conferimento
    dei rifiuti di cui all’allegato V della convenzione MARPOL, diversi
    dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa
    diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza
    ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il
    caso in cui il volume superi la massima capacita’ di stoccaggio
    dedicata menzionata nel modulo di cui all’allegato 2 del presente
    decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo
    regime, incluso il diritto di conferimento;
    d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente
    pescati non comporta l’obbligo della corresponsione della tariffa di
    cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di
    tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da
    sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione
    dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali
    disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall’allegato 4.
    e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di
    lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti
    a viscosita’ elevata, le Autorita’ competenti possono accordare
    adeguati incentivi finanziari;
    f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei
    sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in
    base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.
  45. L’eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta
    e’ recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti
    effettivamente conferiti dalla nave.
  46. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti
    elementi: a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;
    b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale
    orario di lavoro nel porto; o
    c) la natura pericolosa dei rifiuti.
  47. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:
    a) il tipo di attivita’ cui e’ adibita la nave, in particolare
    quando una nave e’ adibita al trasporto marittimo a corto raggio;
    b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della
    nave dimostrano che la nave produce minori quantita’ di rifiuti e li
    gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.
  48. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti,
    facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i
    costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente
    utilizzati, l’importo delle tariffe e la base sulla quale sono state
    calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani
    di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed,
    eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia
    della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l’Autorita’
    competente determina le modalita’ per la prestazione di adeguata
    garanzia finanziaria e la relativa entita’.
  49. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei
    rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di
    raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantita’
    dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all’anno solare
    precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico
    di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
    A tal fine, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 3, della
    citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del
    modello unico di dichiarazione ambientale. L’Istituto superiore per
    la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre
    di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente
    comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva
    comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 8,
    paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
    del Consiglio, del 17 aprile 2019.
  50. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali
    frequenti e regolari, le Autorita’ competenti definiscono specifici
    criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da
    applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale
    da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo
    la rotta nonche’, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione
    dei proventi tra gli impianti portuali interessati.
  51. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per
    un massimo di dodici passeggeri l’Autorita’ competente, in
    considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave,
    nonche’ della ridotta quantita’ e della particolarita’ dei rifiuti
    prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu’ favorevole
    non correlata alla quantita’ di rifiuti conferiti. La disposizione di
    cui al primo periodo si applica anche alle navi addette ai servizi
    portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di
    durata pari o superiore ad un mese, ad attivita’ di lavori, quali a
    titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi
    infrastrutturali e la cantieristica.
    Art. 9
    Esenzioni
  52. L’Autorita’ Marittima puo’ esentare una nave che fa scalo dagli
    obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano
    prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
    a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e
    regolari; b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e
    il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave
    che: 1) e’ comprovato da un contratto firmato con un porto o con
    un’impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei
    rifiuti;
    2) e’ stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della
    nave ed e’ stato accettato dal porto in cui hanno luogo il
    conferimento e il pagamento, che puo’ essere un porto dell’Unione o
    un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle
    informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema
    informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13
    e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;
    c) l’esenzione non incide negativamente sulla sicurezza
    marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo
    o sull’ambiente marino.
  53. Nei casi di cui al comma 1, l’Autorita’ competente in cui e’
    situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al
    formato di cui all’allegato 5, che conferma che la nave rispetta le
    condizioni e gli obblighi necessari all’applicazione dell’esenzione
    stessa e ne attesta la durata.
  54. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono
    riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’
    sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo,
    di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
  55. Le Autorita’ competenti assicurano il monitoraggio e la corretta
    applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a
    esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il
    pagamento.
  56. Fatta salva l’esenzione concessa, una nave non procede verso il
    successivo porto di scalo se e’ presente un’insufficiente capacita’
    di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia’ stati
    accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto
    della nave fino al successivo porto di scalo.
    Titolo IV
    Misure esecutive
    Art. 10
    Ispezioni
  57. Le Autorita’ marittime provvedono a ispezioni, anche casuali,
    per qualsiasi nave per verificarne la conformita’ al presente
    decreto.
  58. Alle attivita’ ispettive si applicano le tariffe previste dal
    decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre
    2020.
    Art. 11
    Modalita’ di ispezione
  59. L’Autorita’ marittima, ai fini della verifica dell’osservanza
    delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per
    cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri
    porti ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo
    corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio
    precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di
    applicazione di cui all’articolo 13.
  60. L’Autorita’ marittima seleziona le navi da ispezionare mediante
    il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di
    esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo
    11 della direttiva (UE) 2019/883.
  61. L’Autorita’ marittima che accerta l’inosservanza degli obblighi
    e degli adempimenti previsti dall’articolo 7 dispone che la nave
    inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti
    all’impianto di raccolta, tale da garantirne l’ottemperanza.
  62. L’Autorita’ marittima se accerta che una nave ha lasciato il
    porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto
    informa immediatamente l’Autorita’ marittima del successivo porto di
    scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla
    verifica dell’osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando
    l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16.
  63. L’Autorita’ marittima definisce le procedure di ispezione atte a
    verificare il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 7 anche
    da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate
    per un massimo di dodici passeggeri.
    Art. 12
    Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione
  64. L’attuazione e l’applicazione del presente decreto sono
    agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di
    informazioni tra gli Stati membri, in conformita’ agli articoli 13 e
    14.
    Art. 13
    Comunicazione e scambio di informazioni
  65. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul
    sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet»,
    di cui all’articolo 22-bis, comma 2 e all’allegato III del decreto
    legislativo n. 196 del 2005.
  66. Le Autorita’ competenti assicurano che le seguenti informazioni
    siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformita’ a
    quanto previsto dall’articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-legge
    18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
    17 dicembre 2012, n. 221:
    a) le informazioni sull’ora effettiva di arrivo e di partenza di
    ogni nave che rientra nell’ambito di applicazione del decreto
    legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato,
    insieme a un identificativo del porto in questione;
    b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei
    rifiuti di cui all’allegato 2;
    c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei
    rifiuti di cui all’allegato 3;
    d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui
    all’allegato 5.
  67. Le informazioni di cui all’articolo 5, comma 5 e dell’Allegato A
    sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell’Unione
    per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». E’ consentita la
    consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali
    anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e
    deroghe concesse.
    Art. 14
    Registrazione delle ispezioni
  68. Le Autorita’ competenti assicurano che le informazioni relative
    alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni
    relative ai casi di non conformita’ e ai provvedimenti di fermo
    emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle
    ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14
    della direttiva (UE) 2019/883, non appena:
    a) sia stato completato il rapporto di ispezione;
    b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure
    c) sia stata concessa un’esenzione.
    Art. 15
    Formazione del personale
  69. Le Autorita’ competenti e i gestori degli impianti portuali
    provvedono affinche’ tutto il personale riceva la formazione idonea
    per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti,
    con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla
    sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le
    Autorita’ competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono
    altresi’ che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati
    per rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica.
    Art. 16
    Sanzioni
  70. Al gestore dell’impianto e del servizio portuale di raccolta di
    cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli
    adempimenti di cui all’articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni
    previste dall’articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli
    obblighi di tracciabilita’.
  71. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave
    che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 1, e’
    punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a
    euro diecimila.
  72. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave,
    diversa da un peschereccio o da un’imbarcazione da diporto che non
    ottempera agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 1, e’ punito con
    la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro
    trentamila. La violazione e’ segnalata dall’Autorita’ marittima al
    Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.
  73. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un
    peschereccio o di un’imbarcazione da diporto che non conferisce i
    rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformita’
    all’articolo 7, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
    da euro centocinquanta a euro novecento.
  74. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili
    trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione
    ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli
    impianti di raccolta, di cui all’articolo 4, comma 9.
  75. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove piu’
    favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito
    dell’entrata in vigore del presente decreto, nonche’ alle violazioni
    commesse prima dell’entrata in vigore limitatamente ai procedimenti
    sanzionatori per i quali non sia stata notificata
    ordinanza-ingiunzione.
    Titolo V
    Disposizioni fi nali
    Art. 17
    Clausola di invarianza finanziaria
  76. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  77. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
    previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    Art. 18
    Clausola di cedevolezza
  78. Le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
    legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
    Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle
    disposizioni della direttiva (UE) 2019/883, si applicano fino alla
    data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
    regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
    comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
    decreto.
    Art. 19
    Abrogazioni
  79. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e’ abrogato.
  80. All’articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
    2006, n. 152, le parole: «e la disciplina delle operazioni di carico,
    scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali» sono
    soppresse.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 8 novembre 2021
    MATTARELLA
    Draghi, Presidente del Consiglio
    dei ministri
    Cingolani, Ministro della
    transizione ecologica
    Di Maio, Ministro degli affari
    esteri e della cooperazione
    internazionale
    Cartabia, Ministro della giustizia
    Franco, Ministro dell’economia e
    delle finanze
    Giorgetti, Ministro dello sviluppo
    economico
    Giovannini, Ministro delle
    infrastrutture e della mobilita’
    sostenibili
    Patuanelli, Ministro delle
    politiche agricole alimentari e
    forestali
    Speranza, Ministro della salute
    Guerini, Ministro della difesa
    Lamorgese, Ministro dell’interno
    Visto, il Guardasigilli: Cartabia
    Allegato 1
    (articolo 5)
    Disposizioni per i piani di raccolta
    e di gestione dei rifiuti nei porti
    I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono
    riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno
    scalo in un porto e sono elaborati in conformita’ delle dimensioni
    del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.
    I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono
    includere i seguenti elementi:
    a) una valutazione dell’esigenza di impianti portuali di
    raccolta in funzione delle necessita’ delle navi che abitualmente
    fanno scalo nel porto;
    b) una descrizione del tipo e della capacita’ degli impianti
    portuali di raccolta;
    c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta
    dei rifiuti delle navi;
    d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;
    e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle
    presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;
    f) una descrizione della procedura per le consultazioni
    permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei
    rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate;
    nonche’
    g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti
    conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.
    I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono
    includere:
    a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e
    le formalita’ per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali
    di raccolta;
    b) l’identificazione di un punto di contatto nel porto;
    c) una descrizione degli impianti e dei processi di
    pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;
    d) una descrizione delle modalita’ di registrazione dell’uso
    effettivo degli impianti portuali di raccolta;
    e) una descrizione delle modalita’ di registrazione dei
    quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;
    f) una descrizione delle modalita’ di gestione nel porto dei
    diversi flussi di rifiuti.
    Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e
    smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di
    gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l’impatto
    ambientale di queste attivita’. Tale conformita’ si presume se le
    procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del
    Parlamento europeo e del Consiglio (1) .
    (1) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle
    organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
    (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni
    della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22
    dicembre 2009, pag. 1).
    Allegato 2
    (articolo 6)
    FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL
    CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA
    Parte di provvedimento in formato grafico
    Allegato 3
    (articolo 7)
    FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
    Parte di provvedimento in formato grafico
    Allegato 4
    (articolo 8)
    CATEGORIE DI COSTI E DI ENTRATE NETTE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E
    ALL’AMMINISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA
    Parte di provvedimento in formato grafico
    Allegato 5
    (articolo 9)
    CERTIFICATO DI ESENZIONE
    Parte di provvedimento in formato grafico
    Allegato A

(Art. 5, comma 5)

INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE

NAVI DA FORNIRE AGLI OPERATORI ED AGLI UTENTI DEL PORTO


  1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, comma 5,
    l’Autorita’ competente fornisce al comandante della nave nella lingua
    ufficiale e in una lingua usata internazionalmente, al gestore
    dell’impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:

a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti delle navi e dei residui del carico;

b) l’ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina ed orari di apertura;

c) l’elenco dei rifiuti trattati in via ordinaria;

d) l’elenco dei gestori delle attivita’ di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui di carico;

e) l’elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;

f) la descrizione delle procedure per il conferimento;

g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;

h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

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