Corte di Cassazione n. 2234 del 20.01.2022

I titolari di imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere tale condotta

Sentenza della Corte di Cassazione n. 2234 del 20 gennaio 2022

… i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Sezione 3, n. 40530 del 11 giugno 2014, M., Rv. 261383; Sezione 3, n. 23971 del 25 maggio 2011, G., Rv. 250485; Sezione 3, n. 24736 del 18 maggio 2007, Sorce, Rv. 236882). …

… Con riguardo a serbatoi, linee, pompe, sistemi di caricazione, era prescritto l’obbligo degli operatori dipendenti della Unità organizzativa di raffineria (5.0.1. 3-STOCC), nella cui area ricadevano le attrezzature, di assicurare un controllo frequente, costante e routinario circa il corretto funzionamento delle stesse e delle rispettive istallazioni, soprattutto nelle zone ove era potenzialmente maggiore il rischio di compromissione dell’ambiente; al contempo veniva fatto loro obbligo, a fronte di “ogni situazione che potrebbe evolvere verso una situazione di anomalia” di effettuare una segnalazione al Responsabile del S.O.I. al fine di intraprendere tutte le azioni correttive necessarie, quali tempestivi interventi operativi e manutentivi. …

… nonostante la complessità della struttura aziendale e la puntuale ripartizione delle mansioni e dei settori di competenza, non imponesse al ricorrente un capillare controllo delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni o del dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa, la qualifica di “datore di lavoro”, ai sensi del Dlgs n. 81 del 2008, lo rendeva comunque responsabile, civilmente e penalmente, degli eventi riconducibili alla attuazione di tutte e scelte gestionali di fondo ed in particolare a quelle non deliberatamente attenta alla prevenzione del danno ambientale quale quella dell’omessa manutenzione dei bacini di contenimento. …

… nella sua Qualità di gestore richiedente l’Aia era ben a conoscenza delle criticità rilevate nel corso della procedura di rilascio in ordine allo stato dell’impianto e delle consequenziali prescrizioni resesi necessarie tra le quali figurava, al punto 67, anche la manutenzione del bacino di contenimento.

Testo completo Sentenza Corte di Cassazione n. 2234 del 20 gennaio 2022

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