Cassazione n. 33102 del 08.09.2022

Sentenza della Corte di Cassazione sez. 3 penale n. 33102 del 08.09.2022

Ai fini dell’accertamento della natura di una cosa come rifiuto, non è sempre necessaria una analisi tecnica disposta dal giudice

… ai fini dell’accertamento della natura di una cosa come rifiuto, non è sempre necessaria una analisi tecnica disposta dal giudice, potendosi ricavare i! relativo convincimento da altri elementi del processo (Sez. 3, n. 7705 del 23/06/1991, De Vita,) Rv. 187805-01), sicché tale attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici, le ispezioni o i sequestri.

L’inevitabilità dell’errore su legge penale o la pretese buona fede non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità.

… nei casi in cui il soggetto svolga un’attività professionale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che può ritenersi inevitabile l’ignoranza della legge penale, quando l’agente sia incorso nella trasgressione nonostante si sia attenuto correttamente e con l’ordinaria diligenza all’obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi, posto a carico di tutti i consociati quale esplicazione dell’ampio dovere di solidarietà sociale e l’accertamento di tale diligenza deve essere particolarmente approfondito per chi esercita professionalmente in un determinato settore un’attività alla quale inerisca la disciplina predisposta dalle norme violate (Sez. 3, n. 494 del 05/12/1995, dep. 1996, Rainone, Rv. 204062 – 01).

E’ stato, in particolare, chiarito che l’inevitabilità dell’errore su legge penale o la pretese buona fede in base alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionaie non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui il predetto errore è inevitabile, sicché esiste sempre un obbligo incombente su chi svolge attività in un determinato settore di informarsi con moita diligenza sulla normativa esistente e, nel caso di dubbio, di astenersi dal porre in essere la condotta (Sez. 3, n. 1797 del 16/01/1996, Lombardi, Rv. 205384 – 01), precisandosi che, in tema di rifiuti, chi opera nel settore è gravato dell’obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata (Sez. 3, n. 18928 del 15/03/2017, Valenti, Rv. 269911 – 01).

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