DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63

DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. (Stralcio in materia di ILVA e di imprese di interesse strategico nazionale)

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva

Il comma 1 dell’articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è così modificato:

1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale

«Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all’impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.»

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