Comunicazione della Commissione UE C/2025/1596 del 25.3.2025
Orientamenti tecnici per l’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima
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1. BASI COMUNI
1.1. Definizione del principio DNSH nell’ambito del Fondo sociale per il clima e attuazione dei presenti orientamenti in tempo utile
Ai fini dei presenti orientamenti il principio DNSH è stabilito all’articolo 17 del regolamento Tassonomia, che definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento Tassonomia come segue:
si considera che un’attività o un attivo arreca un danno significativo:
— alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
— all’adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sull’attivo stesso, sulle persone, sulla natura o su altri attivi;
— all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
— all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
— alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
— alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.
Solo le attività o gli attivi che si ritiene non arrechino un danno significativo a nessuno di questi sei obiettivi ambientali possono essere considerati conformi al principio DNSH.
1.2. Nessi tra legislazione ambientale e principio DNSH
Il rispetto della legislazione ambientale applicabile, nazionale e dell’UE è un prerequisito per evitare di pregiudicare in modo significativo i sei obiettivi ambientali. […]
1.3. Principi guida nell’ambito del Fondo sociale per il clima
Ai fini dei presenti orientamenti, le attività e gli attivi saranno considerati conformi al principio DNSH se soddisfano i principi guida seguenti: considerano gli effetti causati durante il ciclo di vita (1.3.1); tengono conto degli effetti diretti e indiretti (1.3.2); prevengono gli effetti di dipendenza («lock-in») (1.3.3); adottano i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e climatiche (1.3.4); e garantiscono la coerenza con gli obiettivi climatici e ambientali generali sanciti nel diritto dell’UE (1.3.5). È importante garantire che i criteri DNSH siano applicati in maniera proporzionata, ossia unicamente allo scopo di evitare un danno significativo.
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