Gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose possono essere riutilizzati solo dopo una completa bonifica che garantisca l’assenza di residui tossici e condizioni di sicurezza per la salute e l’ambiente. Diversamente, essi devono essere gestiti come rifiuti pericolosi
Ordinanza della Corte di Cassazione del 29 gennaio 2026, n. 3699
… gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose non possono essere riutilizzati se non dopo una completa bonifica e decontaminazione effettuata secondo procedure riconosciute, in modo da garantire l’assenza di residui tossici e il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la salute e l’ambiente. Solo in tali circostanze, e previa chiara identificazione per evitare confusione con contenitori non contaminati, il riutilizzo è consentito. Diversamente, essi devono essere gestiti come rifiuti pericolosi e smaltiti secondo la normativa vigente.

