A Torino si continua a morire di smog ma, secondo il tribunale, non ne risponde nessuno – G. Amendola

A Torino si continua a morire di smog ma, secondo il tribunale, non ne risponde nessuno

di Gianfranco Amendola

È appena stata pubblicata dalla Città metropolitana di Torino insieme ad Arpa la relazione “Uno sguardo all’aria 2025” che offre una prima fotografia dell’andamento atmosferico e dei principali inquinanti registrati in Piemonte nel corso del 2025. Nonostante un parziale miglioramento rispetto agli anni precedenti, restano preoccupanti soprattutto i dati sull’ozono e sul PM25 con tutte le conseguenze che questo comporta per la tutela di beni costituzionalmente tutelati come la salute e l’ambiente. Né andiamo meglio nel 2026 in quanto i dati del primo trimestre evidenziano a Torino superamenti costanti dei limiti per PM10, PM 2,5, NO21. Eppure, secondo la magistratura di Torino, è tutto lecito e i pubblici amministratori che non intervengono non hanno alcuna responsabilità. Lo ha affermato una sentenza del Tribunale del 2024 che, a questo punto, vale la pena di leggere e ricordare2. Così come è da ricordare la intera vicenda giudiziaria con le sue stranezze e le sue incredibili interpretazioni, inspiegabilmente quasi ignorata dalla stampa nazionale.

E allora leggiamola noi questa sentenza. Il fatto è certo e può essere così riassunto: i dati Arpa del quinquennio 2015-2019 sull’inquinamento atmosferico nella città di Torino avevano riscontrato il superamento per molti giorni di tutti i limiti previsti dalla normativa comunitaria e italiana e raccomandati dall’OMS (organizzazione mondiale della sanità) proprio degli inquinanti più dannosi per la salute quali ozono, biossido di azoto e particolato; con la presumibile conseguenza, evidenziata da apposita relazione tecnica della Procura, di oltre 1300 decessi e 800 ricoveri. Purtroppo del tutto in linea, se ampliamo l’orizzonte, con i dati riportati in una recente relazione dell’Agenzia europea per l’ambiente (AEA), secondo cui in Italia ci sono state 46mila morti premature derivanti dall’esposizione al particolato; altre 11.300 persone hanno perso la vita a causa dell’esposizione al biossido di azoto e 5.100 a causa dell’ozono. Per capirsi meglio, quindi, circa un quinto dell’intera mortalità a livello Ue si registra in Italia; e Torino, nonostante alcuni miglioramenti (dovuti probabilmente a fattori meteorologici) risulta costantemente ai primi posti tra le città europee più inquinate; segno evidente che non ci sono mai stati provvedimenti adeguati ed efficaci di contenimento neppure di fronte a gravissimi danni alla salute dei torinesi. In questa situazione era inevitabile un intervento della Procura locale la quale, a seguito di un esposto del comitato “Torino respira”, apriva un fascicolo e, con una motivazione analitica e completa che vale la pena di leggere integralmente, chiedeva il rinvio a giudizio di sette amministratori pubblici tra cui gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino, e l’ex presidente della Regione Sergio Chiamparino per il delitto di inquinamento ambientale colposo integrato dalla loro totale inerzia pur di fronte a evidenze così gravi. Un caso, quindi di causalità omissiva in quanto non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo (art. 40 cpv. c.p.). Evento, nel nostro caso, descritto dall’art. 452 bis c.p., introdotto nel 2015, il quale, nella ipotesi base, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema o della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; con diminuzione da un terzo a due terzi della pena se il fatto viene commesso per colpa. Tuttavia, all’udienza predibattimentale del 4 luglio 2024, il Tribunale di Torino (in versione monocratica) dichiarava non luogo a procedere per tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, con una motivazione che presenta, come vedremo, molti aspetti discutibili, imprecisi, inesatti e spesso incomprensibili. Tanto più che, riportando tutte le analitiche premesse in fatto della richiesta del P.M., lo stesso giudice ammette che “gli elementi contenuti nel fascicolo trasmesso dal p.m., ivi comprese le ulteriori produzioni comunque acquisite agli atti del giudizio, appaiono in conclusione idonei a dimostrare l’integrazione dell’evento tipico richiesto dalla norma incriminatrice …”.

