Non è ammissibile che dei criteri formali previsti dalla normativa nazionale abbiano l’effetto di compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2008/98
Sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-238/21 del 17.11.2022
… secondo il diritto austriaco, solo due attività pongono fine alla qualifica di rifiuto, vale a dire, da un lato, la preparazione per il riutilizzo mediante controllo, pulizia o riparazione e, dall’altro, l’utilizzo effettivo dei materiali considerati al fine di sostituirsi a materie prime. Per quanto riguarda i materiali di scavo, i criteri applicabili sarebbero più restrittivi, poiché la preparazione per il riutilizzo non fa cessare la loro qualifica di rifiuto. Pertanto, tale giudice considera che, secondo lo stato del diritto attualmente vigente in Austria e secondo l’interpretazione comunemente accolta, la cessazione della qualifica di rifiuto è limitata in modo contrario al diritto dell’Unione.
Infatti, sebbene i materiali di scavo di cui trattasi rientrino nella classe di qualità più elevata e siano idonei, a livello tecnico e giuridico, ai fini del miglioramento delle superfici agricole di cui trattasi, i criteri formali previsti dal piano federale di gestione dei rifiuti, interpretati restrittivamente, potrebbero ostare alla cessazione della qualifica di rifiuto di tali materiali.
In tal modo, secondo il giudice del rinvio, un’attività, quale un miglioramento di superfici agricole mediante materiali di scavo, che serve alla sostituzione di materie prime e si impone in forza della gerarchia dei rifiuti prevista dalla direttiva 2008/98, è impedita. Ciò creerebbe un incentivo, contrario agli obiettivi perseguiti da tale direttiva, ad utilizzare materie prime primarie e a mettere in discarica materie prime secondarie, come i materiali di scavo, perfettamente idonee al recupero.
gli obiettivi previsti dalla direttiva 2008/98 rischierebbero di essere disattesi se, nonostante il rispetto dei criteri specifici definiti conformemente alle condizioni enunciate all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, materiali di scavo non contaminati della classe di qualità più elevata, le cui proprietà possono servire a migliorare le strutture agricole, non fossero considerati tali da aver perso la qualifica di rifiuto a seguito di un controllo di qualità che consenta di assicurarsi dell’innocuità del loro utilizzo sull’ambiente o sulla salute umana.
…se … il riutilizzo di simili materiali di scavo fosse ostacolato da criteri formali, che siano irrilevanti ai fini della protezione dell’ambiente, questi ultimi dovrebbero essere considerati in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/98 …
Non si può ammettere che siffatti criteri formali abbiano l’effetto di compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2008/98. Spetta al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale, esaminare se ciò si verifichi nel caso di specie.
Da tali considerazioni discende che, qualora i materiali di scavo di cui trattasi nel procedimento principale siano stati oggetto di un’operazione di recupero e rispondano a tutti i criteri specifici definiti nel rispetto delle condizioni enunciate all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si dovrebbe ritenere che la qualifica di rifiuto di tali materiali sia cessata.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, punto 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale materiali di scavo non contaminati, rientranti, ai sensi del diritto nazionale, nella classe di qualità più elevata, devono essere qualificati come «rifiuti» sebbene il loro detentore non abbia né l’intenzione né l’obbligo di disfarsene e tali materiali soddisfino le condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificati come «sottoprodotti», e perdono tale qualifica di rifiuto solo quando siano direttamente utilizzati come sostituti e il loro detentore abbia soddisfatto criteri formali irrilevanti ai fini della protezione dell’ambiente, qualora questi ultimi abbiano l’effetto di compromettere il conseguimento degli obiettivi di detta direttiva.
Testo completo della Sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-238/21 del 17.11.2022