09 – Risposta ad interpello MinAmbiente 22 aprile 2026, n. 86284

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 22 aprile 2026, n. 86284

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Regione Abruzzo– Chiarimenti riguardanti l’individuazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili alle installazioni AIA che svolgono fusione secondaria di alluminio (categoria IED 2.5 b) finalizzata alla produzione di semi lavorati (billette).

QUESITI:

si chiede un chiarimento riguardo le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili attività di fusione secondaria di alluminio per la produzione di billette avviate a ulteriore formatura, con una potenzialità di produzione superiore alle 20 Mg/giorno.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme di materia ambientale” ed in particolare l’articolo 29-octies comma 3;
  • Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi;
  • Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie.

CONCLUSIONI DEL MASE:

Riconosciuto che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie si applica alle fonderie il cui processo produttivo si caratterizza nell’avere prodotti finiti pronti all’uso. Mentre la decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi, si occupa di quei processi che partendo da minerali o prodotti di recupero, porta alla produzione di semilavorati che hanno bisogno di successivi trattamenti per poter assumere le caratteristiche dimensionali tali da porter rappresentare un prodotto finito. Pertanto, quest’ultima decisione di esecuzione è quella che più si adegua alla fattispecie oggetto dell’interpello.

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