Se, a questo punto, esaminiamo le argomentazioni che il Tribunale adotta per pervenire alla improcedibilità per insussistenza del fatto, veniamo, in primo luogo, a conoscenza di quale sia la sua interpretazione del reato contestato. Evidenzia, infatti, che “la fattispecie ex art. 452 bis c.p. non contiene alcun riferimento a limiti previsti da specifiche disposizioni né a particolari metodiche di analisi che debbano essere applicate nell’ambito del giudizio attinente al carattere significativo e misurabile della compromissione e/o del deterioramento del singolo fattore ambientale”; anche se cita, in proposito, una sentenza in cui la suprema Corte sottolinea che tali parametri debbano comunque rappresentare “un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi.”, specificando che non conta solo il superamento ma occorre anche valutare “di quanto” per “quanti” parametri e “per quanto tempo”3. E pertanto, argomenta il Tribunale, “l’evento di danno richiesto per l’integrazione del delitto ex art. 452 bis c.p. tanto nella forma della compromissione quanto in quella del deterioramento non si realizza col mero superamento dei valori-soglia fissati in relazione alle singole matrici ambientali ma deve corrispondere ad una soglia di offesa superiore e ad una lesione effettiva e non fugace del bene ambientale aggredito”. Il che, invece, è esattamente quanto risulta per Torino, con ogni evidenza, da tutti i dati. Non può negarlo, in realtà, neppure il Tribunale il quale, tuttavia, tenta di minimizzare la gravità del fatto affermando che, se si esaminano con accuratezza questi dati, l’evento previsto per l’integrazione del reato contestato è “riscontrabile in termini assai più ristretti rispetto alla più ampia contestazione dal p.m. e non senza margini di opinabilità”. Comunque, riconosce che l’evento vietato si è verificato. E, quindi, sussiste l’elemento materiale previsto dalla legge. Analogamente appare del tutto erronea la minimizzazione della sentenza circa le conseguenze dei continui superamenti su beni costituzionalmente tutelati come ambiente e salute di fronte al chiarissimo dettato dell’art. 1 D. Lgs. 13 agosto 2010, n.155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) il quale precisa espressamente che la normativa comunitaria sui limiti consentiti è volta a “evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso.

Arriviamo, così, alla argomentazione di fondo relativa alla configurazione del reato quale omissivo improprio, per la quale la sentenza ricorda correttamente che, secondo la suprema Corte, sussiste la posizione di garanzia “a condizione che: a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; b) una fonte giuridica – anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo; c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato” 4. Per poi concludere, tornando a Torino, che, nonostante la minuziosa elencazione fatta dal P.M., nessuna norma attribuisce “un obbligo specifico di impedire l’evento delittuoso in capo agli imputati”. In sostanza, cioè, se pure c’è compromissione e deterioramento dell’ambiente con presumibili danni gravi alla salute dei cittadini, non spetta di intervenire né alla Regione né al Comune, in quanto nessuna norma lo dice espressamente. Ma basta dare una scorsa al citato D. Lgs. n. 155 del 2010 per verificare tutto il contrario. In estrema sintesi, infatti, esso si incentra sull’adozione di appositi piani regionali e provinciali contenenti le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento fissando valori limite (“livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato”), valori obiettivi e soglie di allarme , stabilendo che “se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti .. superano … i valori limite di cui all’allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all’appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all’allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all’allegato XI il piano deve essere integrato con l’individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel più breve tempo possibile” (art. 9, comma 1), specificando minuziosamente nell’art. 11 quali possono essere queste misure in relazione alle varie fonti inquinanti e, se vi sono limitazioni alla circolazione, attribuisce ai sindaci l’obbligo di provvedere alla loro attuazione; ribadendo, più in generale, che, comunque, tale obbligo compete a regioni, province autonome ed enti locali “mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Insomma la legge individua specificamente quando intervenire, chi deve intervenire e come bisogna intervenire per riportare la situazione entro i limiti di sicurezza per ambiente e salute5. E la stessa sentenza riconosce, del resto, che “le disposizioni contenute negli artt. 9 e 11 del d.lgs. 155/2010 sono in definitiva volte ad attribuire alle regioni una competenza ad hoc nell’ambito della pianificazione relativa al contenimento dell’inquinamento dell’aria ed a delineare in tal modo i contorni di un sistema normativo il cui contenuto concreto è tuttavia rimesso alle scelte delle singole regioni”. Per poi aggiungere, incomprensibilmente, che tuttavia questa normativa non è idonea a radicare nella Regione e nel Comune una posizione di garanzia con obbligo di protezione rispetto ad eventi di inquinamento ambientale. In altri termini, “ai poteri, ed agli obblighi, di intervenire ed attivarsi mediante l’adozione di provvedimenti che riguardano in generale la qualità dell’aria e mirano quindi indirettamente anche a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento non corrisponde in automatico l’insorgenza di un obbligo giuridico di impedire la verificazione dell’evento dannoso di inquinamento laddove ciò non sia espressamente previsto da alcuna norma che imponga ad uno o più soggetti specifici un puntuale obbligo di prevenzione rispetto ad un determinato fatto suscettibile di portare all’integrazione dell’evento tipico descritto dalla norma incriminatrice ex art. 452 bis c.p.”. Insomma, secondo il Tribunale, si devono adottare provvedimenti ma l’obbligo giuridico sorge solo se la norma lo dettaglia espressamente. Esattamente il contrario di quanto afferma costantemente la Suprema Corte. Basta leggere, da ultimo, una recente sentenza in cui la Cassazione ha confermato la responsabilità di un sindaco che, pur in presenza di un confuso quadro normativo e pur in presenza di altre cause, non ha impedito danni al patrimonio idrico evidenziando che deve agire “concretamente e fattivamente” a tutela del bene pubblico “al di là della titolarità di poteri formali6. Ma c’è di più. Perché, a questo punto, secondo la sentenza del Tribunale di Torino è mancata “l’indicazione da parte dell’Accusa in merito a quali sia lo specifico comportamento lecito, possibile e doveroso, che, qualora fosse stato tenuto, avrebbe impedito la verificazione dell’evento”; e non si può, quindi, “affermare con certezza l’esistenza di una condotta alternativa, lecita e concretamente esigibile da parte degli imputati, idonea a scongiurare l’evento di inquinamento ambientale”. Insomma, devono essere i magistrati a dire alla politica quello che si deve fare, mentre la legge specifica esattamente e giustamente il contrario e cioè che queste scelte competono alla PA mettendole a disposizione tutta una serie di misure e limitazioni che, ovviamente, come specifica anche la legge, andranno adottate in relazione al singolo caso concreto dalle autorità amministrative nell’ambito delle loro competenze istituzionali. Ed è appena il caso di dire che, se, come vorrebbe il Tribunale di Torino, lo facesse il magistrato, vi sarebbe un evidente travalicamento di potere (si pensi alle diatribe pretestuose a proposito del recente referendum sulla giustizia).

