DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 143

DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 143

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 226-quater e’ aggiunto il seguente: «Articolo 226-quinquies (Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio). – 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento(UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:

a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;

b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;

c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:

1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;

2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;

d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo, alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell’articolo 25, nonché’ dall’allegato V del regolamento (UE) 2025/40.

3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell’allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.

4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata inattuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n.2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonché’ delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell’articolo182-ter del presente decreto.»;

b) all’articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 226-quinquies, anche attraverso l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell’obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.».

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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