Una mera richiesta di voltura non può considerarsi quale richiesta di autorizzazione né atto equipollente al prescritto provvedimento autorizzativo, che deve essere espresso, specifico ed avere natura personale
Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 2026, n. 3840
… questa Corte ha già affermato – principio riferito al reato di cui all’art. 137 d.lgs 152/2005 – che il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non può giovarsi dell’autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell’impresa sostituita ma deve munirsi di nuova specifica autorizzazione (cfr Sez.3, n. 38791 del 02/07/2015, Rv. 264713 – 01, secondo cui l’autorizzazione allo scarico è rilasciata “intuitu personae” e, quindi, chi subentra al precedente titolare è tenuto a munirsi di una nuova e specifica autorizzazione, non potendosi limitare alla mera richiesta di “volturare” a suo favore quella già in essere (Sez. 3, n. 38791 del 02/07/2015 – dep. 24/09/2015, Ragini, Rv. 264713; Sez.3, n. 31261 del 2017, non mass.).
Tale principio, di valenza generale, si fonda sulla considerazione che una mera richiesta di voltura non può considerarsi quale richiesta di autorizzazione né atto equipollente al prescritto provvedimento autorizzativo, che deve essere espresso, specifico ed avere natura personale.
… l’art 279, comma 1, d.gs 152/2006 è un reato permanente – per la cui sussistenza è sufficiente l’esercizio di uno stabilimento che produce emissioni in assenza della prescritta autorizzazione (Sez. 3, n. 4250 del 15/01/2019, Francolino, Rv. 274826) – e di pericolo, essendo sufficiente la sola sottrazione dell’attività al preventivo controllo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 28764 del 09/06/2015, Amoruso e aa., Rv. 264881), senza necessità di verificare se le emissioni in atmosfera in concreto verificatesi superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 48474 del 19/07/2011, Papa, Rv. 251618; Sez. 3, n. 35232 del 28/06/2007, Fongaro, Rv. 237383).; l’art 279, comma 1, d.gs 152/2006,