Con una sentenza di questo tipo, in conclusione, non c’è da stupirsi se a Torino ( e non solo) si eludono tutte le leggi contro lo smog. Se ne sono accorti anche in sede comunitaria: la Corte europea di Giustizia ha già condannato l’Italia per i continui superamenti e in quanto non ha “provveduto affinché i piani per la qualità dell’aria prevedessero misure appropriate affinché il periodo di superamento di detto valore limite fosse il più breve possibile7. E, da ultimo, a gennaio 2026, la Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato aggiornamento del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico previsto dalla direttiva NEC del 20168. Più in particolare, sempre la Corte europea, proprio con riferimento ai piani di qualità dell’aria elaborati dalla regione Piemonte ha affermato, nel 2022, che essi “annunciano un periodo di realizzazione che può protrarsi per più anni o talvolta per due decenni dopo l’entrata in vigore dei valori limite fissati per il NO2”, concludendo che le misure previste “non sono idonee a consentire che il periodo di superamento dei valori limite fissati per il NO2 sia il più breve possibile9. Tanto più che trattasi di piani infarciti di benevoli deroghe che favoriscono il superamento dei limiti senza misure di contenimento strutturali atte ad incidere in modo permanente su tutte le fonti di inquinamento proponendo, come sarebbe necessario, strategie alternative.

Ma non finisce qui: manca l’ultimo atto di questa sconcertante vicenda giudiziaria. Perché, come già abbiamo detto, la Procura di Torino proponeva un articolato e motivatissimo appello contro questa incredibile sentenza, ma sei mesi dopo, l’8 maggio 2025, il Procuratore Generale della Corte di appello, nella persona della dott.ssa Lucia Musti, con poche righe, “valutato anche il tecnicismo che connota il materiale probatorio messo a disposizione del giudice di prime cure”, decideva di rinunciarci ritenendo esistesse una “ragionevole presunzione di non condanna”. Senza aggiungere altro nemmeno per accennare su quali motivi fondasse questa “ragionevole presunzione”.

Degno epilogo di una brutta vicenda!


  1. Dati che risultano dal progetto Cambiamo aria. Salute e inquinamento atmosferico nelle città italiane realizzato da ISDE Italia in collaborazione con l’Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities Campaign, che monitora la qualità dell’aria attraverso 58 centraline di traffico e di fondo urbano in 27 città, utilizzando i dati delle reti regionali ARPA/APPA.↩︎
  2. Trib. Torino, sez. 6 pen., est. Ruscello, 4 luglio 2024, Chiamparino e altri,↩︎
  3. Cass. Pen, sez. 3, 27 settembre 2023 n. 39195, Benedetto, in questa rivista↩︎
  4. Cass. Pen., sez. 4, 19 settembre 2019 n. 38624↩︎
  5. Peraltro, è del tutto pacifico che il complesso della normativa relativa a competenze e poteri-doveri delle autorità preposte a livello locale alla tutela della salute e dell’ambiente fa capo a Regione e Comune. E il sindaco, peraltro, ha un generalizzato potere di intervento con provvedimenti di urgenza in caso di pericolo per la salute.↩︎
  6. Cass. Pen., sez. 3, 16 marzo 2026, n. 10064 del 16 marzo 2026, Pucci↩︎
  7. CGCE 10 novembre 2020, causa C-644/18↩︎
  8. Si tratta della quarta procedura aperta negli ultimi anni contro l’Italia per il superamento dei limiti relativi agli inquinanti atmosferici↩︎
  9. CGCE, 12 maggio 2022, causa C-573/19, punto 164↩︎
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