DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2026

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2026

Introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l’esportazione dei rottami metallici

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Determinazione delle soglie in deroga all’art. 30, comma 1, secondo periodo dell’art. 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

1. Ai sensi dell’art. 30, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le operazioni di esportazione dei rottami metallici compresi nei codici 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sono soggette all’obbligo di notifica di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 30 del decreto-legge n. 21 del 2022 quando di consistenza quantitativa pari alle seguenti:

a) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui ai codici 7404 [n.d.r. rame] e 7602 n.d.r. alluminio], le relative esportazioni sono soggette ad obbligo di notifica qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 75 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità dirottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 150 tonnellate;

b) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui al codice 7902 n.d.r. zinco], le relative esportazioni sono soggette a obbligo di notifica qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 50 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità dirottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 100 tonnellate.

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