Il delitto di illecita gestione dei rifiuti sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno di questa, la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, mediante la realizzazione di più comportamenti della stessa specie
Sentenza della Corte di Cassazione del 6 marzo 2026, n. 8783
… alla luce di un più che diffuso compendio dibattimentale – sono emersi tutti gli elementi costitutivi del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in termini oggettivi e psicologici, già sopra richiamati. Questa condotta, in particolare, deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (tra le molte, Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348; Sez. 3, n. 37113 del 14/6/2023, Foti, non massimata), e deve essere “abusiva”, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa) (Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 41569 del 23/10/2025, PR/Zoffoli; Sez. 3, n. 37113 del 14/6/2023, Foti). Il delitto in esame, dunque, sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Sez. 3, n. 29619 dell’8/7/2010, Leorati, Rv. 248145).

