DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2974 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di forgiatura e le fonderie, riportate in allegato.
ALLEGATO
1. Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di forgiatura e le fonderie
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
b) attività di forgiatura con forge la cui energia di impatto supera 50 kJ per forgia e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano altresì quanto segue:
— le fonderie di metalli ferrosi che utilizzano processi di colata continua per la produzione di getti di ghisa grigia o ghisa sferoidale nella loro forma definitiva o quasi definitiva;
— le fonderie di metalli non ferrosi che utilizzano lingotti legati, rottami, prodotti di recupero o metalli liquidi per la produzione di getti nella loro forma definitiva o quasi definitiva;
— il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE1;
— il rivestimento di forme e anime nelle fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi;
— lo stoccaggio, il trasferimento e la movimentazione dei materiali, compresi lo stoccaggio e la movimentazione dei rottami e della sabbia nelle fonderie;
— I processi di combustione direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT, purché i prodotti gassosi della combustione siano posti a contatto diretto con i materiali (ad esempio il riscaldamento diretto della carica o l’essiccazione diretta della carica).
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano quanto segue:
— la colata continua del ferro e/o dell’acciaio (per esempio per produrre bramme sottili, nastri sottili e lamiere). Questo aspetto è affrontato nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio;
— la produzione di prodotti semilavorati di metalli non ferrosi che richiedono un’ulteriore formatura. Questo aspetto è affrontato nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi;
— il rivestimento dei getti. Questo aspetto potrebbe essere affrontato nelle conclusioni sulle BAT per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici;
— le presse per fucinare;
— le acque reflue provenienti da sistemi di raffreddamento indiretto. Questo aspetto potrebbe essere affrontato nelle conclusioni sulle BAT per i sistemi di raffreddamento industriali;