DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2749 DELLA COMMISSIONE del 11 dicembre 2023
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
6.4. a) funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
6.5. lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno;
6.11. trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE (1), purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano altresì quanto segue:
— la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e/o di coprodotti commestibili (quali il rendering e la fusione di grassi, la trasformazione delle piume, la produzione di farina di pesce e olio di pesce, la trasformazione del sangue e la produzione di gelatine) che rientrano nella descrizione dell’attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettera b), punto i), e/o punto 6.5, della direttiva 2010/75/UE;
— la combustione di farine di carne e ossa e/o di grasso animale;
— la combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti (derivanti dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT), compresi i gas incondensabili;
— l’incenerimento di carcasse, se direttamente associato alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
— la conservazione delle pelli, se direttamente associata alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
— la manipolazione di budelli e frattaglie (visceri);
— il compostaggio e la digestione anaerobica, se direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
— il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e che il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE1.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano quanto segue:
— gli impianti di combustione in situ non contemplati nell’elenco di cui sopra che generano gas caldi che non sono utilizzati per il riscaldamento a contatto diretto, l’essiccazione o altri trattamenti degli oggetti o dei materiali. Tali impianti potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione o nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
— la produzione di alimenti dopo la realizzazione dei tagli standard di animali di grandi dimensioni o dei tagli di pollame, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
— lo smaltimento di rifiuti in discarica, disciplinato dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio (3). In particolare, il deposito sotterraneo permanente e quello a lungo termine (≥ 1 anno prima che avvenga lo smaltimento, ≥ 3 anni prima che avvenga il recupero) rientrano nella direttiva 1999/31/CE.